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E-fattura ai forfetari dal 1° luglio: un passo in avanti verso l’obbligo generalizzato

Anche per i forfetari sta per scattare la e-fattura obbligatoria: dal 1° luglio 2022, infatti, la fatturazione elettronica diventa obbligatoria per i soggetti che applicano il regime forfettario, fatta salva l’ipotesi del mancato superamento delle soglie previste dal decreto PNRR 2. L’obbligo - che riguarda anche ulteriori categorie di soggetti - costituisce un importante momento di passaggio verso quello che può definirsi un “ultimo regime transitorio”, prodromico al raggiungimento dell’obiettivo dell’estensione generalizzata del regime di fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano.

Obbligo di fatturazione elettronica a far data dal 1° luglio 2022 anche per i soggetti che applicano il regime forfettario, fatta salva l’ipotesi del mancato superamento delle soglie previste dal D.L. n. 36/2022 (decreto PNRR 2).


L’obbligo riguarda anche ulteriori categorie di soggetti e costituisce, difatti, un importante momento di passaggio verso quello che può definirsi un “ultimo regime transitorio”, prodromico al raggiungimento della meta, ormai nota, dell’estensione del regime di fatturazione elettronica obbligatoria a tutti i soggetti passivi stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano
e-fattura obbligatoria: chi sono i soggetti interessati?
A seguito dell’abrogazione della seconda parte dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 operata dal D.L. n. 36/2022, l’obbligo di fatturazione elettronica, nonché di trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati, è stato esteso alle seguenti categorie di soggetti passivi per le quali era, precedentemente, facoltativo:
- soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio (ai sensi dell’art. 27, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011);
- soggetti passivi che applicano il regime forfettario;
- soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 che abbiano riportato, durante il precedente periodo di imposta, proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
Permane, in ogni caso, la causa di esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica per gli operatori economici non residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato italiano.
Infine, un’ultima ipotesi di esclusione si ha per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria che non devono e non possono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.
Per quali operazioni la fattura è elettronica?
Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati avranno, dunque, ad oggetto la quasi totalità delle operazioni attive e passive effettuate dagli operatori economici stabiliti o residenti nel territorio dello Stato italiano, con alcune eccezioni.
Anzitutto, la prima esclusione sussiste per le operazioni in relazione alle quali sia stata emessa una bolletta doganale.
Sono, inoltre, escluse dall’ambito applicativo delle disposizioni in commento le “operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato […] per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le modalità indicate nel comma 3, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia […]”, così come disposto dall’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 dopo le modifiche del decreto Semplificazioni.
In altre parole, la norma in commento costituisce il punto di fusione tra la fatturazione elettronica - nonché la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati - e l’esterometro. Particolare rilevanza, pertanto, assume l’esclusione dall’obbligo di trasmissione elettronica dei dati relativi ai beni ed ai servizi ricevuti attraverso operazioni in carenza del requisito della territorialità.
Quale soglia di rilevanza fa scattare l’obbligo?
Merita di essere sottolineata l’istituzione di una, seppur temporaneasoglia di rilevanza per l’applicazione delle disposizioni in commento.
Stabilisce, infatti, l’art. 18, comma 3 del decreto PNRR 2 che gli obblighi in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati si applicano “[…] per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000”.

Quando l’obbligo di fattura elettronica sarà generalizzato?

Le disposizioni in commento entrano in vigore a far data dal 1° luglio 2022, con ciò concludendosi il periodo transitorio durante il quale i soggetti passivi interessati hanno avuto la possibilità di scegliere liberamente se optare o meno per la fatturazione elettronica.
L’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica verrà esteso, salvo modifiche al tessuto normativo, a prescindere dalle soglie di cui al precedente paragrafo:
- per i soggetti passivi che rientrano nel regime di vantaggio, che applicano il regime forfettario o che hanno esercitato l’opzione per il regime speciale IVA e imposte indirette di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991, “a partire dal 1° gennaio 2024” (in tal senso l’art. 18, comma 3, D.L. n. 36/2022);
- per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, invece, a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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