Il D.L. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) contiene misure a sostegno di imprese, professionisti e lavoratori, in particolare per l’abbattimento di costi fissi, per favorire la liquidità e per la tutela della salute, con focus sulle attività economiche fortemente penalizzate dai provvedimenti emergenziali anti Covid-19.
Accanto al pacchetto di contributi a fondo perduto l’intervento normativo prevede proroghe, potenziamenti ed estensioni dei principali crediti d’imposta introdotti nel 2020, nonché la definizione di nuovi.
Di seguito si propone una panoramica dei principali crediti d’imposta contenuti nel Decreto Sostegni-bis:
Quadro di sintesi dei principali crediti d’imposta ex D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) | ||
Articolo 4 | Credito d’imposta locazioni | Il D.L. 73/2021 interviene sulla disciplina del credito d’imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) secondo due linee direttrici: · proroga al 31.07.2021 del credito d’imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator; · proroga ai mesi da gennaio a maggio 2021 ed estensione ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La proroga di cui al secondo punto è caratterizzata (ad eccezione delle nuove attività avviate dal 01.01.2019 per cui tale condizione di accesso non si applica) da una nuova modalità di calcolo del criterio del calo del fatturato: l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi registrato nel periodo compreso tra il 01.04.2020-31.03.2021 deve risultare inferiore di almeno il 30% rispetto a quello registrato nel periodo 01.04.2019-31.03.2020. |
Articolo 7 comma 5 | Credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico alberghiere | Il D.L. 73/2021 dispone la proroga di un anno (al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022) del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all’articolo 79 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto). È previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 100 milioni per l’anno 2022. |
Articolo 8 comma 1 | Credito d’imposta giacenze dei settori tessile e moda | Il D.L. 73/2021 proroga e potenzia il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, della moda e degli accessori di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020 (c.d.Decreto Rilancio): • proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021; • potenziamento del tetto di spesa a 95 milioni di euro per l’anno 2021 e stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’anno 2022; • introduzione dell’obbligo di comunicazione all’AdE; • termine di emanazione del D.M., che definisce i criteri di individuazione dei settori economici ammissibili, fissato al 15.06.2021; • termine di emanazione del Provvedimento del Direttore dell’AdE, che definisce modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, fissato al 25.06.2021. |
Articolo 10, comma 1 e 2 | Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo | Il D.L. 73/2021 dispone la proroga del credito d’imposta sugli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, di cui all’articolo 81 D.L. 104/2020 (Decreto Agosto), alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021. È previsto uno stanziamento, che costituisce tetto di spesa, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2021. |
Articolo 20 | Credito d’imposta investimenti in beni strumentali | Il D.L. 73/2021 amplia le casistiche di fruizione in unica soluzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, aggiungendo il comma 1059-bis all’articolo 1 L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021). Il credito è compensabile in un’unica quota annuale, indipendentemente dal volume di ricavi o compensi del beneficiario, con riferimento agli investimenti: • in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato A annesso alla L. 232/2016); • effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021. Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato B annesso alla L. 232/2016) restano fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro. |
Articolo 31 | Nuovo credito d’imposta farmaci innovativi | Il D.L. 73/2021 introduce un nuovo credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano progetti di R&S in materia di farmaci innovativi, inclusi i vaccini. Il credito ammonta al 20% dei costi sostenuti dal 01.06.2021 al 31.12.2030 (con un massimale di credito di 20 milioni di euro annui per beneficiario) in attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari, come indicati dall’articolo 25 del Regolamento (UE) n. 651/2014, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Il credito d’imposta: • spetta anche alle imprese residenti o alle S.O. che svolgono attività su commessa estera; • è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo alla maturazione del credito; • è fiscalmente irrilevante; • non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi sottoforma di credito d’imposta R&S (ad esempio, il credito R&S ex articolo 1, comma 200, L. 160/2019). |
Articolo 32 | Nuovo credito d’imposta sanificazione e acquisto DPI | Il D.L. 73/2021 riconosce un credito d’imposta per le seguenti spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021; • sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; • somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori; • acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); • acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; • acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione); • acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione). Il credito d’imposta è riconosciuto a favore delle imprese, esercenti arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021. Il credito d’imposta: • è utilizzabile alternativamente in dichiarazione dei redditi ovvero in compensazione; • è fiscalmente irrilevante. I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta sono demandati ad un prossimo (il termine non è definito) provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. |
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