Cinquecento euro mensili, per tre anni, a chi assume un giovane d'età inferiore a 36 anni alla prima esperienza di lavoro a tempo indeterminato. Gli anni di bonus sono quattro, se la nuova assunzione avviene in una sede o unità produttiva nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna). A spiegarlo è l'Inps nella circolare n. 56/2021, in cui illustra l'incentivo previsto dalla legge n. 178/2020 (legge Bilancio 2021) per il biennio 2021/2022, in attesa del via libera alla fruizione da parte dell'Ue.
Rapporti incentivati. L'incentivo spetta in due ipotesi: nuove assunzioni a tempo indeterminato; trasformazioni di rapporti a termine a tempo indeterminato. L'incentivo spetta, in entrambe i casi, soltanto per gli eventi che si verificano nel biennio 2021/2022 con giovani che, alla data dell'evento, non hanno compiuto 36 anni d'età e non sono mai stati occupati a tempo indeterminato, sia con lo stesso che con altri datori di lavoro, nel corso dell'intera vita lavorativa.
Ciò significa che, alla data dell'evento, il giovane deve avere un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni, mentre non incide il fatto che, durante il periodo di riconoscimento dell'incentivo (36/48 mesi), l'età di 36 anni venga raggiunta o superata.
Riguardo al requisito d'assenza di titolarità di rapporto a tempo indeterminato, l'Inps precisa che non è d'impedimento il pregresso svolgimento di prestazioni lavorative in altre forme giuridiche o contrattuali, diverse dal contratto di lavoro subordinato, quali, ad esempio, il rapporto a termine, lo svolgimento di attività professionale in forma autonoma ecc.
Rapporti esclusi. Non rientrano nel novero dei rapporti agevolati: l'apprendistato; il lavoro domestico; il lavoro a chiamata (contratto intermittente); le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale; le prestazioni di lavoro occasionale.
Bonus fino a esaurimento. L'Inps precisa, ancora, che qualora dovesse essere riassunto un lavoratore per il quale si è già fruito del bonus, per il nuovo rapporto si può fruire ancora dell'incentivo per i mesi residui (rispetto a 36/48), indipendentemente dalla titolarità in capo al lavoratore di un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e indipendentemente dalla sua età alla data della nuova assunzione.
L'importo del bonus. Il bonus consiste dello sgravio al 100% dei contributi dei datori di lavoro, senza conseguenze per le pensioni dei lavoratori, nel limite di 6.000 euro annui. La soglia, pertanto, è di 500 euro (6.000/12) mensili e, per i rapporti instaurati e risolti nel mese, di 16,12 euro (500/31) per giorno. Nei rapporti a tempo parziale, il massimale va proporzionalmente ridotto.
Sconto su sconto. L'Inps precisa, infine, che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine o di stabilizzazione degli stessi entro sei mesi dalla scadenza, si applica l'incentivo del rimborso dell'addizionale dell'1,40% applicato sui contratti a tempo determinato.
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