ll prossimo 16.6 scade il termine per effettuare il versamento della prima rata IMU 2021.
Merita evidenziare che per verificare la necessità o meno di effettuare tale adempimento, oltre a quanto ordinariamente previsto, vanno considerate le nuove fattispecie di esenzione dal versamento della prima rata IMU 2021 previste dalla Finanziaria 2021 e dal c.d. "Decreto Sostegni" per i soggetti particolarmente colpiti dal perdurare dell'emergenza COVID-19.
Dopo aver riepilogato i principali aspetti relativi all'ambito di applicazione e alla determinazione dell'imposta dovuta, si evidenziano i predetti nuovi casi di esenzione dalla prima rata IMU 2021.
Analogamente a quanto accaduto nel 2020, anche per il 2021 sono previste nuove specifiche fattispecie di esonero dal versamento della prima rata IMU 2021, in considerazione della situazione creatasi a seguito dell'emergenza COVID-19. In particolare vanno considerati i nuovi casi di esenzione previsti dalla Finanziaria 2021 e più recentemente dal c.d. "Decreto Sostegni".
ESONERO PRIMA RATA IMU PREVISTO DALLA FINANZIARIA 2021
L'
- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi, pensioni) e relative pertinenze, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.
ESONERO PRIMA RATA IMU PREVISTO DAL C.D. "DECRETO SOSTEGNI"
In considerazione del perdurare degli effetti connessi all'emergenza COVID-19, in sede di conversione del
Si tratta in particolare degli "operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19", ossia i titolari di partita IVA, residenti o stabiliti in Italia, che svolgono attività d'impresa / lavoro autonomo o titolari di reddito agrario di cui all'
NB | Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal'1.1.2019, il contributo e pertanto l'esenzione dalla prima rata IMU spetta anche in assenza della predetta riduzione del 30% del fatturato / corrispettivi 2020. |
L'esonero è applicabile nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti per i c.d. "Aiuti di Stato" dalla Comunicazione della Commissione UE 19.3.2020 C(2020) 1863 final.
NB | Anche al ricorrere di tale fattispecie l'esenzione IMU è riconosciuta soltanto:
|
Commenti
Posta un commento