L’articolo 25-bis D.L. 17/2022 (c.d. “Decreto energia”, contenente Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, convertito, con modificazioni, dalla L. 34/2022) introduce una nuova disciplina del credito d’imposta relativo agli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie (c.d. “bonus pubblicità”). Le nuove regole si applicano a partire dal 2023 e riguardano, in particolare, l’ambito oggettivo e la misura dell’agevolazione.
Prima di descrivere le novità introdotte dal Decreto energia è utile ripercorrere sinteticamente la storia del tax credit in esame, caratterizzata dal susseguirsi di numerosi interventi normativi.
La disciplina originaria del 2018
Il c.d. bonus pubblicità è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’articolo 57-bis D.L. 50/2017 (recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla L. 97/2016). Secondo tale disposizione, rubricata “Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione”, per il 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza al Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state dettate dal D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90.
Le novità del 2019
Successivamente, l’articolo 3-bis D.L. 59/2019 (c.d. “Decreto Cultura”, recante “Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020”, convertito, con modificazioni, dalla L. 81/2019) ha stabilito che, a partire dal 2019, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla disciplina relativa al 2018, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, ferma restando la necessità di garantire il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il regime straordinario del 2020
Nel corso del 2020, nel novero delle misure adottate per fronteggiare gli effetti della crisi sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19, il legislatore è nuovamente intervenuto, a più riprese, sulla disciplina del bonus pubblicità con le seguenti disposizioni:
- articolo 98, comma 1, D. L. 18/2020 (c.d. “decreto Cura Italia”);
- articolo 186 D.L. 34/2020 (c.d. “decreto Rilancio”);
- articolo 96, comma 1, D.L. 104/2020 (c.d. “decreto Agosto”).
Dal combinato disposto delle norme sopra riportate è emerso che il credito d’imposta, per il 2020, spetta nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, non più del 75% dei soli investimenti incrementali. Pertanto, ha diritto al bonus anche il soggetto che programma investimenti inferiori a quelli realizzati l’anno precedente e chi, nell’anno precedente, non ha effettuato investimenti, nonché chi avvia l’attività nel corso dell’anno.
Inoltre, il legislatore ha modificato, in aumento, l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, fissando il tetto di spesa a 85 milioni di euro, di cui 50 per gli investimenti sui giornali e 35 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, non partecipate dallo Stato.
La disciplina del 2021 e 2022
La Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, L. 178/2020) e l’articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni-bis”) hanno confermato, anche per il 2021 e il 2022, il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, contestualmente innalzando il limite di spesa, per ognuno dei due anni, a 90 milioni di euro, di cui 65 per gli investimenti sulla stampa e 25 per gli investimenti su radio e Tv.
Dal 2023 si cambia ancora
Come detto, il recente Decreto Energia introduce nuove regole per il tax credit, applicabili dal prossimo anno. Infatti, secondo quanto stabilito dall’articolo 25-bis D.L. 17/2022 (che modifica nuovamente l’articolo 57-bis D.L. 50/2017), a decorrere dall’anno 2023 il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti contemplati dalla precedente disciplina, nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa. Resta ferma la necessità di rispettare in ogni caso i limiti stabiliti dalle disposizioni europee in materia di aiuti c.d. de minimis.
Infine, il legislatore espressamente precisa che ai fini della concessione del credito d’imposta si applica il regolamento di cui al già ricordato D.P.C.M. 16.05.2018, n. 90.
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