Il decreto "Sostegni-ter", D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, è stato pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022. Dopo le numerose anticipazioni, è giunto il momento di confrontarsi con le diverse misure assunte in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all’emergenza Covid-19, a cominciare dai nuovi contributi a fondo perduto previsti per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio, di cui all’art. 2 del decreto. Potenziali beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto i soggetti che svolgono in via prevalente le attività identificate da specifici codici ATECO.
Premessa
L’emergenza da Covid-19 ancora non si arresta; di conseguenza, permangono in vigore, anzi, sono rese sempre più incisive e, in un certo senso, invasive, le misure di prevenzione e contenimento. Tali misure, inevitabilmente, in abbinamento all’aumento dei contagi e delle quarantene, causano pesanti danni al tessuto economico.
Per tale ragione, con il D.L. n. 4/2022 , entrato in vigore il 27 gennaio, sono state assunte nuove misure a sostegno delle attività economiche; tra queste, l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2022, finalizzato al rilancio delle attività di commercio al dettaglio (art. 2 ), tramite il riconoscimento di contributi a fondo perduto, come di seguito approfondito.
Beneficiari CFP commercio al dettaglio
Risultano potenziali beneficiari del nuovo contributo a fondo perduto a sostegno del commercio al dettaglio, previsto dall’art. 2 del D.L. n. 4/2022 i soggetti che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO 2007:
Codice ATECO | Descrizione |
47.19 - Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati | 47.19.1 Grandi magazzini 47.19.2 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 47.19.9 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari |
47.30 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | 47.30.0 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
47.43 - Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati | 47.43.0 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 - Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati | 47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati 47.52 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione in esercizi specializzati 47.53 Commercio al dettaglio di tappeti, scendiletto e rivestimenti per pavimenti e pareti (moquette, linoleum) in esercizi specializzati 47.54 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 47.59 Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa in esercizi specializzati |
47.6 - Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati | 47.61 Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati 47.62 Commercio al dettaglio di giornali e articoli di cartoleria in esercizi specializzati 47.63 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 47.64 Commercio al dettaglio di articoli sportivi in esercizi specializzati 47.65 Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati |
47.71 - Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati | 47.71.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 47.71.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati 47.71.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie 47.71.4 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 47.71.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte |
47.72 - Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati | 47.72.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori 47.72.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio |
47.75 - Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati | 47.75.1 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 47.75.2 Erboristerie |
47.76 - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati | 47.76.1 Commercio al dettaglio di fiori e piante 47.76.2 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici |
47.77 - Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati | 47.77.0 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria |
47.78 - Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati | 47.78.1 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 47.78.2 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 47.78.3 Commercio al dettaglio di oggetti d'arte di culto e di decorazione, chincaglieria e bigiotteria 47.78.4 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 47.78.5 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 47.78.6 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 47.78.9 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari |
47.79 - Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi | 47.79.1 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 47.79.2 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 47.79.3 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 47.79.4 Case d'asta al dettaglio (escluse aste via internet) |
47.82 - Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature | 47.82.0 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 - Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti | 47.89.0 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 - Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati | 47.99.1 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici |
Requisiti di ammissione
Ai fini dell’ammissione al beneficio, è necessario rispettare precisi limiti dimensionali ed essere incorsi in un calo minimo dei ricavi, come segue:
- l’ammontare dei ricavi relativo al 2019 deve essere non superiore a 2 milioni di euro;
- occorre aver subito una riduzione dei ricavi nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019;
- alla data di presentazione della domanda l’impresa deve avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituita, iscritta e attiva nel Registro delle imprese per una delle attività rientranti nel perimetro della norma, sovra elencate;
- alla data di presentazione della domanda l’impresa non deve essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato Covid-19, l’impresa non deve risultare già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2 , punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea (gli aiuti sono concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione);
- le imprese richiedenti il beneficio non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- i contributi vengono concessi nei limiti e alle condizioni di cui alla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni.
La formulazione della norma, con riferimento al richiesto “calo”, è alquanto curiosa. Dapprima viene detto che occorre essere incorsi in una riduzione del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019, con ciò ricalcando i precedenti contributi a fondo perduto e quindi riferendosi alla variabile fatturato che, come ben sappiamo, non è prevista dal nostro ordinamento e normalmente può non coincidere né con l’ammontare dei ricavi, né con il volume d’affari ai fini IVA. Tuttavia, immediatamente a seguire, viene precisato che ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, relativi ai periodi di imposta 2019 e 2021.
Quantificazione del CFP
L’importo del contributo sarà determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, variabile a seconda dell’ammontare dei ricavi relativi al periodo di imposta 2019:
Ricavi periodo imposta 2019 | Percentuale da applicare alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi 2019 |
Fino a 400 mila euro | 60% |
Superiori a 400 mila euro e fino a un milione di euro | 50% |
Superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro (soglia massima di accesso al contributo a fondo perduto) | 40% |
L’ammontare di contributo spettante dovrà tuttavia confrontarsi anche con il tetto massimo di spesa. Se le risorse stanziate risulteranno insufficienti a fronte delle domande presentate e ritenute ammissibili, il MISE provvederà a riconoscere un contributo proporzionalmente ridotto, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi. Pertanto, non vi è certezza relativamente all’ammontare definitivo del CFP all’atto della eventuale richiesta.
Richiesta per il riconoscimento del contributo
Primariamente è necessario evidenziare che la concessione degli aiuti è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
Dal punto di vista operativo, quando ciò sarà materialmente possibile, ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto sarà necessario presentare in modalità telematica un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con successivo provvedimento del MISE.
Commenti
Posta un commento