Scade il 31 luglio 2022 l’esterometro relativo al secondo trimestre 2022. Trattasi dell’ultimo invio dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, su base trimestrale.
La trasmissione “massiva” dei dati, a cadenza trimestrale, verrà sostituita dall’invio dei dati per singolo file fattura al Sistema di Intercambio.
Secondo le disposizioni dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, la trasmissione telematica va effettuata utilizzando lo SdI secondo il formato XML previsto la fatturazione elettronica tra soggetti passivi Iva nazionali.
In origine tale nuova modalità di invio dei dati, in base alle disposizioni della Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1103, L. 178/2020), doveva entrare in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022: con l’articolo 5, comma 14-ter, L. 215/2021 di conversione del D.L. 146/2021 (Decreto Fisco-Lavoro), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021, è stata prevista la proroga al 1° luglio 2022.
Tale data coincide, inoltre, con l’obbligo di fatturazione elettronica allargato:
- ai contribuenti di “ridotte dimensioni”, ovvero i soggetti che adottano il regime agevolato, i forfettari e le ASD e soggetti assimilati (con esercizio dell’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della L. 398/1991), che hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro nell’anno precedente;
- alle cessioni di beni verso San Marino (ai sensi del D.M. 21.06.2021, in vigore dal 1° ottobre 2021), non imponibili Iva ai sensi dell’articolo 71 D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N3.3).
Con riferimento alle operazioni effettuate con l’estero, le specifiche tecniche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30.04.2018 e successive modificazioni (versione 1.7) prevedono la predisposizione e l’invio, per ogni operazione, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo SdI.
Sono previste modalità e termini distinti per assolvere alla comunicazione, in base alla tipologia di operazione realizzata.
Per le operazioni attive occorre creare un file XML impostando il campo “codice destinatario” con il valore convenzionale XXXXXXX per identificare che trattasi di una controparte estera, non coinvolta dal processo di fatturazione elettronica. Sul punto è appena il caso di precisare che per il cliente non residente nulla cambia dal 1° luglio 2022: lo stesso riceverà sempre una copia analogica della fattura (ad esempio, pdf via mail).
Per quanto riguarda, invece, la trasmissione telematica del singolo file allo SdI, la stessa andrà effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi.
Pertanto, in caso di cessioni intra-Ue di beni non imponibili ai sensi dell’articolo 41 D.L. 331/1993 (Natura operazione N3.2) i termini della comunicazione coincidono con quelli posti dall’articolo 46, comma 2, D.L. 331/1993 secondo cui, la fattura va emessa, a norma dell’articolo 21 D.P.R. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che si tratta di operazione non imponibile e con l’eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale.
Le cessioni intracomunitarie di beni si considerano effettuate all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto. Se anteriormente al verificarsi dell’evento di cui sopra è stata emessa la fattura, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato, alla data della fattura (articolo 39 D.L. 331/1993).
Allo stesso modo, anche per le prestazioni di servizi rese a clienti Ue (oppure extra-Ue) occorre tenere in considerazione i termini di fatturazione posti dall’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972; per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi non residenti in Italia, non soggette all’imposta ai sensi dell’articolo 7-ter D.P.R. 633/1972 (Natura operazione N2.1), la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Si ricorda che per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa: trattasi delle esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), D.P.R. 633/1972.
Per le operazioni passive, invece, vanno utilizzati i tipi di documento di seguito riportati:
– TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero,
– TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari,
– TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972,
– TD20 autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex articolo 46, comma 5, D.L. 331/1993).
Venendo alla trasmissione dei dati del ciclo passivo, l’invio del singolo documento relativo all’acquisto dall’estero deve essere effettuato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione (in caso di operazioni Intra Ue) o di effettuazione dell’operazione (in caso di operazioni extra Ue).
Anche in questo caso, per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale la trasmissione dei dati resta facoltativa (importazioni).
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