I crediti d’imposta per gli
investimenti in beni strumentali nuovi, originariamente introdotti dalla Legge
n. 160/2019 (Finanziaria 2020) in “sostituzione” del maxi / iper ammortamento,
sono stati prorogati una prima volta dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021)
e successivamente, limitatamente agli investimenti in beni materiali e
immateriali “Industria 4.0”, dalla Legge n. 234/2021 (Finanziaria 2022).
·
relativamente ai beni “generici”, ossia diversi
da quelli “Industria 4.0” di cui alle Tabelle A e B, Legge n. 232/2016
(Finanziaria 2017), l’agevolazione è prevista per gli investimenti effettuati
fino al 31.12.2022, salvo la possibilità di “prenotazione” entro tale data
(tramite ordine e acconto di almeno il 20%) con l’effettuazione
dell’investimento entro il 30.6.2023;
·
relativamente ai beni materiali e immateriali
“Industria 4.0” di cui alle citate Tabelle A e B, l’agevolazione, ancorché
prevista per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2025 (30.6.2026 in caso
di “prenotazione” entro il 31.12.2025), è scalettata con l’applicazione di
percentuali decrescenti a seconda dell’anno di effettuazione degli
investimenti;
va valutata l’opportunità di effettuare
gli investimenti entro il 31.12.2022 o, quanto meno, prenotare gli stessi entro
tale data, con effettuazione entro il 30.6.2023, al fine di usufruire dell’agevolazione
ovvero beneficiare di percentuali più elevate.
Per individuare il periodo di
effettuazione dell’investimento e pertanto la spettanza dell’agevolazione /
misura del beneficio applicabile, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate
nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, è necessario avere riguardo, sia per le
imprese che per i lavoratori autonomi, al principio di competenza ex
art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di “acquisizione dei
beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o
spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica
l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”,
senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:
·
per i beni in leasing rileva:
- la
data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del
locatario;
ovvero
- qualora
il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento
della dichiarazione di esito positivo del collaudo.
Non
assume rilevanza la data del riscatto;
·
per i beni realizzati in economia vanno
considerati i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato,
tenendo conto del suddetto principio di competenza;
·
se l’investimento è realizzato mediante un contratto
di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si
considerano sostenuti dal committente:
- alla
data di ultimazione dei lavori;
- in
caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l’opera / porzione
dell’opera è verificata ed accettata dal committente.
In
particolare possono fruire dell’agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo
agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale / ultrannuale
del contratto.
CREDITO D’IMPOSTA BENI GENERICI - IMPRESE E LAVORATORI
AUTONOMI
Relativamente ai beni materiali ed immateriali nuovi “generici”,
ossia diversi da quelli “Industria 4.0”, il credito d’imposta,
come stabilito dai commi 1054 e 1055 dell’art. 1, Legge n. 178/2020, è
riconosciuto per gli investimenti effettuati dalle imprese / lavoratori
autonomi:
·
fino al 31.12.2022;
ovvero
·
fino al 30.6.2023 a condizione che entro
il 31.12.2022 sia accettato l’ordine e siano versati acconti pari almeno al 20%
del costo di acquisizione.
La misura dell’agevolazione in esame risulta così individuata.
Beni materiali e immateriali “generici” nuovi |
|
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1054 |
Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1055 |
10% 15% per strumenti e dispositivi
tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro
agile |
6% |
limite massimo costi ammissibili ·
€ 2.000.000 beni materiali ·
€ 1.000.000 beni immateriali |
limite massimo costi ammissibili ·
€ 2.000.000 beni materiali ·
€ 1.000.000 beni immateriali |
|
Per i beni in esame,
quindi, l’agevolazione si esaurisce (salvo proroghe future) con
riferimento agli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 / “prenotati”
entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.6.2023. |
CREDITO D’IMPOSTA BENI “INDUSTRIA 4.0” - IMPRESE
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni “Industria
4.0” spetta esclusivamente alle imprese.
Beni materiali
Con riferimento ai beni materiali
nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A, Finanziaria
2017, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate
a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.
Importo investimento |
Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella
A |
||
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di
almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056 |
Investimento 1.1.2022 -
31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro
31.12.2022) comma 1057 |
Investimento 1.1.2023 -
31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di
almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis |
|
Fino a € 2.500.000 |
50% |
40% |
20% |
Superiore a € 2.500.000 fino
a € 10.000.000 |
30% |
20% |
10% |
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 |
10% |
10% |
5% (*) |
|
limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo costi complessivamente
ammissibili € 20.000.000 |
limite massimo annuale costi
complessivamente ammissibili € 20.000.000 |
(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli
investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di
transizione ecologica individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il
credito d’imposta è riconosciuto:
-
nella misura
del 5% del costo;
-
fino al limite
massimo di costi complessivamente ammissibili pari a € 50 milioni.
Beni immateriali
Relativamente ai beni immateriali nuovi “Industria 4.0”
di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, per effetto di quanto
disposto dai commi 1058, 1058-bis e 1058-ter dell’art. 1, Legge
n. 178/2020 nonché dall’art. 21, DL n. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”, la misura
del credito d’imposta, a seconda del periodo di effettuazione
dell’investimento, risulta modulata come di seguito evidenziato.
Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B |
||||
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058 |
Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro
30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)
art. 21, DL 50/22 |
Investimento 1.1.2023 -
31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di
almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 |
Investimento 1.1.2024 -
31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di
almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis |
Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di
almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter |
20% |
50% |
20% |
15% |
10% |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |
ADEMPIMENTI RICHIESTI
Le fatture / documenti relativi agli
investimenti in esame devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione
di riferimento. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:
“Acquisto
per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a
1063, Legge n. 178/2020” |
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella
Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che la predetta dicitura va riportata
anche sul documento di trasporto mentre il verbale di collaudo /
interconnessione del bene non richiede tale indicazione nel presupposto che lo
stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.
Come specificato dalla stessa Agenzia
nelle Risposte 5.10.2020, nn. 438 e 439 e confermato nelle Risposte 17.9.2021,
nn. 602 e 603, qualora fosse necessario rettificare i riferimenti
normativi sulle fatture / documenti relativi agli investimenti, è possibile
integrare / regolare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette
indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell’attività di controllo
da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Per tutte le tipologie di
investimenti (beni “Industria 4.0” e beni “generici”), il soggetto
beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell’agevolazione,
la documentazione attestante:
·
l’effettivo sostenimento del costo;
·
la corretta determinazione dell’importo
agevolabile.
Merita inoltre evidenziare che con
riferimento agli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria
4.0” è necessario:
·
disporre di una perizia asseverata, rilasciata
da un ingegnere o da un perito industriale iscritto all’Albo professionale
(per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un
dottore agronomo o forestale / agrotecnico laureato / perito agrario laureato)
ovvero un attestato di conformità rilasciato da un Ente di
certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono le
caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema
aziendale. Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la
perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale
rappresentante ex DPR n. 445/2000;
·
inviare una comunicazione al MISE,
utilizzando lo specifico modello, per consentire al Ministero “di acquisire
le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e
l’efficacia delle misure agevolative”.
L’invio va effettuato entro il termine di
presentazione del mod. REDDITI relativo al periodo d’imposta di effettuazione
degli investimenti, al seguente indirizzo:
benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it |
NB |
La mancata comunicazione al
MISE non pregiudica comunque la spettanza dell’agevolazione. |
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali
nuovi è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24
(codice tributo “6935” per i beni generici, “6936” per i beni materiali
Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0).
Per gli investimenti effettuati entro
il 31.12.2022 (o 30.6.2023) l’utilizzo va effettuato:
·
in 3 rate di pari importo;
·
a decorrere dall’anno di entrata in funzione /
interconnessione.
Se l’interconnessione interviene in un
periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il
credito d’imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli
“altri beni” (nella misura del 6%) fino all’anno precedente a quello in cui si
realizza l’interconnessione.
Dall’anno
dell’interconnessione il credito “Industria 4.0” va decurtato di quanto già
fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
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