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Assegni per famiglie con figli 2021

L'Assegno unico e universale sarà la nuova prestazione sociale di aiuto alle famiglie con figli a carico che prenderà il via dal 1 luglio 2021 e andrà a sostituire e potenziare, anche progressivamente, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso la presentazione di un'unica prestazione, subordinata alla predisposizione della Dichiarazione ISEE.


Si tratta di assegno
 unico ed universale perchè:

  • resterà l'unica misura a sostegno della famiglia,
  • riguarderà tutte le famiglie con figli a carico.

L'avvio dell'Assegno unico 2021 porterà quindi all'abolizione degli altri bonus ad oggi previsti per le famiglie ossia:

  • assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 Legge n. 448/1998);
  • assegno di natalità - c.d. Bonus Bebè - (da ultimo previsto dall'art. 1, comma 340 Legge n. 160/2019);
  • premio alla nascita (art. 1, comma 353 Legge n. 232/2016);
  • fondo di sostegno alla natalità (art. 1, commi 348 e 349 Legge n. 232/2016);
  • detrazioni fiscali (art. 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del TUIR, DPR n. 917/1986);
  • assegno per il nucleo familiare (art. 2 D.L. n. 69/1988);
  • assegni familiari (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, DPR n. 797/1955).

Destinatari

L'assegno unico verrà corrisposto ai nuclei aventi figli minorenni a carico, dal 7° mese di gravidanza e fino all'età di 21 anni del figlio. In presenza di figli disabili, è previsto che l'assegno continui ad essere corrisposto anche dopo i 21 anni, qualora il figlio permanga nel nucleo familiare.

In presenza di figli maggiorenni, l'assegno verrà corrisposto solo se il figlio maggiorenne:

  • risulterà frequentare un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea
  • svolgerà un tirocinio ovvero un'attivita' lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale,
  • sarà registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro
  • svolgerà il servizio civile universale.

A differenza di quanto ad oggi previsto per gli assegni al nucleo familiare che sono destinati solo ai lavoratori dipendenti privati e pubblici e ai pensionati, l'assegno unico ed universale, oltre che da questi, potrà essere richiesto anche da disoccupati, professionisti, autonomi ed incapienti.

L'assegno unico verrà ripartito in pari misura tra i genitori ovvero, in loro assenza, a chi esercita la responsabilità genitoriale.
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetterà, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, sarà ripartito in pari misura tra i genitori.

Importo dell'assegno

L'importo spettante verrà modulato sulla base dell'ISEE e sarà maggiorato per ogni figlio successivo al secondo. Rispetto all'importo ordinario, la maggiorazione oscillerà tra il 30 e il 50% in caso di figli con disabilità sulla base della gravità di quest'ultima.

La misura dell'Assegno prevede una quota fissa ed una variabile, modulata sulla condizione economica del nucleo familiare:

  • un assegno universale di importo minimo, riconosciuto a tutte le famiglie con figli fino a 18 anni (elevabile fino a 21 anni);
  • una maggiorazione variabile determinata per scaglioni dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Per la definizione puntuale dell'importo dell'assegno e degli scaglioni ISEE sono attesi appositi decreti attuativi.

Requisiti

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato extra UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
  • essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per tutta la durata del beneficio;
  • essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.

Compatibilità con altre agevolazioni

La Legge delega n. 46 del 1° aprile 2021 ha disposto che l'assegno unico sarà:

  • pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1 del DL n.4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ed sarà corrisposto congiuntamente ad esso con le modalita' di erogazione del reddito di cittadinanza. Nella determinazione dell'ammontare complessivo si terrà eventualmente conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore eta' presenti nel nucleo familiare, sulla base di parametri della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019;
  • non sarà considerato per la richiesta e per il calcolo delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici e prestazioni sociali previsti da altre norme in favore dei figli con disabilita'. Inoltre, le borse di lavoro volte all'inclusione o all'avvicinamento in attivita' lavorative di persone con disabilita' non saranno considerate ai fini dell'accesso all'assegno e per il calcolo di esso;
  • pienamente compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Compilazione della domanda

Per la compilazione della domanda è necessario attendere la pubblicazione dei decreti attuativi e delle specifiche tecniche da parte di INPS.

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