Come noto, in considerazione degli effetti della crisi connessa all’emergenza da Covid-19, l’articolo 1, comma 20, L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha previsto un esonero parziale, nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua, dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Inps e dai professionisti iscritti alle Casse private.
- che hanno percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro,
- e che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.
I criteri e le modalità per la concessione dell’esonero in esame sono stati demandati ad un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze: il suddetto decreto, però, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali soltanto lo scorso 27 luglio.
Il decreto pubblicato prevedeva l’invio di apposita domanda all’Inps, da presentare, pena decadenza, entro il 31 luglio 2021.
Con il messaggio Inps n. 2761 del 29.07.2021, però, il suddetto termine è stato rinviato al 30 settembre 2021: l’Inps ha inoltre annunciato l’imminente pubblicazione di una circolare che definirà le modalità di presentazione della domanda di esonero.
Con riferimento, invece, ai termini concessi ai professionisti, va evidenziato che l’articolo 3 del decreto in esame individua il termine di invio delle domande nel 31 ottobre 2021.
Potenziali beneficiari | a) Lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri – e lavoratori iscritti alla Gestione separata e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, Tuir. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato. b) Professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (a mero titolo esemplificativo: cassa forense, CNPADC – ora CDC, ENPACL) e D.Lgs. 103/1996 (casse istituite per i professionisti iscritti agli Albi, ma privi di una cassa previdenziale di categoria, ad esempio biologi e psicologi). Rientrano tra i beneficiari anche i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già collocati in quiescenza e assunti per l’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, ai quali, tuttavia, il decreto riserva previsioni specifiche non oggetto di analisi nel presente contributo. |
Soggetti esclusi | – Titolari di contratto di lavoro subordinato (per il periodo oggetto di esonero), con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità. – Titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento che risponda alle medesime finalità. |
Condizioni | È necessario possedere entrambi i seguenti requisiti: a) calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019; b) reddito complessivo di lavoro (o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione) non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta 2019. Questi requisiti non sono richiesti se l’attività è stata avviata nel corso del 2020. Come si calcola il reddito 2019? – Per i professionisti iscritti alle Casse private il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. – Per gli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti Inps e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II del modello Redditi PF, trasmessa entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. – Per i soggetti iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri assumono rilievo i redditi risultanti del modello Redditi PF trasmesso entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività agricole. |
La regolarità contributiva | Ai sensi dell’articolo 47-bis D.L. 73/2021 il parziale esonero dal pagamento dei contributi previdenziali richiede la regolarità contributiva, che è verificata d’ufficio dagli enti concedenti dal 1° novembre 2021. A tal fine la regolarità contributiva è assicurata anche dai versamenti effettuati entro il 31 ottobre 2021. Ai sensi dell’articolo 2 D.M. 17.05.2021, inoltre, l’accredito della contribuzione Inps oggetto di esonero è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non oggetto di esonero. |
Tutto quanto appena premesso, si rende ora necessario analizzare quali sono i termini per procedere al più imminente versamento del saldo e del primo acconto dei contributi previdenziali, tenuto conto:
- della proroga al 15 settembre riconosciuta ai c.d. “soggetti Isa” (per approfondimenti si rinvia al precedente contributo “Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre”);
- che, con il messaggio n. 2418 del 25.06.2021, l’Inps, in attesa della conclusione dell’iter di attuazione della normativa in esame, ha previsto il differimento, fino a nuova comunicazione, delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef per l’anno di imposta 2021 dai soggetti iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, oppure alla Gestione separata, interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 1, comma 20, L. 178/2020.
Acconto contributi Inps (prima rata) | Saldo contributi Inps | ||
“Soggetti Isa” | Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi condizioni per esonero contributivo) | Termine sospeso (necessario attendere futuro provvedimento) | 15.09.2021 (senza maggiorazione) Presenza presupposti esonero contributivo irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell’esonero contributivo) |
Altri soggetti | 15.09.2021 (senza maggiorazione) | ||
Soggetti “no-Isa” | Soggetti con redditi fino a 50.000 euro e riduzione 33% fatturato (vedi condizioni per esonero contributivo) | Termine sospeso (necessario attendere futuro provvedimento) | 30.06.2021 (30.07.2021 con maggiorazione 0,40%) Presenza presupposti esonero irrilevanti (saldo 2020 non rientra nell’esonero contributivo) |
Altri soggetti | 30.06.2021 (30.07.2021 con maggiorazione 0,40%) |
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