Con la legge di conversione del c.d. “Decreto Semplificazioni”, attualmente in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono stati modificati i “parametri” relativi al segnale di previsione della crisi d’impresa rappresentato dalla presenza di un debito IVA scaduto e non versato.
In particolare, se tale debito supera uno
specifico importo, “scatta” la segnalazione dell’Agenzia delle Entrate al
contribuente.
LA
CRISI D’IMPRESA
Con il Codice della crisi d’impresa
e dell’insolvenza è stata introdotta la Riforma (sistematica ed organica) delle
procedure concorsuali, applicabile a qualsiasi debitore, esercente un’attività
commerciale, artigiana o agricola, operante come persona fisica, persona
giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con
esclusione degli Enti pubblici, finalizzata, tra l’altro:
·
all’introduzione di una “diagnosi precoce” dello stato di
difficoltà dell’impresa;
·
alla salvaguardia della capacità imprenditoriale, tramite la
creazione delle condizioni;
affinché l’imprenditore
possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione volte a
evitare che la crisi diventi irreversibile nell’ottica della continuità
aziendale.
La disciplina “originaria”, che prevedeva la procedura
di composizione assistita della crisi basata su un sistema di allerta con utilizzo
di specifici Indici / Indicatori della crisi finalizzati a rilevare gli
squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell’impresa è
stata recentemente modificata, in prossimità dell’entrata in vigore fissata al
15.7.2022, con l’introduzione della procedura di composizione negoziata della crisi.
In tale nuovo contesto normativo
è richiesta l’adozione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile
adeguato per rilevare tempestivamente lo stato di crisi.
Lo stato di crisi è definito come lo stato del
debitore che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta con l’inadeguatezza
dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni nei
successivi 12 mesi.
GLI
OBBLIGHI IN CAPO ALL’IMPRESA / SOCIETÀ
Al fine di favorire l’emersione tempestiva
della crisi sono previsti alcuni specifici obblighi in capo all’imprenditore,
così differenziati.
Imprenditore
individuale |
Deve adottare misure idonee a rilevare
tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative
necessarie a farvi fronte. |
Imprenditore collettivo (società di capitali / di persone) |
Deve adottare un assetto organizzativo,
amministrativo e contabile adeguato, come previsto dall’art. 2086, C.c., per
rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. In
particolare deve: ·
istituire un assetto organizzativo /
amministrativo / contabile adeguato alla natura e alle dimensioni
dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi
dell’impresa e della perdita della continuità aziendale; ·
attivarsi “senza indugio” per adottare /
attuare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento
della crisi ed il recupero della continuità aziendale. |
Al fine di prevedere tempestivamente l’emersione
dello stato di crisi, le predette misure / assetti devono consentire di:
·
rilevare
eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario,
rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività
svolta dal debitore; ·
verificare
la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno
per i 12 mesi successivi e rilevare alcuni specifici “segnali” per la previsione tempestiva
dell’emersione della crisi; ·
ricavare
le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata
ed effettuare il test pratico presenti
nella Piattaforma telematica nazionale per la verifica della ragionevole
perseguibilità del risanamento. |
I
SEGNALI PER LA PREVISIONE DELLA CRISI
Come sopra accennato, le misure / assetti
devono consentire, tra l’altro, di rilevare alcuni segnali di previsione della
crisi rappresentati dall’esistenza di:
·
debiti
per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile
delle retribuzioni;
·
debiti
verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
·
esposizioni
nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che hanno
superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque
forma, se rappresentano complessivamente almeno il 5% del totale delle
esposizioni;
·
una
o più esposizioni debitorie nei confronti di INPS / INAIL / Agenzia delle
Entrate / Agenzia delle Entrate - riscossione.
NB |
Tali soggetti segnalano a mezzo
PEC o, in mancanza, raccomandata A/R, la sussistenza delle predette situazioni debitorie all’imprenditore e all’organo di controllo della società (se
esistente). Nella segnalazione è contenuto l’“invito” alla presentazione
dell’istanza di accesso alla composizione negoziata, al sussistere dei
relativi presupposti. |
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di
contributi previdenziali di importo superiore: · al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e
a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati; · a € 5.000 per le imprese senza lavoratori
subordinati e parasubordinati. |
|
INAIL |
Debito
per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a €
5.000. |
Agenzia Entrate-riscossione |
Crediti
affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni, superiori a €
100.000 per imprese individuali / € 200.000 per società di persone / €
500.000 per altre società. |
Con specifico riguardo all’esposizione
debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, in sede di conversione del
citato “Decreto Semplificazioni”:
·
è
stata elevata la relativa soglia di
riferimento, come di seguito evidenziato.
Agenzia Entrate |
Ante conversione DL n. 73/2022 |
Post conversione DL n. 73/2022 |
Debito IVA scaduto e non versato,
risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a € 5.000 |
Debito
IVA scaduto e non versato, risultante dalla Comunicazione LIPE, superiore a €
5.000 e non inferiore al 10% del volume d’affari risultante dal mod. IVA
relativo all’anno precedente |
·
prevede
che la segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate è inviata:
-
soltanto se il debito IVA risulta superiore a
€ 20.000;
-
contestualmente alla comunicazione di
irregolarità ex art. 54-bis, DPR n. 633/72 e, comunque, non oltre 150
giorni dal termine di presentazione delle Comunicazioni LIPE (in precedenza
era previsto l’invio entro 60 giorni da tale termine).
NB |
L’applicazione delle nuove previsioni
decorre dalle Comunicazioni LIPE relative al secondo trimestre 2022 (in
precedenza, dal primo trimestre 2022). |
La nuova soglia di
riferimento consente di evitare l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di
segnalazioni ai contribuenti “soltanto” a causa del superamento dell’importo di
€ 5.000 del debito periodico IVA non versato.
Così ad esempio, per
un’impresa con un volume d’affari pari a € 300.000, il mancato versamento di un
debito IVA pari a € 6.000 risultante dal mod. LIPE, mentre prima della modifica
normativa comportava l’invio da parte dell’Agenzia della segnalazione, ora non
determina tale effetto in quanto il debito IVA non versato risulta inferiore al
10% del volume d’affari, ossia a € 30.000.
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