Superbonus e bonus edilizi: il calendario delle scadenze
In vista della fine dell’anno diventa di rilevante attualità il tema delle agevolazioni fiscali correlate agli interventi edilizi. Va fatta chiarezza perché lo scenario normativo è molto articolato, sia per le modifiche già approvate il precedente esercizio (Legge n. 234/2021), sia per le novità introdotte più di recente (l’art. 14 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 ha sostituito il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 prevedono finestre temporali agevolate più ampie, a determinate condizioni e con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti).
Di seguito si riporta quindi la situazione attuale dei termini per la fruizione della detrazione maggiorata del 110 per cento, in relazione all’ambito soggettivo e oggettivo dei potenziali utilizzatori dell’agevolazione fiscale.
Superbonus 110% | ||||
Soggetti beneficiari | Misura agevolazione | Verifica SAL | Scadenza finale | |
30% | 60% | |||
Generalità dei soggetti previsti dall’art. 119, comma 9, D.L. n. 34/2020 | 110% |
|
| 30 giugno 2022 |
| 110% |
|
| 31 dicembre 2023 |
70% |
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| 31 dicembre 2024 | |
65% |
|
| 31 dicembre 2025 | |
Persone fisiche per interventi relativi a edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo | 110% | 30 settembre 2022 |
| 31 dicembre 2022 |
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | 110% |
| 30 giugno 2023 | 31 dicembre 2023 |
- il bonus facciate al 60% ex art. 1, commi da 219-224, Legge n. 160/2019;
- il bonus barriere architettoniche al 75% ex art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 (introdotto dall’art. 1, comma 42 della Legge n. 234/2021);
- il bonus mobili con plafond di spesa fino a 10.000 euro (l’agevolazione resta in vigore anche per il 2023 ed il 2024 ma la consueta aliquota del 50% potrà essere applicata soltanto fino a “soli” 5.000 euro).
Altri bonus edilizi | |||
Agevolazione | Scadenza | Aliquota detrazione | Tetto massimo di spesa |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio | 31 dicembre 2024 | 50% | 96.000 € |
Dall’1 gennaio 2025 (disciplina a regime) | 36% | 48.000 € | |
Bonus mobili | 31 dicembre 2022 | 50% | 10.000 € |
Dall’1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 | 5.000 € | ||
Sismabonus e sismabonus acquisiti | 31 dicembre 2024 | Dal 50% all’85% | 96.000 € |
Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) | 31 dicembre 2024 | Dal 50% al 75% | Limiti massimi di detrazione (in alcuni casi di spesa) stabiliti in funzione della tipologia di intervento |
Bonus unico c.d. “combinato” riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica (condominio) | 31 dicembre 2024 | 80 o 85% | 136.000 € per le unità immobiliari che compongono l’edificio |
Bonus facciate | 31 dicembre 2022 | 60% (per gli interventi eseguiti nel 2022, nel 2020-21 era 90%) | Nessun limite |
Bonus verde | 31 dicembre 2024 | 36% | 5.000 € |
Eliminazione barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. n. 34/2020) | 31 dicembre 2022 | 75% | Limiti massimi stabiliti in funzione della tipologia di immobili |
Con la pubblicazione della circolare n. 33/E cambia anche il calendario per la comunicazione della cessione dei crediti o lo sconto fattura.
La nuova data chiave da ricordare è quella del 30 novembre 2022, termine entro il quale, mediante l’istituto della remissione in bonis, potranno essere trasmesse le comunicazioni delle opzioni non inviate entro la scadenza ordinaria.
In linea generale, si ricorda:
- la Comunicazione dell’opzione per la cessione del credito/sconto in fattura deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;
- la Comunicazione relativa alle rate residue non fruite della detrazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.
• 15 ottobre 2022, per i soggetti IRES e per i titolari di partita IVA, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022;
• 29 aprile 2022, per gli altri soggetti.
In tale contesto sono intervenuti i chiarimenti della citata circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022 a precisare che la “fruizione di benefici di natura fiscale o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa”, sempre che vengano rispettate alcune condizioni:
- sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
- i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza ordinaria (29 aprile 2022 o 15 ottobre 2022) per l’invio della comunicazione;
• non potrà accedere alla remissione in bonis per la comunicazione delle spese 2021 che dovranno necessariamente essere portate in dichiarazione (per mancanza del requisito temporale);
• potrà tuttavia cedere le rate dalla seconda alla quinta comunicando la cessione entro il 16 marzo 2023
- non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
- sia versata la misura minima della sanzione prevista pari a 250 euro secondo le modalità descritte dalla risoluzione n. 58/E di ieri e approfondite nel paragrafo seguente.
Scadenza | Adempimento |
29 aprile 2022 | Comunicazione spese sostenute nel 2021 o rate residue 2020 per la generalità dei soggetti |
15 ottobre 2022 | Comunicazione spese sostenute nel 2021 o rate residue delle spese riferite al 2020 per soggetti IRES e titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione entro il 30 novembre 2022 |
30 novembre 2022 | Remissione in bonis per chi non ha rispettato le scadenze ordinarie |
5 dicembre 2022 | Termine per annullare o sostituire gli invii effettuati a novembre 2022 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio) |
16 marzo 2022 | Comunicazione spese sostenute nel 2022 o rate residue spese annualità precedenti |
L’invio tardivo della comunicazione come visto, non comporta grandi penalizzazioni. I contribuenti che non sono riusciti a centrare le scadenze ordinarie dovranno procedere al versamento della sanzione prevista, in misura pari a 250 euro, non compensabile né ravvedibile.
A tal fine, con risoluzione n. 58/E delll’11 ottobre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario utilizzare il modello F24 elide, indicando il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 - REMISSIONE IN BONIS”, già istituito con risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 e successivamente modificato con risoluzione n. 42/E del 1° giugno 2018.
Con riferimento alla compilazione del modello F24 elide, il citato documento di prassi prescrive di procedere come di seguito:
Sezione “Contribuente”
Campo | Indicazione |
Codice fiscale | Riportare, rispettivamente, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure, in mancanza, del condomino incaricato dell’invio della comunicazione |
Dati Anagrafici | |
Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare | Riportare il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo “codice identificativo”. Se la comunicazione si riferisce a più fornitori o cessionari, indicare il codice fiscale di uno di essi. |
La compilazione della sezione “Erario ed altro” del modello F24 elide è necessario indicare:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, il codice tributo “8114”;
- nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
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