L’art. 1, co. 16, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
APPROFONDIMENTO. Il riconoscimento dell’esonero è
subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto,
calcolato sulla base della differenza tra:
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Da notare che il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (cd. “Temporary framework”), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE.
Datori di lavoro interessati
Possono accedere al beneficio in
trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore
agricolo. L’esonero contributivo in oggetto non si
applica quindi nei confronti delle P.A.
È nostra cura metterLa al corrente che
hanno diritto al riconoscimento del beneficio in oggetto:
- gli enti
pubblici economici;
- gli Istituti
autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in
enti pubblici economici;
- gli enti che per
effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di
capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- le ex IPAB
trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto
prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro
delle persone giuridiche;
- le aziende speciali
costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n.
267/2000;
- i consorzi di
bonifica;
- i consorzi
industriali;
- gli enti morali;
- gli enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
- le Amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le
Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed
Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le
Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le
Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di
arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti
autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano
qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.
Sono ricomprese nell’ambito delle P.A. e, pertanto, non possono fruire dell’esonero in oggetto, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Sanitarie Ospedaliere e le diverse strutture sanitarie istituite dalle Regioni con legge regionale nell’ambito dei compiti di organizzazione del servizio sanitario attribuiti alle medesime.
Lavoratrici interessate
Le ricordiamo che l’esonero si configura come un’estensione dell’esonero di cui all’art. 4, co. da 9 a 11, della L. n. 92/2012, in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 1, co. 16, della Legge di Bilancio 2021.
APPROFONDIMENTO. Per tale motivo, sebbene la suddetta previsione normativa preveda letteralmente che l’esonero trovi applicazione “per le assunzioni di donne lavoratrici”, tale espressione, in virtù del richiamo effettuato dalla previsione all’articolo 4 della predetta legge, è da intendersi come “per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina dettata dall’articolo 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012.
A tal riguardo, si rammenta che sono
riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne con almeno
50 anni di età e “disoccupate da oltre dodici mesi”;
- donne di
qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di
qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori
economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di
genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.
A tal proposito, si precisa che, ai fini del rispetto del requisito, occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi ovvero un’attività di collaborazione coordinata e continuativa la cui remunerazione annua sia superiore a 8.145 euro o, ancora, un’attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.
Rapporti di lavoro
incentivati
L’incentivo in esame spetta per:
- le assunzioni a
tempo determinato;
- le assunzioni a
tempo indeterminato;
- le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.
Il requisito di svantaggio della
lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato
con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere
alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio.
Pertanto:
- se si intende
richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il
requisito di svantaggio deve sussistere alla
data di assunzione e non a
quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato;
- se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
APPROFONDIMENTO. Si precisa ulteriormente che il
beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di trasformazioni a tempo
indeterminato di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui
all’art. 4, co. da 8 a 11, della L. n. 92/2012 o di cui all’art. 1, co. da 16 a
19, della Legge di Bilancio 2021, e che, in tali fattispecie, l’incentivo
spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Durata
Con riferimento alla durata del periodo
agevolato, si chiarisce che, l’incentivo:
- in caso di
assunzione a tempo determinato, spetta
fino a 12 mesi;
- in caso di
assunzione a tempo indeterminato,
spetta per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.
RICORDA. L’incentivo spetta anche in caso di
proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a
tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.
Infine, come già chiarito per altre agevolazioni, si precisa che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.
Misura dell’incentivo
L’incentivo, valevole per le sole
assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022, è pari, ferma
restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, all’esonero
dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro
annui.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a
tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere
proporzionalmente ridotto.
Si ricorda, in particolare, che non sono
oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
- il contributo,
ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del
settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120
del codice civile” di cui all’art. 1, co. 755, della L. n. 296/2006;
- il contributo,
ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.Lgs. n.
148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi
contributivi prevista dall’art. 33, co. 4, del medesimo decreto
legislativo;
- il contributo
previsto dall’art. 25, co. 4, della L. n. 845/1978, in misura pari allo
0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al
finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua
istituiti dall’art. 118 della L. n. 388/2000.
Condizioni di spettanza
Il
diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti
condizioni generali:
- regolarità
degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in
materia di DURC;
- assenza
di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro
e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto
degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali,
territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale;
- applicazione
dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione.
Infine, ai fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è necessario rispettare alcuni presupposti specificamente previsti dalla Legge di Bilancio 2021, ossia l’incremento occupazionale.
Incremento occupazionale netto
Ai
fini del legittimo riconoscimento dell’agevolazione in trattazione, è
necessario che si realizzi un incremento occupazionale netto. Al riguardo, si
precisa che, ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il
numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA), secondo il
criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.
APPROFONDIMENTO. Ai sensi dell’art. 2, punto 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno”.
Coordinamento con altri incentivi
L’esonero in trattazione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.
ESEMPIO.
L’esonero in trattazione non risulta cumulabile con:
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