Professioni sanitarie: anche per il 2022 rinviata la fatturazione elettronica e la trasmissione corrispettivi esclusivamente al STS
Anche per il 2022 il fisco elettronico continuerà ad interessare solo marginalmente i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Con il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 ottobre 2021, n. 252), convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (Gazzetta Ufficiale 20 dicembre 2021, n. 301) è stato infatti confermato per un ulteriore anno il divieto di emissione di fattura in formato elettronico. Prorogato altresì di un anno l’obbligo di invio dei corrispettivi esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria.
Il fisco elettronico stenta a decollare laddove si scontra con le ormai note, e a tutt’oggi non superate, difficoltà riscontrate nel conciliare le esigenze di privacy con la telematizzazione degli adempimenti fiscali.
Anche per il 2022, viene pertanto confermata l’attuale modalità analogica di fatturazione delle prestazioni sanitarie, posto che il D.L. n. 146/2021 ha confermato il divieto di emissione di e-fattura in presenza di una prestazione i cui dati siano, anche solo potenzialmente, soggetti a trasmissione al Sistema tessera sanitaria ancora per un anno (salvo ulteriori future proroghe).
Allo stesso modo, almeno per un altro anno ancora, la trasmissione dei corrispettivi potrà proseguire con le modalità sin qui utilizzate, alla luce dell’ennesimo rinvio, disposto dal medesimo decreto, relativamente all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici esclusivamente tramite il Sistema tessera sanitaria.
Come anticipato in premessa, ancora un rinvio è andato ad aggiungersi alla lunga cronistoria del difficile e tutt’ora irrisolto rapporto tra fatturazione elettronica e spese sanitarie. Un rapporto costellato di disposizioni, cambi di rotta e scadenze modificate, del quale ripercorriamo nel seguito i passaggi salienti.
L’obbligo di e-fattura sarebbe dovuto decorrere indistintamente a carico di tutti i contribuenti sin dall’ormai lontano 1° gennaio 2019 (fatti salvi contribuenti forfetari e in regime di vantaggio). Tale iniziale previsione, tuttavia, era stata da subito derogata con riferimento alle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche; le esigenze di tutela della privacy dei pazienti erano state considerate prevalenti sulle disposizioni fiscali e, pertanto, in attesa di una rivisitazione del sistema informatico (Sistema di Interscambio) che consentisse di tutelare i dati dei pazienti (revisione, ad oggi, non pervenuta), era stato da subito previsto il divieto di fatturazione elettronica. Divieto, peraltro, cui si era giunti dopo numerose rivisitazioni, intervenute nell’arco di un breve lasso di tempo, della disposizione dedicata, ovvero l’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119:
- con la formulazione originaria dell’art. 10-bis del D.L. n. 119/2018, convertito dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, era stato previsto l’esonero dall’obbligo di emissione di fattura elettronica per le prestazioni inviate al Sistema TS; tale previsione, alquanto confusa, aveva lasciato aperte non poche perplessità in ordine alle spese per le quali fosse stato espresso il diniego alla trasmissione dei dati al STS, e lasciava comunque irrisolti i potenziali problemi di privacy, posto che introduceva un esonero, ma non un divieto di utilizzo della fattura elettronica per le spese sanitarie;
- tale art. 10-bis del D.L. n. 119/2018 era stato successivamente riformulato dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019), con l’introduzione del divieto (in luogo dell’esonero dall’obbligo) di emissione di e-fattura per le prestazioni i cui dati sono da inviare al Sistema TS. Tale divieto era stato previsto per l’anno 2019, accompagnato dalla precisazione che la disposizione doveva intendersi applicabile anche alle prestazioni per le quali il paziente avesse espresso diniego alla trasmissione dei dati al STS;
- successivamente, con l’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie fornite alla persona era stato esteso anche a carico dei soggetti che non rientrano nell’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS, prevedendo, al comma 2, che:
“Le disposizioni di cui all’art. 10-bis del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
Da quanto sopra consegue che la norma cui fare riferimento per quanto concerne il divieto di emissione di e-fattura per le prestazioni sanitarie è il più volte citato art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, che “trascina” con sé, in forza dell’art. 9-bis del D.L. n. 135/2018, anche le fatture per prestazioni sanitarie emesse da soggetti non tenuti alla trasmissione al Sistema TS.
A prorogare ulteriormente il divieto di emissione di e-fattura in ambito di prestazioni sanitarie da chiunque rese e soggetti tenuti all’invio dei dati del Sistema tessera sanitaria era intervenuto l’art. 15 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva introdotto una modifica all’art. 10-bis, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, semplicemente modificando il periodo temporale. In forza di tale disposizione, il divieto di emissione di fattura elettronica era stato esteso al periodo d’imposta 2020.
A disporre l’ennesimo rinvio per il 2021 era intervenuta la scorsa manovra finanziaria - Legge 30 dicembre 2020, n. 178. L’art. 1, comma 1105, era nuovamente intervenuto in modifica all’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, stabilendo che le disposizioni ivi contenute si rendessero applicabili «Per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021».
Ora si è giunti al quarto rinvio in ordine temporale: l’art. 5 del D.L. 146/2021, nella sua formulazione post conversione, al comma 12-quater prevede ancora una modifica all’art. 10-bis, comma 1, del Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, stabilendo che il divieto di emissione di fattura elettronica riferito alle prestazioni sanitaria si applica ai «per i periodi d’imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».
In conclusione, anche nel 2022 nulla cambierà a livello di fatturazione elettronica per il mondo delle professioni sanitarie.
Restano, pertanto, pienamente applicabili anche i chiarimenti già forniti in precedenza, tra i quali si ricorda la circolare dell’Agenzia delle Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E (punto 2, “Prestazioni sanitarie”), che aveva concorso a chiarire alcuni aspetti degni di attenzione in ordine al divieto di emissione di fattura elettronica con riferimento alle prestazioni sanitarie rese da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS. In particolare, tale divieto vige anche in caso di:
- opposizione del paziente alla trasmissione dei dati della fattura al Sistema TS;
- fatture ”miste”, ovvero fatture che contengono prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche e, contestualmente, anche prestazioni diverse. Quanto alla trasmissione di queste fatture al Sistema TS:
- se le prestazioni sanitarie e non sanitarie non sono distinguibili, l’intera spesa deve essere trasmessa indicando la somma totale alla voce “altre spese” (codifica AA);
- se le spese sono distinguibili, fermo restando l’obbligo di trasmettere al STS l’intera fattura, corre obbligo di distinguere le spese non sanitarie dalle spese sanitarie. Nello specifico, le spese non sanitarie devono essere codificate come “altre spese” (codice AA), mentre quelle sanitarie dovranno essere trasmesse indicando la specifica codifica attribuibile al tipo di prestazione resa.
È importante ricordare che le fatture che - in base all’operazione che descrivono o in base alla controparte - non possono in ogni caso rientrare nei casi di trasmissione al STS devono essere emesse in formato elettronico.
È il caso:
- Della fattura emessa dall’operatore sanitario per cessione di beni strumentali;
- Della fattura B2B, ovvero emessa da parte dell’operatore sanitario nei confronti di un titolare di partita IVA (ad esempio, fattura emessa dal medico verso il centro medico a favore del quale presta la propria attività, o verso un collega per un’attività di sostituzione in studio).
Si ricorda, inoltre, che laddove un operatore sanitario o una struttura sanitaria intendano emettere separate fatture per le prestazioni sanitarie (fattura analogica) e per le prestazioni non sanitarie (fattura elettronica), allora queste ultime non devono contenere alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente. Diversamente, la fattura dovrà essere obbligatoriamente analogica, posto che la tutela della privacy del paziente prevale sempre sull’obbligo di e-fattura.
A titolo esemplificativo, la menzionata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 2019 (punto 2.1.2) precisa che una fattura relativa ad una degenza in una struttura sanitaria dovrà sempre essere emessa in formato analogico (ovvero cartacea), anche se non vengono precisati la prestazione eseguita o il motivo del ricovero. In sostanza, è la mera circostanza di “degenza in struttura sanitaria” che va, in sé, ad interessare la sfera personale del paziente e, di conseguenza, la fattura non deve essere emessa in formato elettronico.
Prestazioni sanitarie e corrispettivi elettronici
L’art. 15 del già citato D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, era intervenuto anche in materia di corrispettivi elettronici, prevedendo, al comma 2, una modifica all’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.
In estrema sintesi, l’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015, prevede che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere all’obbligo mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria; a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 124/2019, tale possibilità doveva divenire un obbligo, a partire dal 1° luglio 2020.
Di conseguenza, un soggetto rientrante nel novero dell’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 (ovvero un soggetto che gestisce corrispettivi), altresì tenuto alla trasmissione dei dati al Sistema TS (ad esempio, un negozio di ottica), avrebbe potuto legittimamente trasmettere - come un qualsiasi altro dettagliante - i dati relativi ai corrispettivi elettronici all’Agenzia delle Entrate tramite registratore telematico e, separatamente, le informazioni relative alle spese sanitarie tramite il Sistema TS, ma ciò solo fino al 30 giugno 2020, mentre, a partire dal 1° luglio 2020, la trasmissione sarebbe dovuta divenire univocamente diretta verso il Sistema tessera sanitaria, con conseguente necessità di aggiornare tutti i registratori telematici in uso.
Con l’art. 140, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto “Rilancio”), era intervenuto un primo rinvio. Era, infatti, stata disposta la modifica dell’art. 2, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 127/2015, prevedendo che l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi esclusivamente in favore del Sistema tessera sanitaria decorresse non dal 1° luglio 2020, bensì dal 1° gennaio 2021.
A modificare nuovamente il termine era intervenuto il c.d. Decreto “milleproroghe”, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, che all’art. 3, comma 5, prevedendo una nuova modifica all’art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, modificando nuovamente il termine: non più il 1° gennaio 2021, bensì il 1° gennaio 2022.
Anche per quanto riguarda i corrispettivi si assiste ad un rinvio, il terzo in ordine temporale: l’art. 5 del D.L. n. 146/2021, nella sua formulazione post conversione, al comma 12-ter prevede una nuova modifica all’art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, in forza della quale i nuovi obblighi decorreranno dal 1° gennaio 2023 invece che da 1° gennaio 2022.
Sarà quindi solo a partire dal 2023 (salvo ulteriori proroghe) che i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati verso il Sistema tessera sanitaria, e che gestiscono corrispettivi, saranno chiamati a trasmettere esclusivamente al STS i dati relativi a tutti i corrispettivi, di qualsiasi natura (rilevanti o meno ai fini della detrazione IRPEF), distinguendo tramite l’utilizzo delle apposite codifiche le cessioni che danno diritto al cessionario di godere della detrazione.
Nel caso in cui la cessione riguardi un’operazione che consente la detrazione IRPEF in capo all’acquirente, il documento commerciale dovrà essere corredato dal codice fiscale dello stesso.
Si ricorda che a seguito dell’indicazione del codice fiscale, nel documento commerciale non può essere indicato il codice lotteria per la partecipazione alla “lotteria degli scontrini”.
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