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Indennità omnicomprensive una tantum: primi chiarimenti Inps

 A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto Decreto Sostegni, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, l’Inps con proprio Messaggio 25 marzo 2021, n. 1275 fornisce le prime indicazioni con riferimento alle indennità una tantum e omnicomprensive a favore di alcune categorie di lavoratori particolarmente colpite dall’emergenza tuttora in atto e alla semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI.


Indennità Covid-19

Il Decreto Sostegni ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum di importo pari a 2.400 euro a favore di soggetti già beneficiari di precedenti indennità di sostegno al reddito (articoli 15 e 15-bis del D.L. n. 137/2020).

In particolare, l’indennità è riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

  • lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

I predetti lavoratori, già beneficiari delle indennità per effetto delle normative previgenti, non devono presentare una nuova domanda.
La nuova indennità sarà, infatti, erogata dall’Inps ai beneficiari con le modalità indicate dagli stessi per il pagamento delle indennità già erogate.

L’indennità è riconosciuta anche a favore dei lavoratori appartenenti alle predette categorie che non siano già stati beneficiari di alcuna indennità.

Il D.L. Sostegni riconosce l’indennità anche ai lavoratori somministrati presso imprese utilizzatrici appartenenti a settori diversi rispetto a quello del turismo e degli stabilimenti termali.

Per i lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità di importo pari a 2.400 euro purché rispettino i seguenti requisiti:

  • almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nel periodo compreso dal 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
  • reddito, riferito all’anno 2019, inferiore a 75.000 euro;
  • non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

Le indennità non sono tra loro cumulabili, ma possono essere cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla Legge n. 222/1984.

Inoltre:

  • le indennità di cui al D.L. Sostegni non concorrono alla formazione del reddito;
  • per il periodo di fruizione non sarà riconosciuta la relativa contribuzione figurativa;
  • durante il periodo di fruizione dell’indennità non può essere riconosciuto l’assegno per il nucleo familiare.

I potenziali beneficiari delle misure di sostegno al reddito dovranno presentare domanda all’Inps entro il 30 aprile 2021.

Semplificazione dei requisiti di accesso alla NASpI

Per le indennità di disoccupazione (NASpI) concesse nel periodo compreso tra il 23 marzo 2021 e il 31 dicembre 2021 non si applica il requisito secondo il quale sono necessarie 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro per poter accedere all’indennità di disoccupazione stessa.

Pertanto, nel periodo 23 marzo – 31 dicembre 2021 per accedere alla NASpI sono sufficienti i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario;
  • 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

 


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