Il Collegato alla Finanziaria 2022 ha disposto, in materia di riscossione, l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento notificate il 1° settembre 2021 ed il 31 dicembre 2021 a 150 giorni. Entro lo stesso termine di 150 giorni è ammesso presentare istanza di rateazione delle somme dovute; a tal fine il contribuente potrà fruire dell’innalzamento della soglia di “temporanea difficoltà” operata dal citato Collegato, portata a €. 100.000 per le rateazioni richieste entro il 31/12/2021. Nel lasso temporale dei 150 giorni il debitore non è in mora e, dunque, non possono essere avviate azioni esecutive o cautelari, nè decorre alcun interesse di mora.
L’art.2 del DL n.146/2021 ha previsto:
- l’estensione del termine di pagamento per le cartelle di pagamento oggetto di notifica nel periodo tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021
- di conseguenza, per tali cartelle, il nuovo termine per il pagamento è fissato, ex artt. 30 e 50, c. 1, Dpr 602/73, in 150 giorni.
Direttamente correlati alla citata estensione del termine risultano i seguenti istituti:
- istanza di dilazione (art. 19 Dpr 602/73)
- decorso interessi di mora (che decorreranno solo dal 151 giorno)
- procedure esecutive (sospese per i 150 giorni dalla notifica)
SOGLIA PER LE RATEAZIONI FINO AL 31.12.2021
L’art. 13-decies, D.L. n. 137/2020, ha, poi, disposto che:
- per le rateazioni richieste entro il 31 dicembre 2021
- la soglia di esonero da dimostrazione della “obiettiva temporanea difficoltà” del contribuente è innalzata a €. 100.000 (in luogo dell’ordinaria soglia di €. 60.000).
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