Con l’approvazione del Disegno di Legge n. 1892, recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale”, al fine di favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione, in particolare femminile, viene previsto un piano di riordino, semplificazione e potenziamento delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’introduzione dell’assegno unico e universale, quale beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico. In attesa di conoscere il testo definitivo della Legge delega il provvedimento ora passa alle cure del Governo che dovrà predisporre ed emanare entro 12 mesi un Decreto Legislativo attuativo delle linee guida introdotte.
Di seguito alcune delle novità previste dalla Legge delega.
Oggetto della delega e princìpi e criteri direttivi generali | Al fine di favorire la natalità, di sostenere la genitorialità e di promuovere l'occupazione, in particolare femminile, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro con delega per la famiglia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Tale assegno, basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico nell'ambito delle risorse disponibili. Nel dettaglio, si osservano i seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) l'accesso all'assegno è assicurato per ogni figlio a carico con criteri di universalità, a prescindere dal reddito; b) l'ammontare dell'assegno è modulato facendo riferimento prioritariamente alla composizione familiare, tenendo conto del numero e dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo all'offerta di lavoro, nonché anche in base alla condizione economica del nucleo familiare, come individuata dall'ISEE o da sue componenti. Va comunque garantito che i benefici siano sensibilmente superiori, per ciascun percettore, a quelli percepiti prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni; c) ai fini dell'accesso e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate diverse dall'assegno, il computo di quest'ultimo può essere differenziato nell'ambito dell'ISEE fino al suo eventuale azzeramento; d) l'assegno è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, ed è corrisposto congiuntamente ad esso con le modalità di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si tiene eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4 , del D.L. n. 4/2019. e) l'assegno non è considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefìci e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilità; f) l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta al genitore presso il quale i figli sono prevalentemente collocati. In caso di collocamento paritario e in mancanza di accordo, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori. g) l'assegno è concesso nella forma di credito d'imposta ovvero di erogazione mensile di una somma in denaro; h) l’assegno è pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. Tali misure non sono computate per il calcolo dell'assegno unico e universale. i) è istituito un organismo aperto alla partecipazione delle associazioni familiari maggiormente rappresentative, al fine di monitorare l'attuazione e verificare l'impatto dell'assegno. |
Revisione delle modalità di determinazione e di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) | Vengono rideterminate le modalità di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,20 per ogni ulteriore componente. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:
Ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e); Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1. |
Assegno unico e universale per i figli a carico: principi generali | Si osservano, inoltre, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
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Assegno unico e universale per i figli a carico: la disciplina | Per ogni figlio nato o adottato è riconosciuto un assegno mensile per un massimo di 250 euro per dodici mensilità, fino al compimento del ventunesimo anno di età. Ai fini del beneficio, il figlio non deve avere un reddito superiore a 4mila euro. L'assegno è maggiorato in misura del 40 per cento per ciascun figlio con disabilità, con maggiorazione graduata secondo le classificazioni di condizione di disabilità; anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico. Ai fini dell'erogazione dell'assegno, il nucleo familiare del genitore richiedente il beneficio deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 , non superiore a 70.000 euro annui in caso un figlio, e 90.000 euro in caso di più figli o in presenza di un figlio con disabilità certificata. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni, sono definiti criteri e modalità di erogazione dell'assegno. Il contributo di cui al comma 1, non è conteggiato: |
Disposizioni finanziarie | L’attuazione delle premesse misure è subordinata al graduale superamento, alla soppressione o alla rimodulazione delle seguenti misure:
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Clausola di salvaguardia | Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi attuativi sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. |
Riferimenti normativi:
- Ddl delega n. 1892 approvato il 30 marzo 2021
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