Gli Indici di affidabilità fiscale, l’adeguamento per l’anno di imposta 2021 e le novità in caso di controlli.
In particolare, gli ISA dovrebbero esprimere una valutazione
del grado di affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti mediante
una metodologia statistico-economica alimentata da un sistema di indicatori
elementari basato su dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta.
In estrema sintesi, gli
ISA sono il risultato dalla media semplice di due indicatori:
- Indicatori elementari di affidabilità;
- Indicatori elementari di anomalia.
Regime
premiale
I contribuenti che
risultano “affidabili” hanno accesso a significativi benefici premiali, in
relazione al punteggio ottenuto:
Affidabilità |
Regime premiale |
³ 8 |
·
Esonero dall’apposizione del visto di
conformità per la compensazione dei crediti fino a 50.000 euro all’anno,
maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo d’imposta 2022. ·
Esonero dall’apposizione del visto di
conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50.000
euro all’anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo d’imposta 2023. ·
Esonero dall’apposizione del visto di
conformità per la compensazione dei crediti fino a 20.000 euro all’anno,
maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all’Irap per
il periodo d’imposta 2021. ·
Esonero dall’apposizione del visto di
conformità, o dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del
credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta
2022, ovvero del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del
periodo di imposta 2023 per un importo fino a 50.000 euro all’anno. ·
Anticipazione di un anno dei termini di
decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, comma 1, del
D.P.R. n. 600/1973, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
autonomo, e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 per l’Iva. |
³ 8,5 |
·
Esclusione degli accertamenti induttivi
basati sulle presunzioni semplici, di cui agli artt. 39, primo comma, lett.
d), del D.P.R. n. 600/1973, e 54, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 |
³ 9 |
·
Esclusione dell’applicazione della
disciplina delle società non operative e in perdita sistematica. ·
Esclusione della determinazione
sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973,
a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi
il reddito dichiarato. |
I dati che stanno alla base del calcolo dell’indice
sintetico di affidabilità fiscale hanno origini diverse:
- alcuni sono indicati direttamente dal
contribuente in dichiarazione dei redditi;
- altri, invece, devono elaborati
dall’Amministrazione Finanziaria; il contribuente deve quindi “estrarli”
dall’archivio dell’Anagrafe tributaria (tramite del cassetto fiscale o con
conferimento di apposita delega all’intermediario abilitato) e importarli
nella dichiarazione dei redditi.
Ai fini dell’accesso ai diversi regimi premiali
rileva il maggiore tra il punteggio ottenuto nell’anno d’imposta oggetto
dell’ISA e la media tra il punteggio dell’esercizio oggetto dell’ISA e quello
precedente.
Il contribuente deve dichiarare i dati degli ISA
utilizzando la specifica modulistica ISA che costituisce parte integrante del
modello REDDITI 2022. La documentazione è reperibile sul sito dell’Agenzia
Entrate.
Novità
sull’applicazione degli ISA
Per l’esercizio 2021, come per l’esercizio 2020, sono
state introdotte alcune esclusioni dagli ISA, di natura straordinaria, legati
all’emergenza epidemiologica Covid, rispettivamente per i contribuenti che:
- nell’anno
fiscale 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi o dei compensi di
almeno il 33% rispetto al medesimo ammontare dell’anno 2019 (ultimo anno prima del subentro della crisi
sanitaria);
- hanno
iniziato l’attività ai fini IVA dal
1° gennaio 2019 in poi;
- esercitano
“in maniera prevalente” una delle attività individuate dai codici Ateco
elencati nella Tabella 2 in allegato alla
parte generale delle istruzioni del modello ISA 2022 (es. agenzie di
viaggio, ecc.).
Adeguamento
agli ISA
Rispetto agli studi di settore, anche in
caso di voti molto bassi, non vi potrà mai essere un accertamento basato sui
maggiori ricavi o compensi necessari al raggiungimento di un punteggio di
affidabilità fiscale (oltre 6 su una scala di 10), poiché le risultanze
negative dei punteggi ISA serviranno all’Agenzia delle Entrate e allla Guardia
di Finanza Fisco unicamente per le attività di analisi del rischio e selezione
delle posizioni su cui concentrare la loro azione.
Qualora dall’applicazione degli ISA non
si raggiunga il livello di affidabilità desiderato, al contribuente è comunque
concessa la possibilità di adeguarsi in dichiarazione dei redditi,
indicando degli ulteriori componenti positivi. Non è necessario ottenere il
voto massimo di 10; è ammesso anche un adeguamento ad un voto
intermedio.
L’adeguamento
è ottenibile dichiarando ulteriori componenti positivi non risultanti dalle
scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai
fini delle imposte sui redditi per “migliorare” il proprio profilo di
affidabilità e per accedere al regime premiale.
Occorre
altresì considerare le novità che sono state introdotte dal D.L. 21 giugno
2022, n. 73 (cosiddetto “Decreto Semplificazioni”). In particolare l’art. 24
del predetto decreto ha previsto che, per gli esercizi 2021 e 2022, ai fini
dei controlli venga preso in considerazione l’indicatore ISA più alto del
triennio.
ATTENZIONE:
Quindi per il periodo d’imposta 2021, nella definizione di strategie di
controllo sul rischio di evasione fiscale, si terrà conto anche dei periodi
2019 e 2020. |
Ad
esempio se un soggetto ha ottenuto un punteggio superiore a 6 nel 2019, ma
inferiore nel 2020 e 2021, ai fini della selezione dei contribuenti che
potenzialmente dovranno essere sottoposti a controllo, l’Amministrazione
finanziaria dovrà tenere in considerazione il punteggio più alto e
pertanto, in questo esempio, il contribuente verrà automaticamente considerato
come soggetto affidabile.
L’adeguamento
agli ISA, che comporta quindi il versamento di imposte aggiuntive rispetto a
quelle determinate sul reddito realmente conseguito, non è mai obbligatorio,
in alcuni casi è conveniente e in altri meno; Vi invitiamo a contattare il
nostro Studio per ricevere maggiori informazioni. |
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