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Bonus psicologo: a chi spetta e come richiederlo

Bonus psicologo, in partenza. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno scorso è stato pubblicato il Decreto 31 maggio 2022, adottato di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che definisce le regole per accedere al bonus. Il bonus si sostanzia in un contributo, nell’importo massimo di 600 euro per persona, parametrato alle diverse fasce ISEE, destinato alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a causa dell’emergenza Covid, per il sostenimento delle spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. bonus psicologo).



Il bonus psicologo

In considerazione dei vari D.P.C.M. che hanno limitato la libera circolazione delle persone durante la pandemia da Covid-19 e le pesanti conseguenze sul livello di tenuta psicofisica dei contribuenti, l’art. 1-quater del D.L. n. 228/2021, Decreto “Milleproroghe”, ha previsto il c.d. bonus psicologo.

La misura tiene conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica.

Il bonus psicologo consiste in un contributo erogato per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.

Il contributo è stabilito nell’importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso.

Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti:

  • nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2022,
  • con Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia.

Nella Relazione tecnica del Decreto Legge di cui alla misura in parola si ipotizza, nel presupposto di una tariffa minima relativa ad una seduta di psicoterapia presso uno specialista privato che si attesti intorno ai 50 euro, che il contributo massimo di 600 euro a persona permetterebbe di usufruire di 12 sedute e, pertanto, complessivamente il finanziamento previsto consente di soddisfare una platea approssimativa di 16.000 persone.

Ad onor del vero, il prezzo di 50 euro sembra un tantino ottimistico.

Nella Relazione illustrativa del Decreto n. 221/2022, viene messo nero su bianco che il contributo di 50 euro per seduta può essere rimodulato sulla base della spesa effettiva sostenuta dal beneficiario.

Ciò in considerazione del fatto che il tariffario del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP), individua nel “limite inferiore della fascia dell’onorario del professionista” importi anche più bassi dei 50 euro.

Inoltre, “va rispettata l’autonomia del professionista che potrebbe individuare in psicoterapie di coppia, familiari o di gruppo, modalità più consone affinché la prestazione sia beneficiale”.

Il suddetto tariffario prevede i seguenti costi per seduta.

Tariffario del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi (CNOP)

Psicoterapia individuale (per seduta)

Da 40,00 euro a 140,00 euro

Psicoterapia di coppia o familiare

Da 55,00 euro a 185,00 euro

Psicoterapia di gruppo (per seduta e per partecipante - n. max 12 partecipanti per gruppo)

Da 20,00 euro a 70,00 euro

Fatta tale doverosa ricostruzione, veniamo al Decreto adottato di concerto tra il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia e delle Finanze che definisce le regole per accedere al bonus.

Come richiedere il bonus psicologo

Il Decreto 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, G.U. Serie Generale n. 148 del 27 giugno 2022, definisce la procedura per richiedere il bonus e l’entità del bonus in base alle fasce Isee.

L’importo pieno di 600 euro spetta solo ai soggetti con Isee del nucleo familiare inferiore a 15.000 euro.

Bonus psicologo. Gli importi spettanti

Isee

Bonus spettante

ISEE inferiore a 15.000

Fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario.

ISEE compreso tra 30.001 e 50.000 euro

Fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo di 200 euro per ogni beneficiario.

Sulla procedura e i requisiti per richiedere il bonus psicologo, le indicazioni operative possono essere di seguito riassunte.

Bonus psicologo

Beneficiari

Possono usufruire del beneficio le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Il “richiedente”, soggetto fisico che operativamente presenta la richiesta di accesso al beneficio, potrebbe essere differente dal beneficiario.

Oggetto agevolazione

Spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’Albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli psicologi (CNOP).

Comunicazione all’Inps

Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa, unitamente ai dati indicati nell’allegato disciplinare tecnico (allegato al Decreto in esame).

L’elenco dei professionisti che hanno aderito sarà disponibile sul portale Inps.

Decorrenza presentazione domanda

Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto in esame nella Gazzetta Ufficiale, INPS ed il Ministero della Salute, comunicano tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a 60 giorni, nel quale presentare la domanda.

Credenziali necessarie per la richiesta del bonus

  1. CIE;
  2. CNS;
  3. SPID.
  4. Contact Center Inps.

Verifica DSU (ai fini ottenimento ISEE)

In caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare la relativa DSU e di presentare la domanda di accesso al beneficio dopo il rilascio di una DSU valida; in caso di presenza di una DSU valida la domanda è acquisita.

Riscontro alle domande presentate

  • Sulla base delle risorse disponibili;
  • in base all’ordine di presentazione e arrivo all’Inps;
  • dando priorità alle persone con Isee più basso.

Graduatoria Inps

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redige le graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base di criteri sopra esposti.

Codice univoco

L’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco, del valore attribuito in base al Decreto.

Utilizzo del bonus

Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda, pena l’annullamento del codice univoco e la riassegnazione delle risorse ad esso corrispondenti.

Per quanto riguarda i professionisti presenti nell’elenco trasmesso dal CNOP all’Inps (vedi tabella), gli stessi possono autenticarsi nella piattaforma INPS per accedere al servizio utilizzando:

  • la Carta di identità elettronica (CIE),
  • le credenziali SPID oppure
  • la carta CNS.

I professionisti presenti nel suddetto elenco possono indicare il proprio IBAN.

L’utilizzo del bonus segue una procedura piuttosto dettagliata:

  • il beneficiario comunica al professionista il proprio codice univoco;
  • il professionista accede alla piattaforma INPS e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

Da qui, l’INPS comunicherà al beneficiario i dati della prenotazione.

Il beneficiario potrà disdire la prenotazione qualora non intenda usufruirne.

Una volta erogata la prestazione, il professionista, emette fattura non elettronica (vedi art. 10-bis, D.L. n. 119/2018) intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario.

Nella piattaforma Inps dovrà inserire: il codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

L’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.

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