Da controllare le partecipazioni, le
prestazioni a ex-datori di lavoro e i redditi di lavoro dipendente prestato
nel 2021 Per valutare la possibilità di adottare nel 2022 il regime forfetario di
cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è necessario effettuare delle
valutazioni e considerare le ipotesi che possono comportare una fuoriuscita
dal regime agevolato. La disciplina è assai complessa e le considerazioni di
seguito riportate hanno per oggetto le principali ipotesi che comportano la
necessità di abbandonare il prossimo anno il regime agevolato. |
Tabella riassuntiva cause ostative
Adozione di regimi speciali IVA o regimi forfetari di determinazione del
reddito d'impresa/lavoro autonomo |
Residenza fiscale all'estero (salvo per i residenti in Stati UE/SEE, che
producono in Italia almeno il 75 per cento del reddito complessivo) |
Effettuazione, in via esclusiva/prevalente di cessioni di
fabbricati/porzioni di fabbricato, di terreni edificabili/mezzi di trasporto
nuovi |
Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente
all'esercizio di tale attività: partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari; controllo, diretto o indiretto, di s.r.l./associazioni in partecipazione
che esercitano attività economiche direttamente/indirettamente riconducibili
a quelle svolte ai soci esercenti anche attività d'impresa o professionale in
regime forfetario |
Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro
con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due
precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi
direttamente o indirettamente riconducibili, ad esclusione dei soggetti che
iniziano una nuova attività dopo avere svolto il periodo di pratica
obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni |
Possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e
assimilati, di cui agli artt. 49 e 59 del TUIR eccedenti
l'importo di 30.000 euro |
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