È
entrato in vigore il 26 maggio 2021 il Decreto “Sostegni-bis” (D.L. 25 maggio
2021, n. 73, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 123/2021), ultimo dei decreti
emergenziali varati dal Governo Draghi, contenente ulteriori misure di aiuto
per imprese, lavoratori autonomi e privati particolarmente colpiti dalla crisi
economica causata dalla pandemia da Covid-19.
Il
Decreto prevede, in particolare, nuovi contributi a fondo perduto per i
soggetti titolari di partita Iva che hanno subìto perdite di fatturato a causa
della crisi economica, un nuovo credito d’imposta per le locazioni degli
immobili a uso non abitativo, un credito d'imposta per le spese sostenute per
la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto
di dispositivi di protezione individuale, un’ulteriore sospensione dei termini
di versamento delle cartelle, modifiche al credito d’imposta beni strumentali e
diverse misure a sostegno dei privati cittadini.
CONTRIBUTI
A FONDO PERDUTO
È riconosciuto
un contributo a fondo perduto, a favore di tutti i soggetti che hanno la
partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) e
che hanno i requisiti per presentare istanza e ottenere il riconoscimento del contributo
a fondo perduto previsto dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo
2021, n. 41), a condizione che non abbiano indebitamente percepito o restituito
tale contributo.
Prima ipotesi: applicazione delle regole del
Decreto “Sostegni”
I
soggetti beneficiari del precedente contributo a fondo perduto previsto
dall’art. 1 del Decreto “Sostegni” (D.L. 22 marzo 2021, n. 41) hanno diritto ad
ottenere, in via automatica, il 100% del contributo già ricevuto a
seguito dell’applicazione di quanto disposto dal predetto decreto Sostegni.
Non è
quindi necessario presentare un’ulteriore istanza e la modalità di erogazione è
la medesima già scelta in precedenza (erogazione diretta o credito d’imposta).
Seconda ipotesi: perdita di fatturato
In alternativa, è previsto un
contributo a fondo peduto a favore dei titolari di partita Iva residenti in
Italia che nel secondo periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del provvedimento
non abbiano registrato ricavi superiori
ai 10 milioni di euro, e abbiano subìto una perdita del fatturato (e dei
corrispettivi) medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1°
aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile
2019 e il 31 marzo 2020.
La misura
del contributo è differente a seconda che i soggetti richiedenti abbiano già
beneficiato o meno del contributo a fondo perduto concesso con il decreto
“Sostegni” (art. 1 del D.L. n. 41/2021).
A) Soggetti che hanno beneficiato del
contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare del nuovo
contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando la
seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e
l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020:
•
60%
per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
•
50%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila
euro;
•
40%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1
milione di euro;
•
30%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5
milioni di euro;
•
20%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro.
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.
B) Soggetti che NON hanno beneficiato del contributo
a fondo perduto di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021: l’ammontare
del nuovo contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo
ottenuto applicando la seguente percentuale alla differenza tra l’ammontare
medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020
al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
•
90%
per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
•
70%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100mila euro e fino a 400mila
euro;
•
50%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1
milione di euro;
•
40%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5
milioni di euro;
•
30%
per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10
milioni di euro.
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150mila euro.
È stata
poi inserita una norma di raccordo tra i due contributi che prevede che
i soggetti che, a seguito dell’istanza per il riconoscimento del contributo di
cui all’art. 1 del D.L. n. 41/2021, n. 41, abbiano già beneficiato del
contributo di cui sopra (Ipotesi 1), possano ottenere l’eventuale maggior
valore del contributo calcolato sulla base dei criteri in esame (Ipotesi 2) e
da quest’ultimo siano scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia delle
Entrate.
Qualora
dall’istanza derivi un contributo inferiore rispetto a quello spettante
applicando la prima ipotesi (v. sopra), non sarà dato seguito all’istanza del
contribuente.
Sono
esclusi i soggetti la cui partita Iva risulti non attiva alla data di entrata
in vigore del decreto, i soggetti che, pur avendo attivato la partita Iva
successivamente al 1° gennaio 2019, non presentino il calo del fatturato di cui
sopra; gli enti pubblici ex art. 74 del Tuir; gli intermediari finanziari ex
art. 162-bis del Tuir.
L’istanza
dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa.
ATTENZIONE: Per i soggetti obbligati alla
presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all’art.
21- bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (LIPE), l’istanza può essere
presentata esclusivamente dopo la
presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021. |
Terza ipotesi: perdita reddituale
Infine, in via residuale e non alternativa
è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che
svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito
agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello
Stato, a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico
d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020,
rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, in misura pari o superiore alla percentuale che sarà definita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il
contributo non spetterà, in ogni caso ai soggetti la cui partita IVA risulti
non attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, agli enti
pubblici di cui all’art. 74 Tuir, ai soggetti di cui all’art. 162-bis Tuir.
L’ammontare
del contributo sarà determinato applicando alla differenza del risultato
economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2019, la percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, al netto dei contributi a fondo perduto già riconosciuti
dall’Agenzia delle Entrate ai sensi del Decreto “Rilancio” (art. 25 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34), Decreto “Agosto” (artt. 59 e 60 del D.L. 14 agosto 2020,
n. 104), Decreto “Ristori” (artt. 1, 1-bis e 1-ter del D.L. 28 ottobre 2020, n.
137), Decreto “Natale” (art. 2 del D.L. 18 dicembre 2020, n. 172), Decreto
“Sostegni” (art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), Decreto “Sostegni-bis” (art.
1, commi da 1 a 3 e commi da 5 a 13).
L’importo
del contributo non può comunque essere
superiore a 150 mila euro.
L’istanza
dovrà essere presentata in via telematica all’Agenzia Entrate (a tal fine è
possibile avvalersi di un intermediario abilitato) entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per
la presentazione della stessa.
ATTENZIONE: L’istanza potrà essere trasmessa
solo se la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro
il 10 settembre 2021. |
Contributo per soggetti con ricavi o compensi
superiori a 10 milioni di euro
È stato
inoltre introdotto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore dei
contribuenti aventi, nel secondo esercizio precedente a quello di entrata in
vigore del decreto, ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ed entro i
15 milioni di euro.
In
particolare, si tratta dei soggetti
titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 Tuir, soggetti con
ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
lettere a) e b), o compensi di cui all'art. 54, comma 1, Tuir, a condizione che siano in possesso
degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi previsti
dal decreto “Sostegni” (art. 1
del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), o di quelli previsti dal decreto “Sostegni-bis”
(art. 1, commi da 5 a 13).
Le modalità di determinazione dell'ammontare
del contributo saranno determinati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze.
Tale
contributo, tuttavia, verrà concesso solo se sarà disponibile la necessaria
copertura finanziaria derivante dalle eventuali risorse non utilizzate per I
contributi a fondo perduto previsti dai decreti “Sostegni”.
Ulteriore contributo a fondo perduto per attività
economiche chiuse
Per i
soggetti che dal 1° gennaio 2021 alla data di conversione del Decreto avranno
subito una chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi sarà riconosciuto un ulteriore contributo a fondo
perduto sulla base di criteri da individuarsi con successivo decreto
ministeriale attuativo.
CREDITO D’IMPOSTA LOCAZIONI
Il decreto Sostegni-bis
prevede anche un nuovo credito imposta locazioni.
Imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e
tour operator
Un primo
intervento riguarda esclusivamente le imprese turistico-ricettive, le agenzie
di viaggio e i tour operator, a favore delle quali il credito d’imposta per i
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, già
previsto ai sensi dell’art. 28 del D.L. "Rilancio" n. 34/2020 fino ad
aprile 2021, viene ulteriormente esteso al 31 luglio 2021.
Imprese, professionisti, enti non commerciali
È stata
poi introdotta una nuova tipologia di credito imposta locazioni, rivolta ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o
professione, con ricavi o compensi non
superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a
quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non
commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente
riconosciuti.
Viene
riconosciuto il credito d’imposta locazioni per il periodo da gennaio 2021 a maggio 2021 ai soggetti locatari
esercenti attività economica, a condizione che l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il
31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile
del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e
il 31 marzo 2020. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei predetti
requisiti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio
2019.
PROROGA CARTELLE FISCALI
È stata
prorogata fino al 30 giugno 2021 la
sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento,
accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
I
versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (entro il 31 luglio 2021).
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Tra le ulteriori
disposizioni e agevolazioni introdotte dal Decreto “Sostegni-bis” si segnalano
inoltre:
·
la
possibilità di usufruire, fino al 31 dicembre 2021, in un’unica quota annuale,
il credito d’imposta “beni strumentali”
(“ordinari”) anche per i soggetti con un volume di ricavi o compensi
superiori a 5 milioni di euro;
·
un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute
nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi
atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per
la somministrazione di tamponi per Covid-19;
·
la modifica dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 che
prevede che, in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in
procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in
diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la
conclusione della stessa. Le nuove regole si applicano nel caso in cui il
cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto;
·
l’introduzione
di una nuova agevolazione (“Ace
innovativa”) che riconosce, per gli incrementi di capitale proprio
effettuati nel corso del 2021, un rendimento nozionale con applicazione di
un’aliquota del 15%.
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