Dal 1° luglio anche i soggetti forfetari sono obbligati ad emettere fattura in formato elettronico.
L’articolo 18, commi 2 e 3, D.L. 36/2022 ha infatti abrogato il preesistente esonero dalla fatturazione elettronica, vigente per i soggetti passivi che applicano il regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, oltre che per i soggetti che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” di cui all’articolo 27, comma 1 e 2, D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 111/2011, e quelli che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 L. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’obbligo di emissione della fattura elettronica in formato xml utilizzando il Sistema di Interscambio riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Restano temporaneamente esclusi dall’obbligo in argomento i soggetti che nel 2021 hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25.000 euro; dal 1° gennaio 2024 anch’essi dovranno emettere la fattura in formato elettronico.
L’utilizzo della e-fattura comporta l’onere di allinearsi ai campi del tracciato xml, nel rispetto delle specifiche tecniche in vigore dal 1° luglio 2022 (versione 1.7, Provvedimento del 23 dicembre 2021).
Nel campo Tipo documento, ad esempio, va esposto uno dei seguenti valori:
TD01 – Fattura immediata
TD06 – Parcella
TD02 – Acconto
TD04 – Nota di Credito
TD24 – Fattura differita
In caso di fattura immediata, in base alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, D.P.R. 633/1972, il file xml va trasmesso allo SdI entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6.
Nelle cessioni di beni l’operazione si considera effettuata, ai fini Iva, con la consegna o spedizione della merce, mentre nell’ambito delle prestazioni di servizi rileva il pagamento del corrispettivo. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati in precedenza o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento (articolo 6, comma 4, D.P.R. 633/1972).
In alternativa è possibile avvalersi della fatturazione differita, di cui all’articolo 21, comma 4, lettera a), D.P.R. 633/1972: per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 472/1996, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
I termini di fatturazione sopra richiamati sono quelli ordinari che trovano applicazione per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi Iva stabiliti in Italia. Per agevolare il passaggio alla fatturazione elettronica dei soggetti di ridotte dimensioni – forfetari, minimi, etc. – il legislatore ha introdotto la possibilità, per i primi tre mesi di applicazione del nuovo obbligo, di emettere la fattura (trasmettere il file xml) oltre i termini “naturali” previsti per le fatture immediate e differite.
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, infatti, la fattura elettronica può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza incorrere nelle sanzioni per omessa/tardiva fatturazione, di cui all’articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997 (da 250 a 2.000 euro quando la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito).
Un esempio può aiutare a definire meglio i termini sopra descritti.
Si pensi al caso di una cessione di beni effettuata in data 1° luglio (data consegna/spedizione): in tale ipotesi il cedente – ordinariamente – dovrebbe emettere una fattura immediata (Tipo documento TD01) entro il 13 luglio, indicando nel campo “Data” la data di effettuazione dell’operazione (1° luglio) oppure, in presenza di ddt (o documento equipollente), una fattura differita (Tipo documento TD24) entro il 15 agosto. In ragione del trimestre di favore (luglio-agosto-settembre), nel nostro esempio la fattura (sia essa immediata o differita) potrà essere emessa – trasmessa allo SdI – entro il 31 agosto 2022, senza incorrere nell’ipotesi di tardiva fatturazione.
Analogo discorso trova applicazione, ad esempio, per una prestazione professionale incassata in data 10 luglio con parcella (TD06) emessa con data 10 luglio e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 31 agosto 2022.
Nel campo “Natura operazione”, infine, occorre sempre esporre il codice N2.2 non soggette – altri casi oltre al regime fiscale RF19 Forfettario (articolo 1, comma 54-89, L. 190/2014), applicando il bollo virtuale da 2 euro sulle fatture di ammontare superiore a 77,47 euro.
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