Il Ministero del Turismo, con la firma del D.M. 11 agosto 2021 , prot. SG/223 , ha sbloccato oltre 400 milioni di euro per le imprese del settore turistico, stanziati sul fondo istituito dall’art. 182 del decreto “Rilancio”, D.L. 19 maggio 2020, n. 34. Le misure prevedono contributi a fondo perduto a favore delle imprese turistico-ricettive (alberghi e similari), nuovi contributi a favore di agenzie di viaggio e tour operator, nonché altre attività connesse al turismo: guide turistiche e accompagnatori turistici, servizi di trasporto mediante autobus scoperti e agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.
A tale fine, era stato costituito nello stato di previsione del Ministero del turismo uno specifico fondo, le cui modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori erano state demandate a un successivo decreto del Ministro del turismo.
Il decreto ora firmato prevede il riparto delle summenzionate risorse come segue:
- alle agenzie di viaggio e ai tour operator sono destinati euro 32.000.000 del 2021, più euro 128.710.774 del 2020, per un totale di euro 160.710.774;
- alle guide turistiche e agli accompagnatori turistici sono destinati euro 25.760.000 per il 2021, consentendo di presentare istanza anche a chi non aveva partecipato al primo Avviso;
- alle imprese esercenti, in via primaria e prevalente, attività mediante autobus scoperti sono destinati 5 milioni di euro per il 2020 e altri 2 milioni di euro per il 2021, per un totale di 7 milioni di euro;
- alle imprese turistico-ricettive sono destinati euro 200 milioni;
- alle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici sono destinati euro 10 milioni.
Andiamo nel seguito ad analizzare, distintamente per ciascuna categoria di potenziali beneficiari, le modalità di accesso ai summenzionati fondi.
Imprese turistico-ricettive
A favore delle imprese turistico ricettive, a mente di quanto stabilito dall’art. 6 del D.M. 11 agosto 2021, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, alle seguenti condizioni:
- beneficiari - le imprese, se esercitano quale attività prevalente una delle seguenti, come risultante dalla comunicazione effettuata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate:
- 55.10.00 - Alberghi;
- 55.20.10 - Villaggi turistici;
- 55.20.20 - Ostelli della gioventù;
- 55.20.30 - Rifugi di montagna;
- 55.20.40 - Colonie marine e montane;
- 55.20.51 - Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;
- 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole;
- 55.30.00 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;
- 55.90.20 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero;
- 96.04.20 - Stabilimenti termali.
Il contributo è concesso, con meccanismi differenti, a seconda che si tratti di contribuenti che, nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019, per i soggetti con esercizio coincidente all’anno solare), hanno conseguito ricavi inferiori o superiori a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che hanno conseguito ricavi superiori a 10 milioni di euro nel secondo esercizio precedente a quello di emanazione del decreto, il contributo sarà riconosciuto:
- previa presentazione di apposita istanza al Ministero del turismo, secondo le modalità che saranno rese note (ex art. 9 del D.M. 11 agosto 2021) entro 30 giorni dalla data di registrazione del decreto stesso;
- a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020 sia inferiore di almeno il 30 per cento all’ammontare medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019;
- in misura fissa, pari a 200.000 euro.
Per i soggetti che hanno conseguito ricavi inferiori a 10 milioni di euro nel secondo esercizio precedente a quello di emanazione del decreto, il contributo sarà riconosciuto:
- a condizione che si tratti di contribuenti che hanno presentato istanza di riconoscimento per il CFP decreto “Sostegni” (ex art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41), che hanno legittimamente ricevuto il contributo e non lo hanno restituito;
- senza necessità di proporre alcuna ulteriore istanza;
- modalità di erogazione - il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato in sede di presentazione dell’istanza finalizzata al riconoscimento del CFP Sostegni (o sul conto corrente che dovrà essere successivamente comunicato, nel caso in cui si fosse scelta la fruizione del CFP Sostegni sotto forma di credito da compensare con modello F24);
- ammontare del contributo - in misura forfetaria, a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, come di seguito specificato:
Ricavi secondo esercizio precedente (2019) | Ammontare del contributo riconosciuto |
Non superiori a 100.000 euro | Euro 1.000 |
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro | Euro 4.000 |
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro | Euro 5.000 |
Superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro | Euro 10.000 |
Superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro | Euro 100.000 |
I contributi sono riconosciuti nel rispetto dei limiti indicati dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C (2020) 1863), Sezione 3.1 e 3.12; se le soglie di aiuto massimo - a seguito dell’erogazione dei contributi di cui sopra - vengono a essere superate, sarà richiesta la restituzione degli importi in esubero.
Agenzie di viaggio e “tour-operator”
Per quanto riguarda le agenzie di viaggio e i tour operator, che già possono avere avuto accesso in precedenza ai fondi stanziati in seguito al D.M. 12 agosto 2020, n. 403, del Ministero dei beni culturali, l’art. 3 del decreto del Ministero del turismo 11 agosto 2021 prevede due distinte misure, l’una relativa all’assegnazione di fondi relativi al 2020, l’altra relativa al 2021.
Per quanto riguarda il 2020, la misura prevede la riassegnazione delle somme che sono residuate dalla precedente misura prevista dal già citato D.M. n. 403/2020 del MIBACT.
Si tratta di euro 128.710.773,95, che verranno così riparti:
- beneficiari: esclusivamente coloro che hanno presentato istanza e sono stati ammessi al contributo ex D.M. n. 403/2020;
- senza necessità di presentare istanza: il Ministero del turismo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 11 agosto 2021, pubblicherà l’elenco dei beneficiari con le relative quote agli stessi attribuite;
- ammontare: con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 3 milioni di euro;
- criteri di riparto: in proporzione ai contributi già ottenuti in precedenza, nel rispetto dei seguenti limiti, stabiliti in base all’ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo esercizio precedente (ovvero 2019 per i soggetti con periodo coincidente all’anno solare):
Ricavi secondo esercizio precedente | Limite di riconoscimento del nuovo contributo a fondo perduto |
Non superiori a 400.000 euro | 25% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza |
Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro | 17,5% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza |
Superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro | 12,5% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza |
Superiori a 50 milioni di euro | 10% della perdita di fatturato e corrispettivi come risultante dalla precedente istanza |
- limiti:
- al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo;
- in misura non superiore alla differenza tra i ricavi dell’esercizio 2019 e quelli dell’esercizio 2020.
Quanto sopra, sempre che le somme stanziate risultino sufficienti; in caso contrario, si procederà a riparto.
Per quanto riguarda le somme stanziate a valere per l’anno 2021, invece, è previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, alle seguenti condizioni:
- beneficiari: imprese costituite entro il 28 febbraio 2020, che esercitano attività prevalente identificata dai codici ATECO 79.11 o 79.12; l’impresa, avente sede in Italia, deve risultare attiva e non avere procedure concorsuali in corso, deve essere in regola con gli obblighi di protezione in caso di insolvenza o fallimento, previsti dal D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79; non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa; essere priva di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni;
- ammesse al beneficio anche le imprese costituite o autorizzate alla data del 28 febbraio 2020 che esercitano le attività indicate anche in via non prevalente, a condizione che le stesse siano in grado di dimostrare le perdite di fatturato riconducibili alle attività rientranti nel novero del beneficio;
- previa presentazione di istanza, secondo le modalità che saranno rese note con apposito avviso, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.
- ammontare del contributo: il contributo viene concesso, con un minimo di 10.000 euro, in misura proporzionale alla differenza tra il valore medio mensile del fatturato corrispettivi conseguito nel 2019 e il fatturato e corrispettivi medio mensile conseguito dal 1° gennaio 2020 fino al 30 giugno 2021, applicando percentuali che variano a seconda dell’ammontare dei ricavi conseguiti nel secondo periodo d’imposta precedente (2019), come segue;
Ricavi secondo esercizio precedente | Percentuale di contributo da applicare alla differenza tra il fatturato medio mensile del periodo 1/1/2019 - 31/12/2019 e il fatturato medio mensile del periodo 1/1/2020 - 30/06/2021 |
Fino a 400.000 euro | 30% |
Oltre 400.000 euro e fino a 1 milione di euro | 20% |
Oltre 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro | 10% |
Oltre 50 milioni di euro | 5% |
- limiti: il contributo viene riconosciuto nel limite della differenza tra i ricavi conseguiti nel 2019 e quelli conseguiti nel 2020, e sempre che le risorse stanziate si rivelino sufficienti; diversamente, si procederà a riparto e, comunque, al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo.
Il decreto prevede che le somme vengano assegnate in via prioritaria a coloro che non hanno già presentato istanza per il contributo di cui al D.M. n. 403/2020 (fondo perduto MIBACT per agenzie di viaggio e tour operator).
Guide e accompagnatori turistici
L’art. 4 del D.M. 11 agosto 2021 prevede il riconoscimento di contributi a fondo perduto a favore delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, con modalità diverse a seconda che si tratti di soggetti che hanno già goduto del contributo del Ministero del turismo ex D.M. 2 ottobre 2020, n. 440 , o meno.
Per coloro che non hanno già goduto del precedente contributo, l’accesso ai fondi avviene secondo i seguenti requisiti e le seguenti modalità:
- beneficiari: guide turistiche e accompagnatori turistici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del D.dir. 27 ottobre 2020, n. 63 - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Avviso pubblico per l’assegnazione ed erogazione di contributi per il ristoro di guide turistiche e accompagnatori turistici a seguito delle misure di contenimento da Covid-19, emanato ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. 2 ottobre 2020):
- avere il domicilio fiscale in Italia;
- esercizio di attività prevalente, in data anteriore al 23 febbraio 2020, con i codici ATECOFIN 2004 - 63302, ATECOFIN 1993 - 6330A, ATECOFIN 1993 - 6330B;
- essere in regola con la normativa antimafia e non incorrere in alcuna delle cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia);
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale;
- essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e contributiva;
- non avere superato, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, il massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Reg. (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013, a norma degli artt. 5 e 6, nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti;
- possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di guida turistica o di accompagnatore turistico.
- condizioni: essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2020;
- necessario presentare istanza, secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (specificando per quale attività viene richiesto il contributo, laddove si eserciti sia l’attività di guida turistica, che quella di accompagnatore turistico);
- ammontare del contributo: le somme complessivamente stanziate, pari a 10 milioni di euro, saranno ripartite in misura eguale tra tutti gli aventi diritto, con un massimo di 10.000 euro per ciascun beneficiario.
Per coloro che hanno già goduto del precedente contributo, l’accesso ai fondi avviene secondo i seguenti requisiti e le seguenti modalità:
- beneficiari: guide e accompagnatori turistici che hanno già goduto del contributo ex D.dir. 27 ottobre 2020, n. 63, cui il contributo non sia stato revocato;
- istanza non necessaria: il contributo sarà riconosciuto automaticamente e l’elenco dei beneficiari sarà pubblicato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
- ammontare: le somme complessivamente stanziate, pari a 15.760.000 euro, saranno ripartite in eguale misura a ciascun beneficiario, con un massimo di 10.000 euro cadauno, al netto dei ristori ricevuti in precedenza.
Autobus scoperti
L’art. 5 del D.M. 11 agosto 2021 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto così strutturato:
- beneficiari: imprese aventi sede legale in Italia e partita IVA di data anteriore al 23 febbraio 2020, esercenti in via primaria e prevalente attività identificata da codice ATECO 49.31.00 mediante autobus scoperti, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e non soggette a obblighi di servizio pubblico;
- requisiti:
- essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa;
- non risultare in difficoltà (ai sensi del Reg. UE n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019), salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, ai sensi dell’Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- ammontare del contributo:
- per l’anno 2020: stanziamento di 5 milioni di euro, che sarà ripartito in proporzione alla differenza tra il valore medio mensile del fatturato/corrispettivi 2019 e il valore medio mensile del fatturato/corrispettivi 2020, riconducibile all’attività di trasporto mediante autobus scoperti; il contributo non può superare la differenza tra i ricavi 2019 e i ricavi 2020;
- per l’anno 2021: stanziamento di 2 milioni di euro, che saranno ripartiti in proporzione alla differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile conseguito nel periodo 1° gennaio 2019 - 30 giugno 2019 e il fatturato/corrispettivi medio mensile conseguito nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021, riconducibile all’attività di trasporto mediante autobus scoperti; il contributo non può superare la differenza tra i ricavi del 2019 e i ricavi del 2021 del periodo considerato;
- il contributo concesso, a valere sul 2020 e a valere sul 2021, non può superare il 60 per cento della differenza tra i ricavi 2019 e i ricavi 2020;
- il contributo viene riconosciuto al netto di tutti gli altri ristori già concessi per lo stesso periodo;
- è necessario presentare istanza, secondo le modalità che saranno rese note con avviso entro cinque giorni dalla data di registrazione del decreto.
Agenzie di animazione per feste e villaggi turistici
L’art. 7 del D.M. 11 agosto 2021 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, avente le seguenti caratteristiche:
- beneficiari: agenzie di animazione per feste e villaggi turistici aventi sede legale in Italia;
- requisiti:
- assenza di procedure concorsuali pendenti;
- assenza di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- essere in regola con gli obblighi in materia fiscale, previdenziale e assicurativa;
- non risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019, salvo che si tratti microimprese o piccole imprese, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni;
- ammontare del contributo: i fondi complessivamente stanziati, pari a 10 milioni di euro, saranno ripartiti a favore dei beneficiari in proporzione alla differenza tra il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile, riferibili ad attività espletate in favore di strutture turistiche, conseguito nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019 e il valore del fatturato e dei corrispettivi medio mensile conseguito nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021. Il contributo non può superare la differenza tra i ricavi 2019 e i ricavi 2020 e sarà riconosciuto al netto di tutti gli altri ristori concessi per lo stesso periodo;
- necessario presentare istanza secondo le modalità che saranno rese note con avviso da pubblicarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto.
Riferimenti normativi:
- Ministero del turismo, D.M. 11 agosto 2021, prot. n. SG/223
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 182.
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