L’art. 1 della legge
178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ha apportato alcune modifiche all’art. 1,
comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015 in materia di operazioni transfrontaliere.
La norma ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovessero essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato del file fattura elettronica e veniva di conseguenza soppresso l’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle predette operazioni, il cosiddetto “esterometro”.
ATTENZIONE: Successivamente la disposizione è stata
prorogata alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022. |
Ora, il nuovo decreto “Semplificazioni”, D.L. n. 73/2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022), ha modificato nuovamente il contenuto dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, precisando che rimangono escluse dall’esterometro, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica tramite SdI, anche “quelle, purché di importo non superiore a euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972”.
ATTENZIONE: Dal
1° luglio 2022, quindi, non vi sarà l’obbligo di gestire in modalità
elettronica le fatture estere per operazioni non soggette ad IVA in quanto
prive del requisito della territorialità di importo inferiore a 5.000 euro. |
Ferma l’esclusione per le operazioni passive fuori campo IVA di importo inferiore ai 5.000 euro, dal 1° luglio 2022 i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi al SdI mediante fattura elettronica con termini differenziati per le operazioni attive e le operazioni passive:
- per le operazioni
attive,
la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle
fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi utilizzando la
fattura elettronica TD01. La fattura dovrà quindi essere trasmessa entro 12 giorni dall’effettuazione
della cessione o prestazione o
entro il giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione
differita;
- per le operazioni
passive,
la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di
ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione
dell’operazione.
Il 28 ottobre 2021 l’Agenzia Entrate ha emanato il Provvedimento n. 293384 con cui ha definito le regole tecniche e i termini per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere.
In relazione alle
operazioni passive, il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture
prevede la predisposizione e l’invio da parte del soggetto acquirente dei
seguenti tipi di documenti in formato XML:
- TD17
Integrazione/Autofattura per acquisto di servizi dall’estero per i quali il
cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del
D.P.R. 633/1972. Se il fornitore è stabilito in un altro paese UE si parla
di integrazione, se è Extra-UE di autofatturazione;
- TD18
Integrazione per acquisto di beni intracomunitari di cui all’art.
46 D.L. n. 331/1993;
- TD19
Integrazione/Autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, D.P.R. n.
633/1972.
Si ricorda che le
operazioni documentate con bollette doganali (esportazioni ex art. 8, comma 1,
lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972) non vanno obbligatoriamente trasmesse,
resta una facoltà.
Con riferimento alle fatture attive emesse in formato elettronico nei confronti di cessionari/committenti esteri, sia soggetti passivi IVA, che consumatori finali (obbligo a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022), il cedente/prestatore IVA italiano nella fattura elettronica dovrà riportare:
- nel
campo “Codice destinatario”, i 7 caratteri “XXXXXXX”;
- nella
sezione 1.4.1.1 “IdFiscaleIVA” del blocco 1.4 “Cessionario/Committente”,
rispettivamente:
- nel
campo 1.4.1.1.1 “IdPaese”, il codice Paese estero (diverso da IT ed
espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code);
- nel
campo 1.4.1.1.2 “IdCodice”, un valore alfanumerico identificativo della
controparte (fino a un massimo di 28 caratteri alfanumerici, su cui il SdI
non effettua controlli di validità).
ATTENZIONE: Se il cliente è un soggetto consumatore
finale estero, compilare anche in questo caso solo il campo 1.4.1.1.2
“IdCodice”, lasciando vuoto il campo 1.4.1.2 “CodiceFiscale”. Per indicare in
fattura l’indirizzo estero del cliente, bisognerà selezionare la nazione di
appartenenza (e così non sarà necessario compilare la provincia) e il campo
CAP andrà compilato con il valore generico 00000. Si potrà utilizzare
l’indirizzo per indicare il CAP straniero. |
L’Agenzia Entrate ha più volte confermato che restano in vigore gli adempimenti relativi alla comunicazione INTRA.
La sanzione applicabile dal 1° luglio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze.
Si ricorda che per
effetto dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica a partire
dal 1° luglio 2022 per i soggetti “minori” (minimi e forfetari) che nell’anno
precedente hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000
Euro, le disposizioni sopra descritte trovano applicazione anche con
riferimento a detti soggetti.
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