Con un provvedimento normativo, con ogni probabilità contenuto nella legge di conversione del DL Aiuti ed energia, verrà riconosciuta una indennità una tantum, per l'anno 2022 e pari a 550 euro, ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale.
Ad annunciarlo è il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso del question time svoltosi alla Camera lo scorso 22 giugno.
Si tratta di una misura temporanea, approntata in attesa di studiare interventi più organici e complessivi, per i quali il Ministero ha già avviato le opportune interlocuzioni istituzionali al fine di dare attuazione al Fondo per il sostegno dei lavoratori in part time ciclico verticale, istituito dalla legge di Bilancio 2022.
Il rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, può prevedere che la prestazione lavorativa sia svolta a tempo pieno (full-time) o a tempo parziale (part time).Nel contratto part-time (articoli 4-12 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81) la riduzione dell'orario di lavoro può essere:
- orizzontale, se la prestazione è resa tutti i giorni e per un orario inferiore rispetto all’orario normale giornaliero;
- verticale, se la prestazione è resa a tempo pieno ma solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
- di tipo misto, che combina il part-time orizzontale e il part-time verticale.
Lavoro a tempo parziale ciclico verticale: le nuove tutele
I dipendenti in part-time verticale ciclico (si pensi ai lavoratori occupati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi) prima dell'emanazione della legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 350, legge n. 178 del 2020) nei cd. periodi di sosta non maturavano contribuzione previdenziale utile ai fini della pensione.
La Legge di Bilancio 2021 ha riconosciuto, per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale in corso al 1° gennaio 2021 o con decorrenza iniziale successiva, che:
- il periodo di durata del contratto sia riconosciuto per intero utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla pensione;
- il numero delle settimane da includere nel computo dell'anzianità utile ai fini del diritto al trattamento pensionistico si determini rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale.
Per i contratti di lavoro a tempo parziale già esauriti prima del 1° gennaio 2021, il riconoscimento delle settimane in oggetto è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, corredata da idonea documentazione.
Lavoro a tempo parziale ciclico verticale e Fondo per il sostegno
Lavoro a tempo parziale ciclico verticale: le novità in arrivo
Inoltre con l'INPS è stata elaborata una proposta normativa confluita nel “decreto Aiuti”, in corso di esame in Parlamento. La proposta, all'esame del MEF, prevede l'erogazione, per l'anno 2022, di un'indennità una tantum, pari a 550 euro. L'indennità sarà erogata ai lavoratori:
- titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell'anno precedente a quello di riferimento, che preveda periodi non interamente lavorati, non inferiori alle 7 e non superiori alle 20 settimane;
- che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente, ovvero percettori di NASpI o di trattamento pensionistico.
L'indennità non concorrerà alla formazione del reddito e sarà erogata dall'INPS.
L'intervento si propone come misura di natura sperimentale valida per il 2022. La stessa però potrà essere replicata nel 2023 in esito al monitoraggio da effettuarsi con le parti sociali.
L'obiettivo primario, conclude il Ministro del lavoro, resta quello di individuare sul tema del part time ciclico verticale interventi più organici e complessivi “che superino i limiti di un intervento temporaneo e la logica dei bonus e che mirino a rafforzare le tutele previdenziali e retributive di questi lavoratori, contrastando efficacemente i fenomeni sempre più diffusi di lavoro povero”.
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