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Il credito d’imposta per nuovi investimenti: condizioni per ottenerlo e come utilizzarlo

La legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) ha introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali materiali e immateriali nuovi. La nuova agevolazione è simile a quella introdotta lo scorso anno dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), anche se, per molti aspetti, è indubbiamente più vantaggiosa della precedente. Per effetto della retroattività della legge n. 178/2020, le due agevolazioni “convivono” per parte del periodo d’imposta 2020.



Soggetti beneficiari

Ai sensi dell’art. 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono beneficiare del nuovo credito d’imposta per investimenti le imprese e i professionisti residenti nel territorio italiano (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti), a prescindere:

  • dalla loro forma giuridica;
  • dalla dimensione;
  • dal settore economico di appartenenza;
  • dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Possono beneficiare del bonus anche i contribuenti che adottano il regime forfetario ovvero il regime dei minimi.

Al contrario, ai sensi del comma 1052 , il credito d’imposta non spetta alle imprese:

  • in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, al D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (cd. codice della crisi d’impresa) o ad altre leggi speciali, e quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  • destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, quali:
    1. l’interdizione dall'esercizio dell'attività;
    2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
    3. il divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
    4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
    5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Professionisti

Ai sensi del comma 1061, anche i professionisti possono beneficiare del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali “ordinari” e non del credito d’imposta per investimenti nell’industria 4.0.

Periodi d’imposta agevolabili

Ai sensi dell’art. 1, comma 1051 , della legge n. 178/2020, il credito d’imposta spetta alle imprese che, dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2013, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, sia accettato l’ordine e siano stati pagati acconti nella misura almeno del 20 per cento del costo di acquisto), acquisiscano beni strumentali nuovi destinati all’attività d’impresa o professionale.

Trattandosi di un credito d’imposta, possono beneficiarne anche i soggetti in perdita fiscale.

Beni agevolabili

La condizione preliminare per la spettanza del beneficio fiscale è che l’investimento sia effettuato su beni:

  • strumentali nuovi (ad esempio, acquistati in proprietà, acquisiti in leasing, ovvero realizzati mediante contratto di appalto);
  • destinati a strutture ubicate in Italia.

La circolare 30 marzo 2017, n. 4/E, ha precisato che sono esclusi i beni di consumo.

Non possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i beni indicati nell’art. 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli e mezzi di trasporto);
  • i beni strumentali le cui quote di ammortamento sono inferiori al 6,5 per cento;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni gratuitamente devolvibili (al riguardo, si veda la risposta a istanza di interpello 22 settembre 2020, n. 389, presentata da un Comune);
  • i beni di cui all’Allegato 3 alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, di seguito riportati:

Gruppo V

Industrie manifatturiere ed alimentari

Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali

Condutture

8%

Gruppo XVII

Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte per usi civili (reti urbane)

8%

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione

10%

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento

12%

Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali

Condutture

8%

Gruppo XVIII

Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante, tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

7,5%

Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)

12%

 

Si evidenzia che, a differenza dell’agevolazione ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono agevolabili anche gli investimenti in beni immateriali diversi da quelli indicati negli Allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Questo al fine di promuovere l’avanzamento digitale delle imprese italiane anche attraverso il ricorso a software, sistemi, piattaforme e applicazioni non riconducibili al processo di “Trasformazione 4.0”.

Misura dei crediti d’imposta

Ai sensi dei commi 1054 e 1055, per i beni strumentali materiali e immateriali non inclusi negli Allegati A e B alla legge n. 232/2016, acquistati:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che, entro il 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari al 20 per cento del costo di acquisto), spetta un credito d’imposta nella misura del:
    • 10 per cento, per investimenti fino ad un limite di 2 milioni di euro per i beni materiali e fino ad un limite di 1 milione di euro per i beni immateriali;
    • 15 per cento, per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali destinati all’organizzazione di forme di lavoro agile (ad esempio, computer e stampanti);
  • a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6 per cento, fermi restando i limiti di investimento citati (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che, entro il 31 dicembre 2022, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano pagati acconti in misura pari al 20 per cento del costo di acquisto).

BENI

PERIODO

PERCENTUALE

BENI

PERIODO

PERCENTUALE

Beni materiali “ORDINARI”

Dal 16.11.2020 fino al 31.12.2021

 

(30.06.2022 a certe condizioni)

10% fino a 2 milioni di euro

 

15% se beni per lavoro agile

Beni immateriali “ORDINARI

Dal 16.11.2020 fino al 31.12.2021

 

(30.06.2022 a certe condizioni)

10% fino a 1 milione di euro

 

15% se beni per lavoro agile

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

 

(30.06.2023 a certe condizioni)

6% fino a 2 milioni di euro (non agevolato lavoro-agile)

Dal 01.01.2022 al 31.12.2022

 

(30.06.2022 a certe condizioni)

6% fino a 1 milione di euro (non agevolato lavoro-agile)

Qualora un bene, il cui costo ammonta a 50.000 euro, sia stato acquistato il 14 novembre 2020, la percentuale del credito d’imposta è pari al 6 per cento. Quindi, il credito d’imposta ammonta a 3.000 euro. Se analogo bene fosse stato acquistato il 17 novembre 2020, il credito d’imposta sarebbe pari al 10 per cento, quindi il beneficio fiscale ammonterebbe a a 5.000 euro.

Credito d’imposta ex legge n. 160/2019

Si ricorda che la misura del credito d’imposta spettante ai sensi della legge n. 160/2019 per investimenti effettuati nel 2020 in beni materiali strumentali nuovi “ordinari”, non inclusi in quelli indicati negli Allegati A e B alla legge n. 232/2016 (comma 188), è la seguente.

Investimenti 2020

Misura del credito d’imposta

Fino ad un importo di 2 milioni di euro

6%

 

Sovrapposizione di norme anno 2020

Per il periodo 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020, si assiste a una sovrapposizione di norme. Infatti, per gli investimenti “effettuati” in questo lasso temporale, in assenza di precisazioni normative e di diversi orientamenti dell’Agenzia, sarà possibile scegliere se applicare l’agevolazione di cui alla legge n. 160/2019 ovvero alla legge n. 178/2020. E’ da ritenere che, molto spesso, la scelta ricadrà sulla legge n. 178/2020, in quanto più favorevole, dato che prevede:

  • aliquote di credito d’imposta maggiori (in particolare, per i beni destinati ad agevolare lo smart working);
  • possibilità di compensazione del credito d’imposta più “veloce”.

Definizione di costo

Il costo del bene su cui commisurare il credito d’imposta è determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, lett. b), del TUIR, quindi comprensivo di oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli interessi passivi (non capitalizzati) e delle spese generali.

Per gli investimenti in beni in leasing, si assume il costo sostenuto dalla società di leasing per acquistare il bene. In merito agli investimenti in leasing, il credito d’imposta spetta all’utilizzatore (per il quale non assume rilievo alcuno il prezzo di riscatto del bene).

Criteri di utilizzazione del credito d’imposta

Il credito investimenti introdotto dalla legge n. 178/2020 è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24:

  • in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione del bene;
  • in unica quota annuale in capo ai soggetti con un ammontare di ricavi/compensi inferiore a 5 milioni di euro, per gli investimenti effettuati nel periodo 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Un’impresa con ammontare di ricavi pari a 4,5 milioni di euro, nel corso del mese di dicembre 2020 ha acquistato un impianto. Se l’impianto è entrato in funzione nel 2020, il credito d’imposta può essere utilizzato interamente in compensazione nel 2020. Al contrario, se il bene è entrato in funzione nel 2021, il credito può essere utilizzato interamente in compensazione nel 2021.

In sede di Telefisco 2021 è stato fornito un importante chiarimento, con riferimento al comportamento da adottare nel caso di incapienza dell’importo della rata di credito e possibilità di riporto a nuovo. Il caso proposto è stato il seguente: il credito di imposta ammonta a 900 euro, il quale è utilizzabile in compensazione in tre quote di 300 euro nel 2021, 2022 e 2023. Nel 2021, l'impresa utilizzerà il credito limitatamente all’importo di 250 euro per carenza di debiti fiscali e contributivi. È stato chiesto se l'eccedenza di 50 euro, potrà essere compensata nel 2022 aggiungendola alla quota di 300 euro di competenza di tale anno (totale compensazioni: 350 euro).

La risposta dell’Agenzia è stata positiva ed ha affermato che, in caso di mancato utilizzo in tutto o in parte dell’importo del creditol'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi. Riprendendo l'esempio proposto, il contribuente potrà utilizzare l'eccedenza di 50 euro, non utilizzata per incapienza nel 2021, aggiungendola alla quota di 300 euro di competenza del 2022.

La norma non precisa a quale periodo d’imposta sia necessario fare riferimento per quantificare il limite di 5 milioni di euro di ricavi/compensi. E’ da ritenere che il periodo d’imposta da considerare sia il 2020, in quanto interessato dalla crisi economica.

Ai sensi della legge n. 160/2019, per i beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione del bene (quindi, spetta nel 2021). Inoltre, l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non è immediato, ma deve avvenire in cinque quote annuali di pari importo.

Codice tributo

Con risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3/E, l’Agenzia ha stabilito che il codice tributo da utilizzare in compensazione nel modello F24 è il 6935.

Per anno di riferimento si deve intendere l’anno di entrata in funzione del bene.

Limiti alla compensazione

Ai fini della compensazione, non è applicabile il limite pari a 700.000 euro annui ex art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Non opera, altresì, il limite di 250.000 euro annui, previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello redditi, ex art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

La disciplina è analoga a quella prevista dalla legge n. 160/2019.

Caratteristiche del credito d’imposta

Il credito d’imposta in esame:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES/IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità degli interessi passivi e componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF/IRES e dalla base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto;

Clausola antielusiva

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso ovvero destinato a strutture produttive situate all’estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, il credito d’imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, deve essere riversato entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica il predetto evento, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Nel caso di acquisto di un bene agevolabile nel 2020, gli effetti della norma operano qualora la cessione del bene avvenga entro il 2022; qualora la cessione avvenga nel 2023, nessuna somma dovrà essere restituita all’Erario.

Condizioni per beneficiare del credito

Per espressa previsione normativa, la spettanza dell’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori.

La norma non dispone se tali condizioni devono essere rispettate solo nel periodo d’imposta in cui l’investimento viene effettuato ovvero anche in quelli in cui il credito d’imposta è utilizzato in compensazione.

Inoltre, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 160/2019, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alla legge n. 178/2020 .

Investimento effettuato ai sensi dell’art. 1 , commi da 1051 a 1063, della legge 31 dicembre 2020, n. 178

L’Agenzia delle entrate, nelle risposte a istanza di interpello 5 ottobre 2020, n. 438 e n. 439, ha confermato che la mancata indicazione in fattura del riferimento alla disposizione agevolativa della legge n. 160/2019 determina in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, considerando l’attuale contesto economico, ha precisato le modalità per regolarizzare le fatture:

  • fatture cartacee: il riferimento all’art. 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, può essere riportato dall'impresa acquirente sull'originale di ogni fattura, sia di acconto, che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
  • fatture elettroniche: vi sono due possibilità:
    • la prima: stampare la fattura, apponendo la predetta scritta indelebile, che dovrà essere conservata per i tempi dell’accertamento;
    • la seconda: procedere ad un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso con le modalità indicate, in materia di inversione contabile, nella circolare 17 giugno 2019, n. 14/E.

La regolarizzazione dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire con riferimento alla legge n. 178/2020.

Prime considerazioni

1) I criteri di utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta di cui alla legge n. 178/2020 sono senza ombra di dubbio più favorevoli rispetto a quanto previsto dalla legge n. 160/2019 (in termini sia di percentuale di credito d’imposta, che di “velocità” di utilizzo in compensazione nel modello F24);

2) per il periodo d’imposta 2020, i due crediti d’imposta convivono in relazione al lasso temporale 16 novembre 2020 - 31 dicembre 2020. E’ da ritenere che il contribuente possa effettuare una scelta di convenienza e optare per l’agevolazione maggiore;

In tale caso, è opportuno porre attenzione al fatto che sulle fatture e gli altri documenti comprovanti l’acquisto in tale lasso temporale siano presenti i riferimenti di legge di cui il contribuente si avvale.

3) per il solo periodo d’imposta 2020, al fine di favorire il lavoro-agile, la legge n. 178/2020 prevede un’aliquota di credito d’imposta maggiorata per i beni materiali e immateriali utilizzati in tale forma di lavoro;

4) la L. 178/2020 dispone che possono beneficiare del credito d’imposta anche gli investimenti in beni immateriali ordinari.

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