Analisi di CNDCEC e FNC sulle misure aggiornate al DL 104/2020, che ha previsto anche ulteriori 18 settimane di cassa integrazione COVID-19
Il Consiglio e la Fondazione nazionale dei commercialisti hanno diffuso un documento contenente le principali misure sul lavoro introdotte durante il periodo di emergenza sanitaria, aggiornato al DL 104/2020 (decreto “Agosto”). Tra i diversi argomenti trattati, di particolare rilievo sono le novità in materia di cassa integrazione ed esoneri contributivi.
Sotto il profilo applicativo, tali trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Pertanto, come indicato anche nel documento in commento, non risultano cambiamenti dei potenziali beneficiari rispetto a quanto già previsto dal DL 18/2020.
L’art. 2 del DL 104/2020 riconosce inoltre l’accesso al trattamento di CIG in deroga per un massimo di 9 settimane anche ai lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.
I datori di lavoro privati (esclusi quelli agricoli) che non richiedono la cassa integrazione di cui all’art. 1 del DL 104/2020, e che hanno già fruito dei trattamenti nei mesi di maggio e giugno 2020, possono beneficiare di un esonero dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. L’agevolazione è concessa nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020.
L’esonero previsto dall’art. 6 viene riconosciuto con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
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