Come noto, la legge italiana non vieta il lavoro dei minorenni, ma lo sottopone a specifiche tutele. Infatti, secondo l’art. 37 della Costituzione, il rapporto di lavoro instaurato con un dipendente che non ha ancora compiuto 18 anni deve essere assoggettato a particolari disposizioni e garantito secondo il principio di parità di retribuzione a parità di lavoro fra adulto e minore. Ma come funziona in dettaglio l’assunzione di un minorenne? Quali sono i requisiti e le condizioni da rispettare? Con quale contratto il minorenne deve essere assunto? Vediamo tutto in dettaglio.
Premessa
La tutela del lavoro dei minori in Italia trova il suo fondamento nelle Convenzioni Internazionali, prima fra tutte la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, e negli articoli 34 e 37 della Carta Costituzionale.
La disciplina specifica in materia è contenuta nella Legge 17 ottobre 1967, n. 977, "Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti", successivamente modificata, a seguito del recepimento della normativa comunitaria, dai D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 e D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262.
La legge che disciplina il lavoro minorile è la Legge n. 977/1967, la quale è finalizzata alla protezione dei giovani sul lavoro.
Essa individua due categorie di lavoratori minorenni:
- il fanciullo, o bambino, che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che è ancora soggetto all’obbligo scolastico;
- l’adolescente, cioè il minore di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non è più soggetto all’obbligo scolastico.
Età minima
La legge sul lavoro minorile fissa l’età minima per l’assunzione al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e, in ogni caso, non prima dei 15 anni compiuti. Considerando che, ad oggi, l’istruzione deve essere impartita per almeno 10 anni, l’età per l’accesso al lavoro è elevata, di conseguenza, da 15 a 16 anni. In buona sostanza, il minore può essere assunto se ha compiuto 16 anni e in presenza di 10 anni di obbligo di istruzione già svolti.
Le uniche eccezioni ai limiti menzionati per l’assunzione dei minori consistono nell’apprendistato di primo livello, in quanto finalizzato a completare il ciclo d’istruzione ed ottenere il relativo titolo di studio, nonché nello svolgimento delle attività di carattere culturale, artistico e sportivo o pubblicitario o del settore dello spettacolo. Per queste attività, però, deve essere rilasciata un’apposita autorizzazione da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Visita medica prima dell’assunzione
Prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, il minore deve essere sottoposto ad una visita medica, detta preassuntiva, per valutare l’idoneità al lavoro, solo se la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporlo a sorveglianza sanitaria.
Contratto di lavoro
Il D.Lgs. n. 77/2005 ha regolamentato l’alternanza scuola-lavoro https://www.istruzione.it/alternanza/ che interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:
- svolgere l’intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l’alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica oppure formativa;
- instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.
Dal 25 aprile del 2012 è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina sui contratti di apprendistato. I giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni possono stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale della durata di 3 o 4 anni. L’assunzione di apprendisti minori attraverso tali contratti di apprendistato è però possibile solo nelle Regioni che hanno adottato, sentite le parti sociali, apposita regolamentazione sui profili formativi dell’apprendistato.
I contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (diretto al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (indirizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio universitario o di alta formazione), possono essere stipulati solo da soggetti maggiorenni oppure che abbiano compiuto 17 anni e siano già in possesso di una qualifica professionale.
I minori che hanno compiuto 16 anni possono stipulare anche contratti di lavoro diversi dall’apprendistato, sia a tempo determinato che indeterminato. Solo i ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono essere assunti con un contratto di inserimento (D.Lgs. n. 276/2003, art. 54).
Da notare che il lavoratore adolescente, che ha compiuto 16 anni di età e ha assolto l’obbligo scolastico, non ha necessità dei genitori per l’assunzione: l’adolescente è infatti titolare della capacità lavorativa; quindi, può sottoscrivere personalmente il contratto di lavoro subordinato.
L’assistenza di chi esercita la potestà genitoriale è invece richiesta per i minori che hanno compiuto i 15 anni di età e stipulano un contratto di apprendistato di primo livello.
Divieti di assunzione
Alcune attività lavorative non possono essere svolte da minorenni: si tratta di mansioni particolarmente gravose o pericolose, o che comportano l’esposizione ad agenti fisici, biologici e chimici.
Esse riguardano sostanzialmente aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro e specificamente:
- mansioni che espongono il minore ad agenti fisici, quali l’atmosfera a pressione superiore rispetto a quella naturale o i rumori con esposizione media giornaliera superiore a 90 decibel LEP-d;
- mansioni che espongono il minore ad agenti biologici che possono causare gravi malattie o che sono stati geneticamente modificati;
- mansioni che espongono il minore ad agenti chimici, come sostanze e preparati qualificati dalla legge come tossici, corrosivi, infiammabili, esplosivi o nocivi, irritanti;
- mansioni che espongono il minore ad agenti qualificati dalla legge come cancerogeni, al piombo o all’amianto;
- trasporto pesi per un periodo di tempo superiore alle 4 ore durante la giornata;
Le attività potenzialmente pericolose possono essere svolte, in deroga al divieto:
- su autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e previo parere della ASL;
- per motivi didattici o di formazione professionale;
- per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa;
- in aula o in laboratori adibiti all’attività formativa.
Retribuzione minima e previdenza
Per quanto riguarda la retribuzione, il dipendente minorenne ha diritto, a parità di lavoro, agli stessi corrispettivi spettanti ai dipendenti maggiorenni.
Essere minore, dunque, non può giustificare il pagamento di uno stipendio inferiore a quello di un adulto. Il principio di parità di trattamento non si applica solo allo stipendio ma, in generale, al trattamento economico e normativo spettante al minore. Il minore, a parità di lavoro e di mansioni di un adulto, ha, quindi, diritto agli stessi diritti riconosciuti agli adulti come, ad esempio, ferie, permessi retribuiti, tredicesima, quattordicesima, scatti di anzianità, premi di produzione e qualsiasi altra attribuzione economica prevista dalla legge o dal contratto collettivo di lavoro.
L’art. 24, Legge n. 977/1967 sancisce il diritto dei minori adibiti al lavoro ad ottenere i medesimi trattamenti e le medesime prestazioni assicurative previste per la generalità dei lavoratori.
Tale diritto sussiste anche qualora il minore sia stato ammesso alla prestazione lavorativa in violazione delle norme sull’età minima, ma in tale caso l’ente assicuratore può esercitare azione di rivalsa nei confronti del datore di lavoro per le prestazioni effettuate a favore del minore detratta la somma per contributi omessi.
Salute e sicurezza
Il datore di lavoro, prima di adibire il dipendente minorenne all’attività e prima di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, deve effettuare una specifica valutazione dei seguenti rischi, secondo quanto previsto dal Testo unico per la salute e la sicurezza:
- rischio connesso allo sviluppo non ancora completo, alla mancanza di esperienza e di consapevolezza nei riguardi dei pericoli lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;
- rischi nell’utilizzo delle attrezzature di lavoro e connessi alla sistemazione del luogo e del posto di lavoro;
- esposizione agli agenti chimici, biologici e fisici;
- movimentazione manuale dei carichi;
- rischi legati all’organizzazione generale del lavoro, alla formazione e dell’informazione dei minori.
Le informazioni sulla sicurezza sul lavoro devono essere date anche ai genitori.
Orario di lavoro dei minorenni
La legge sul lavoro minorile prevede che:
- per i minori liberi da obblighi scolastici, l’orario di lavoro non possa superare le 7 ore giornaliere e le 35 settimanali;
- per i minori che hanno più di 15 ma meno di 16 anni, ancora soggetti all’obbligo scolastico e titolari di un apprendistato di primo livello l’orario di lavoro non possa essere superiore alle 7 ore giornaliere e 35 ore settimanali;
- per gli adolescenti l’orario di lavoro non possa superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
Gli adolescenti, poi, non possono essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto. L’orario di lavoro dei bambini e degli adolescenti non può durare senza interruzione più di 4 ore e mezza.
Nel caso in cui l’orario di lavoro giornaliero superi le 4 ore e mezza, deve essere interrotto da una pausa della durata di almeno 1 ora, che può essere ridotta a mezz’ora per espressa previsione della contrattazione collettiva o dietro autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.
Riposo settimanale e ferie
Il lavoratore minorenne ha diritto alla fruizione di 2 giorni di riposo:
- possibilmente consecutivi;
- compresa la giornata di domenica.
Solo in presenza di comprovate ragioni tecniche e organizzative, il riposo settimanale può essere ridotto a 36 ore.
Le ferie dei dipendenti minori devono avere una durata minima di:
- 30 giorni, per coloro che non hanno compiuto i 16 anni;
- 20 giorni, per coloro che hanno superato i 16 anni di età.
I contratti collettivi possono prevedere disposizioni di miglior favore. Senza dimenticare che il D.Lgs. n. 66/2003 dispone un minimo di 4 settimane di ferie per la generalità dei dipendenti.
Lavoro notturno
In generale, è vietato adibire i minori al lavoro notturno. Nel dettaglio, la definizione di lavoro notturno riguarda:
- per i bambini e gli adolescenti sino a 16 anni: il periodo di almeno 12 ore consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 6;
- per gli adolescenti di età superiore a 16 anni: il periodo di almeno 12 ore, consecutive comprendente l’intervallo tra le ore 22 e le ore 5;
- per i bambini e per gli adolescenti che frequentano le scuole dell’obbligo: il periodo di almeno 14 ore consecutive, comprendente l’intervallo fra le ore 20 e le ore 8.
Sono previste deroghe:
- per l’impiego in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, previa autorizzazione dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro e assenso scritto dei genitori, purché non si protraggano oltre le ore 24 e non pregiudichino la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale;
- in relazione ai soli adolescenti che hanno compiuto 16 anni, per casi di forza maggiore che ostacolino il funzionamento dell’azienda.
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