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Detrazione del 110%: indicazioni operative per le imprese

Anche le imprese possono beneficare della detrazione del 110% riconosciuta per gli interventi c.d. “trainanti”, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione del rischio sismico. Per le imprese in contabilità semplificata le spese sostenute rilevano nel momento dell’effettivo pagamento secondo il principio di cassa; al contrario per le imprese in contabilità ordinaria il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza. In tale caso, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione.


La detrazione del 110%

Il D.L. n. 34/2020, c.d. Decreto “Rilancio”, ha introdotto specifiche detrazioni IRPEF/IRES con aliquota del 110% per lavori effettuati su immobili abitativi.

La detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.

In particolare, ai sensi dell’art. 119 del Decreto “Rilancio”, le detrazioni maggiorate operano per gli interventi di:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o
    • con impianti per il riscaldamento, e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o
    • sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • interventi antisismici di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (c.d. “sisma bonus”).

Nella guida al superbonus in esame l’Agenzia delle Entrate definisce i suddetti interventi quali “interventi trainanti”.

Gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il superbonus spetta anche per le seguenti ulteriori tipologie di interventi (c.d. “trainati”), a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti precedentemente elencati:

  • di risparmio energetico ordinari (nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento (art. 14, D.L. n. 63/2013);
  1. riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria,
  2. interventi sull’involucro degli edifici,
  3. installazione di pannelli solari,
  4. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale,
  5. acquisto e posa in opera delle schermature solari,
  6.  acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori,
  7. di calore alimentati da biomasse combustibili,
  8. ecc.
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (art. 16-ter del D.L. n. 63/2013).

Inoltre, la detrazione maggiorata spetta anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici indicati all’art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 nonché per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

Anche in tale caso deve essere rispettata la condizione che gli interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, precedentemente elencati. Requisito che può essere verificato anche solo in relazione agli interventi di riduzione del rischio sismico.

I soggetti beneficiari

La platea dei soggetti beneficiari spazia dalle persone fisiche alle imprese, soggetti IRES o IRPEF.

Soggetti beneficiari

  1. Condomini.
  2. Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
  3. Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.
  4. Cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  5. Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla Legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383.
  6. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

titolari di reddito d’impresa o professionale rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati dal condominio sulle parti comuni.

Si pensi all’immobile, parte di edifico condominiale, destinato a sede legale dell’impresa.
Se l’edificio è oggetto di intervento trainante, l’impresa pro quota, avrà diritto alla detrazione del 110%.

Le indicazioni operative per le imprese

Come già parte anticipato, la detrazione opera sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta occorre fare riferimento:

  • alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni, gli enti non commerciali nonché per le imprese in contabilità semplificata;
  • alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese/società in contabilità ordinaria (criterio di competenza).

Indicazioni espressamente riportate dall’Agenzia delle Entrate nella guida sui bonus al 110%
Nella guida al superbonus 110% è specificato che, ai fini dell’accesso al superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
• rispettare i requisiti previsti da un apposito Decreto da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico;
• nelle more dell’adozione del Decreto richiamato, continuano ad applicarsi i Decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008 (cfr. comma 3-ter, art. 14  del D.L. n. 63/2013);
• Decreto 19 febbraio 2007 (c.d. Decreto “Edifici”) che contiene specifiche indicazioni circa le modalità di effettuazione dei pagamenti.

Indicazioni operative per le imprese

Imprese in contabilità semplificata

Anche nell’ipotesi di esercizio dell’opzione prevista dall’art. 18, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, ai fini della fruizione delle relative detrazioni d’imposta, le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica rilevano nel momento dell’effettivo pagamento secondo il principio di cassa, con obbligo di ricorrere bonifico bancario o postale con ritenuta dell’8% (bonifico avente le caratteristiche di cui al Decreto interministeriale del 19 febbraio 2007 - “D.M. del 2007”- e del Decreto del Ministero delle Finanze n. 41 del 18 febbraio 1998 - “D.M. del 1998”).

Imprese in contabilità ordinaria

L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto, il momento dell’effettivo pagamento della spesa, non assume rilevanza.

Ai fini del reddito d’impresa, infatti, vale la regola secondo cui il momento di imputazione dei costi si verifica, per i servizi, alla data in cui sono ultimate le prestazioni e, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo (si veda la guida dell’Agenzia delle Entrate sul risparmio energetico).

Non rileva la data di effettivo esborso delle spese detraibili.

A stretto giro, vedremo se varranno ancora le indicazioni appena riportate o se, con il decreto di prossima emanazione, previsto dal comma 3 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020 e 3-ter dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013), ci saranno novità di rilievo.

In base all'ultima bozza del decreto citato, disponibile al momento della pubblicazione del presente commento, è previsto che il bonifico parlante debba essere utilizzato solo dalle persone fisiche nonché:

  • dai soggetti di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) che
  • non sono titolari di reddito d’impresa.

Nel bonifico è necessario indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Per i titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato, non ci dovrebbe essere alcun obbligo di bonifico parlante. Neanche per coloro che operano in contabilità semplificata con determinazione del reddito mista cassa-competenza.



Riferimenti normativi:

  • D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 119.

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