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Il saldo IVA 2021

Entro il prossimo 16.3.2022 va effettuato il versamento del saldo IVA 2021 risultante dal mod. IVA 2022. Quanto dovuto può essere:

  • versato anche in forma rateizzata;
  • differito fino al termine previsto per il saldo delle imposte dirette applicando la specifica maggiorazione. Il saldo IVA 2021 può quindi essere differito al 30.6.2022 con la maggiorazione dell'1,60% nonché al 30.7.2022 (22.8 trovando applicazione la c.d. "Proroga di Ferragosto") con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.



Il versamento del saldo IVA 2021 (di importo superiore a € 10) va effettuato entro il 16.3.2022:

  • in unica soluzione;

ovvero

  • in forma rateale. In tal caso:
    • quanto dovuto va suddiviso in rate di pari importo e dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (la seconda rata va quindi maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99% e così via);
    • le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2022, data entro la quale va versata la prima rata.

Considerato che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre, il numero massimo di rate è pari a 9.


È consentito differire il versamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo IRPEF / IRES, compreso l'ulteriore differimento fissato dal comma 2 dell'art. 17, DPR n. 435/2001 (30° giorno successivo).

Considerato che:

  • il versamento del saldo IRPEF scade il 30.6 e quello del saldo IRES scade l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta (30.6 per le società con esercizio coincidente con l'anno solare);
  • è possibile effettuare i predetti versamenti entro il 30° giorno successivo con la maggiorazione dello 0,40%;

il saldo IVA 2021 può essere differito al 30.6.2022 con la maggiorazione (al netto delle compensazioni) dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3 e pertanto può essere versato:

  • in unica soluzione entro il 30.6 maggiorando quanto dovuto dell'1,60% (0,40% x 4);
  • in forma rateale dal 30.6, maggiorando quanto dovuto dell'1,60% e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 6 (la rateizzazione deve infatti concludersi entro il mese di novembre). Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

È possibile usufruire dell'ulteriore differimento al 30.7.2022 applicando alla somma dovuta al 30.6 (al netto delle compensazioni) un'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.

Considerato che il 30.7.2022 cade di sabato il versamento è differito all'1.8.2022 e di conseguenza trova applicazione la c.d. "Proroga di Ferragosto" al 22.8.2022 (il 20.8 cade di sabato).

In tal caso il saldo IVA 2021 può quindi essere versato:

  • in unica soluzione entro il 22.8.2022 applicando a quanto dovuto al 30.7.2022 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%;
  • in forma rateale dal 22.8.2022 applicando a quanto dovuto al 30.7.2022 l'ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l'importo così determinato nel numero di rate scelte, per un massimo di 5Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile.

L'omesso versamento del saldo IVA può essere regolarizzato tramite il ravvedimento di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 beneficiando della riduzione delle sanzioni come di seguito riepilogato.

Momento del versamento tardivo e/o ravvedimento

Sanzione intera

Riduzione

Sanzione ridotta

Entro 15 giorni

1% giornaliero

1/10

0,1% giornaliero

Entro 30 giorni

15%

1,50%

Entro 90 giorni

1/9

1,67%

Entro il termine di presentazione dichiarazione anno della violazione

30%

1/8

3,75%

Entro il termine di presentazione dichiarazione anno successivo della violazione

1/7

4,29%

Entro i termini dell'accertamento

1/6

5%

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