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Legge di Bilancio 2023: guida alle novità in materia di lavoro

Dal 1° gennaio 2023 entrano in vigore alcune importanti novità per la gestione del rapporto di lavoro, contenute nella Legge di Bilancio 2023 approvata definitivamente dal Senato il 29 dicembre 2023.

Di seguito se ne fornisce il quadro per imprese e professionisti.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (articolo 1, comma 281)

I datori di lavoro, in fase di elaborazione della busta paga, dovranno riconoscere anche nel 2023 l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati.

Rispetto al 2022 però c'è una novità. Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 infatti l'esonero è:

pari al 2% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l'importo mensile di 2.692 euro;
al 3% se la retribuzione imponibile ai fini previdenziali non eccede l'importo mensile di 1.923 euro.

La retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L'esonero, che non si applica ai lavoratori domestici, è riconosciuto nell'invarianza dell'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (articolo 1, comma 282)

Sono stanziate nuove risorse per l'introduzione di un'indennità di discontinuità.

Più nel dettaglio, sono incrementate di 60 milioni di euro per il 2023, di 6 milioni per il 2024 e di 8 milioni per il 2025 le risorse del Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET per l’attuazione delle previsioni di cui all’articolo 2, comma 6, della legge delega in materia di spettacolo (legge 15 luglio 2022, n. 106).

La norma delega il Governo al riordino e alla revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e all'introduzione di un'indennità di discontinuità, strutturale e permanente, in favore dei lavoratori a tempo determinato, dipendenti o autonomi, che prestino attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli nonché in favore dei lavoratori discontinui, dipendenti o autonomi, che prestino, nel settore dello spettacolo, altre attività a tempo determinato da individuarsi con decreto ministeriale.

Lavoro agile per i lavoratori super fragili (articolo 1, comma 306)

Fino al 31 marzo 2023 il datore di lavoro, per i dipendenti, pubblici e privati, nelle condizioni di fragilità indicate con decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11), è tenuto ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, se più favorevoli.

NOTA BENEAttualmente le condizioni di fragilità in oggetto sono stabilite dal D.M. 4 febbraio 2022, che individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali la situazione di fragilità è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Reddito di cittadinanza (articolo 1, commi da 313 a 321)

Nelle more di una riforma organica delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, vengono apportate significative modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza.

Più approfonditamente si prevede:

per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di 7 mensilità, salvo il caso in cui siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o con almeno sessant’anni di età;
dal 1° gennaio 2023, l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza tenuti all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, di frequentare, per 6 mesi, un corso di formazione e/o riqualificazione professionale, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare;
dal 1° gennaio 2023, l’obbligo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo scolastico di frequentare percorsi di istruzione per l'adempimento dell'obbligo di istruzione;
la decadenza dal beneficio nel caso in cui uno dei componenti il nucleo familiare non accetti la prima offerta di lavoro (qualunque offerta di lavoro, anche non congrua), anche se perviene nei primi 18 mesi di godimento del beneficio;
che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi;
che la componente del reddito di cittadinanza pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione fino ad un massimo di euro 3.360 annui, sia erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione, che la imputa al pagamento parziale o totale del canone. E' demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro il 2 marzo 2023 la definizione delle relative modalità di attuazione;
che i Comuni debbano impiegare tutti (e non più almeno un terzo di essi) i percettori di Rdc residenti che hanno sottoscritto un Patto per il lavoro o un Patto per l’inclusione sociale nell’ambito dei progetti utili alla collettività;
l'abrogazione delle norme istitutive del reddito e della pensione di cittadinanza dal 1° gennaio 2024.

Semplificazione in materia di ISEE (articolo 1, comma 323)

La legge di Bilancio 2023 detta misure per agevolare la presentazione della DSU in modalità precompilata.

Modificando il comma 2-bis dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 147/2017, si prevede la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata fino al 31 dicembre 2022, ma, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata fermo restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

NOTA BENE: Si ricorda che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) viene calcolato sulla base di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in modalità anche precompilata, con dati autodichiarati da parte del cittadino e dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS.

Emolumento accessorio una tantum e armonizzazione indennità amministrazione (articolo 1, commi 330-337)

Sono incrementati di 1 miliardo di euro, per il 2023, gli oneri posti dalla normativa vigente a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico.

L'incremento è finalizzato all’erogazione, esclusivamente nel 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilità, nella misura dell'1,5% dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale i predetti oneri, da destinare alla medesima finalità, sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni stesse.

Per armonizzare i trattamenti economici accessori del personale delle aree dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Agenzia nazionale delle politiche attive a quelli del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a decorrere dal 2023, si prevede che le indennità di amministrazione vengano riconosciute nella misura delle medesime indennità spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il differenziale stipendiale sia rideterminato considerando nel calcolo le misure dell’indennità di amministrazione del personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022.

Prestazioni occasionali (articolo 1, commi da 342 a 354)

La legge di Bilancio 2023 si pone l'obiettivo estendere la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017) .

In questa ottica, il legislatore:

raddoppia, portandolo da 5.000 a 10.000 euro nel corso di un anno civile, il limite massimo di compensi che possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore per prestazioni occasionali, con riferimento alla totalità dei prestatori;
estende la disciplina sulle prestazioni occasionali anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.;
prevede che il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applichi agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato superiore a 10 (in luogo dei 5 previsti dalla disciplina previgente). Tale soglia si applica anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo.

Viene prevista una disciplina transitoria per le prestazioni occasionali nel settore agricolo per il biennio 2023-2024.

Si prevede che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato siano riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti quali disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali, pensionati, studenti con meno di 25 anni, detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno.

Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettivaL’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.

Prima dell'inizio della prestazione, i datori di lavoro agricoli che ricorrono a prestazioni di lavoro occasionale agricolo devono darne comunicazione al competente Centro per l’impiego (articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608). I 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

Il datore di lavoro può assolvere l'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego.

I datori di lavoro agricolo che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale non possono instaurare rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato.

Il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisce il proprio compenso direttamente dal datore di lavoro, sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il compenso per prestazioni di lavoro occasionale è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione nel limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Il datore di lavoro deve effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL.

Veniamo alle sanzioni. Il legislatore dispone che:

in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni il rapporto di lavoro occasionale si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
la violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione (non diffidabile);
l'utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comporta l'applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione (non diffidabile, salvo che l'utilizzo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore).

Vengono poi apportate delle modifiche alla disciplina generale delle prestazioni occasionali contenute all’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017. Tra queste, se ne segnala una che dispone la modifica del comma 16, prevedendo che, anche per il settore agricolo, la misura minima oraria del compenso sia pari a 9 euro.

Assegno unico e universale per i figli a carico (articolo 1, commi 357 e 358)

La legge di Bilancio 2023 novella la disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230.

Più in particolare:

viene previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'incremento del 50% della misura di base dell'assegno per ciascun figlio di età inferiore a 1 anno e per ciascun figlio di età compresa tra 1 e 3 anni per le famiglie con almeno 3 figli e in presenza di redditi ISEE fino a 40.000 euro;
si eleva da 100 a 150 euro mensili, dal 1° gennaio 2023, la maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico;
ai fini del diritto alla misura di base dell'assegno, si rende strutturale l'equiparazione (prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022) del figlio maggiorenne a carico e disabile senza limiti di età al figlio minorenne a carico;
la maggiorazione dell'assegno, prevista in via transitoria fino al 31 dicembre 2022 per ciascun figlio minorenne a carico e disabile, viene estesa in via permanente per i figli maggiorenni a carico e disabili di età inferiore a 21 anni;
viene resa strutturale l'applicazione dell'importo aggiuntivo di 120 euro al mese della maggiorazione temporanea di cui all'articolo 5 del citato D.Lgs. n. 230 del 2021 prevista per i nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE non superiore a 25.000 euro e che hanno effettivamente percepito nel 2021 l'assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori.

Congedo parentale (articolo 1, comma 359)

Con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità (capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001) o, in alternativa, di paternità (capo IV del decreto legislativo n. 151 del 2001) successivamente al 31 dicembre 2022 la misura dell'indennità per congedo parentale (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001) viene aumentata dal 30% all'80% della retribuzione per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino.

L'aumento è riconosciuto in alternativa alla madre o al padre.

Misure a sostegno del reddito (articolo 1, commi da 324 a 329)

Il Fondo sociale per occupazione e formazione viene incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.

Viene inoltre previsto per il 2023 lo stanziamento di ulteriori risorse:

per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa previsti dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e dall’art. 53-ter del D.L.n.50/2017 (70 milioni di euro);
per l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio (30 milioni di euro);
per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center previste dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. n. 148/2015 (10 milioni di euro);
per la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (19 milioni di euro);
per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che cessano l’attività produttiva di cui all’articolo 44 del D.L. n. 109/2018 (50 milioni di euro).

Bonus psicologo (articolo 1, comma 538)

Prorogata l'erogazione del cosiddetto bonus psicologo (articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 228/2021) per l'anno 2023 e per gli anni 2024 e seguenti.

Il limite massimo pro capite del contributo viene elevato a 1.500 euro a persona nei limiti complessivi di 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2024.

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