Dal 15 ottobre 2021 (e fino al 31 dicembre 2021, termine che corrisponde a quello attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) è operativo l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, il green pass in corso di validità per accedere ai luoghi di lavoro pubblici e privati.
Quella indicata è però solo l'ultima estensione, in ordine di tempo, dell'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19. Il quadro normativo appare infatti complesso e articolato e, sotto molto aspetti, di difficile interpretazione.
È pertanto utile fornire una guida pratica e aggiornata per fare chiarezza sugli obblighi imposti relativamente al green pass, in particolare, a datori di lavoro e lavoratori e sulle sanzioni che rischiano qualora non si fossero in regola.
Prima di entrare nel merito della questione occorre però fare una puntualizzazione. Le regole stabilite dal legislatore per il settore pubblico e per quello privato sono in larga parte identiche, con qualche importante differenza che andremo via via ad evidenziare.
Green pass obbligatorio sul lavoro: i soggetti obbligati
Per prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-21, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è introdotto l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.
Settore privato
L'obbligo di Green pass riguarda "chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato" ed è funzionale all'"accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta".
Settore pubblico
Relativamente al settore pubblico, l'obbligo è introdotto "ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale," del personale e per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
L'obbligo riguarda i seguenti dipendenti:
1. Personale delle amministrazioni pubbliche (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che comprende:
· tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
· le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
· le istituzioni universitarie;
· gli Istituti autonomi case popolari;
· le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
· tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
· le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
· l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
· il CONI fino alla revisione organica della disciplina di settore.
2. Personale in regime di diritto pubblico (articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
3. Personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d'Italia
4. Personale degli enti pubblici economici
5. Personale degli organi di rilievo costituzionale.
Sia in ambito privato, sia in ambito pubblico l'obbligo di Green pass si estende a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni su citate, ovvero nei luoghi di lavoro privati, anche sulla base di contratti esterni.
L'obbligo è posto esclusivamente con riferimento all'accesso presso i rispettivi luoghi in cui si devono svolgere le attività lavorative. Pertanto si applica a tutti i lavoratori (italiani e stranieri e a prescindere dalla tipologia contrattuale che li impegna, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti) che fanno ingresso nei luoghi di lavoro per prestare l'attività lavorativa.
Sono inoltre soggetti obbligati il titolare dell'azienda che opera al suo interno (la certificazione verde è controllata "dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda") nonchè il libero professionista che accede nei luoghi di lavoro per lo svolgimento della propria attività lavorativa (la certificazione verde è controllata, "dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021", e quindi dal datore di lavoro o dal soggetto da lui incaricato formalmente) (Governo, FAQ del 27 settembre 2021).
Non è invece obbligato a possedere ed esibire il Green pass chi lavora sempre in smart working a condizione che il ricorso al lavoro agile non abbia finalità elusive (Governo, FAQ del 27 settembre 2021) e chi accede nei locali aziendali per motivi diversi dal lavoro.
Green pass obbligatorio sul lavoro: i soggetti esentati
Sia nel settore lavorativo pubblico sia in quello privato l’obbligo di essere in possesso ed esibire il green pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Attualmente a definire le modalità del rilascio (a titolo gratuito) delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiCOVID-19 è la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309, con validità prorogata dal 30 settembre 2021 sino al 30 novembre 2021 con circolare del 25 settembre 2021, prot. n. 43366.
La circolare di agosto ha transitoriamente chiarito che, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di definizione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni di esenzione, volte ad assicurare, nell'ambito della verifica digitale, la protezione dei dati personali, le stesse vengano rilasciate in formato cartaceo senza la motivazione clinica dell’esenzione.
Restano valide comunque le certificazioni già emesse, salvo i casi in cui le stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile (es. motivazione clinica della esenzione).
La medesima circolare specifica altresì quali siano i singoli possibili motivi di esenzione per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione relativa alla vaccinazione contro il COVID-19 .
A titolo esemplificativo, una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o a qualsiasi componente del vaccino costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di prodotti che contengano gli stessi componenti. In caso di sindrome di Guillain-Barré o di miocardite/pericardite va invece presa in considerazione l'opportunità di utilizzo di un vaccino di tipo diverso per completare l’immunizzazione.
La vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 è infine raccomandata alle donne in gravidanza nel secondo e terzo trimestre (per il primo trimestre può essere presa in considerazione dopo valutazione dei potenziali benefici e dei potenziali rischi con il medico di riferimento) e per le donne che allattano (Ministero della Salute circolare 24 settembre 2021, prot. n. 43293).
Anche i soggetti esenti alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 devono continuare a rispettare le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi, rispettare le condizioni previste per i luoghi di lavoro e per i mezzi di trasporto.
N.B. Si ricorda che sono esenti dalla vaccinazione anche tutti i soggetti di età pari o superiore a 12 anni.
Green pass obbligatorio sul lavoro: le verifiche
Ma chi controlla il rispetto delle norme sul green pass?
Il legislatore affida il compito al datore di lavoro o a un soggetto da lui incaricato formalmente dell’accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi.
Il controllo è effettuato direttamente sul proprio lavoratore nonchè su tutti gli altri soggetti che svolgono la propria attività lavorativa all'interno del luogo di lavoro. Per questi ultimi lavoratori però l'obbligo di verifica è posto anche a carico dei rispettivi datori di lavoro.
N.B. Al riguardo occorrerà chiarire se gli obblighi di verifica possano applicarsi anche nei casi in cui non è individuabile la figura del datore di lavoro (è il caso dei rapporti di lavoro diversi da quelli di lavoro dipendente e con riferimento alle attività di formazione o di volontariato).
Due sono gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro, pubblici e privati:
- l'obbligo di definizione - entro il 15 ottobre 2021 - delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione;
- l'obbligo di svolgimento delle verifiche (dal 15 ottobre 2021).
Regole per l'organizzazione delle verifiche (entro il 15 ottobre)
Nella definizione delle modalità operative per l'organizzazione delle verifiche, il datore di lavoro deve prevedere in via prioritaria, ove possibile, che i controlli siano effettuati - anche a campione - al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione dell'eventuale violazione degli obblighi (ai fini dell'accesso) di possesso o di esibizione su richiesta del certificato verde COVID-19.
Non è pertanto previsto un obbligo di verifica giornaliera.
Per il settore lavorativo pubblico il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per l'omogenea definizione delle modalità organizzative di verifica in oggetto. Per le regioni e gli enti locali le linee guida, ove adottate, sono definite previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
Modalità di svolgimento delle verifiche (dal 15 ottobre)
Il datore di lavoro privato dovrà tenere conto, nel definire le modalità di svolgimento delle verifiche, di quanto stabilito dal D.P.C.M. 17 giugno 2021 (per l’ambito scolastico, regolato dal D.P.C.M. 10 settembre 2021, la certificazione verde va controllata attraverso una piattaforma interoperabile nazionale, predisposta dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute).
Il processo di verifica prevede l’utilizzo della app VerificaC19 che consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.
Il datore di lavoro (o i soggetti delegati) è tenuto a leggere il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, accertandosi della validità e dei dati identificativi (nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa).
Su richiesta del verificatore, il lavoratore è tenuto a esibire un proprio documento di identità, ai fini della verifica di corrispondenza dei suddetti dati anagrafici. La richiesta è fatta su base discrezionale ma si rende necessaria quando appaia manifesta l’incongruenza con i dati anagrafici contenuti nella certificazione (circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto 2021, prot. n. 15350/117/2/1).
L'obbligo di controllare il green pass è esteso anche al datore di lavoro domestico (Governo, FAQ del 27 settembre 2021).
Si ricorda che il possesso del Green pass non fa venir meno le regole di sicurezza previste da linee guida e protocolli vigenti tra cui quella del metro di distanziamento(Governo, FAQ del 27 settembre 2021). |
Green pass obbligatorio sul lavoro: le sanzioni
Un aspetto cruciale della nuova disciplina che regola l'introduzione generalizzata del green pass obbligatorio in ambito lavorativo è rappresentato dal regime sanzionatorio applicabile in caso di inadempimenti e irregolarità dl datore di lavoro e del lavoratore.
Il sistema sanzionatorio è piuttosto articolato ed è sintetizzabile in questo modo.
Lavoratore
Caso 1. Assenza di Green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro
Il lavoratore (non esente) che comunica di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o risulti privo della medesima certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro:
- è assente ingiustificato fino alla presentazione della suddetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- perde il diritto alla retribuzione e agli altri compensi o emolumenti comunque denominati.
Il lavoratore non può però essere licenziato (mantiene infatti il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro) e non è passibile di conseguenze disciplinari.
Caso 2. Assenza di Green pass sul luogo di lavoro
Il lavoratore (non esente) che accede al luogo di lavoro pur essendo privo di Green pass è soggetto:
- a sanzioni disciplinari, da applicarsi secondo i rispettivi regimi e ordinamenti di settore;
- a una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 e 1.500 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.
Caso 3. Imprese con meno di 15 dipendenti
Per le imprese private con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. Tutto questo a prescindere dalla successiva generazione di un certificato verde COVID-19 e fermi restando, in ogni caso, l'esclusione di sanzioni disciplinari e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Datore di lavoro
Al datore di lavoro che non effettua le verifiche (anche a campione) sul rispetto delle prescrizioni o che non definisca, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria. I limiti minimi e massimi della sanzione sono pari, rispettivamente, a 400 e 1.000 euro.
Anche in questo caso, per ogni fattispecie di illecito in esame, è previsto il raddoppio dei suddetti limiti minimi e massimi in caso di reiterazione della violazione.
Per le sanzioni amministrative summenzionate è ammesso il pagamento in misura ridotta (articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Pertanto il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al limite minimo; tale somma è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati (da parte dei datori di lavoro) dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione medesima.
Green pass obbligatorio sul lavoro: quadro operativo delle sanzioni
Caso | Sanzioni | Durata |
Lavoratore | ||
NO Green pass al momento dell'accesso al luogo di lavoro
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| Fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 |
NO Green pass sul luogo di lavoro
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Datore di lavoro | ||
Datore di lavoro che non effettua le verifiche o che non ne definisca le modalità entro il 15 ottobre 2021 | Sanzione amministrativa da 400 e 1.000 euro, raddoppiata in caso di reiterazione della violazione e irrogata dal Prefetto. |
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| ||
Piccole imprese | ||
Imprese private con meno di 15 dipendenti
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| Per la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
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Green pass obbligatorio sul lavoro: le norme
La disciplina che introduce il Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro è contenuta nel decreto legge n. 127 del 21 settembre 2021, in vigore dal 22 settembre scorso.
Il decreto legge (articoli 1 e 3), attualmente in fase di conversione in legge, inserisce nel decreto Riaperture (decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87) i seguenti articoli:
- Articolo 9-quinquies (Impiego delle Certificazioni verdi nel settore pubblico);
- Articolo 9-septies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato).
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