Promuovere l’occupazione dei giovani e favorire l’acquisizione di nuove competenze tecniche e traversali necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro. È uno degli obiettivi delle politiche attive del lavoro, alla cui riforma il PNRR destina risorse pari a 4,4 miliardi di euro per il triennio 2021-2023.
Tra gli interventi a sostegno dell'occupazione gli incentivi contributivi occupano sicuramente un posto di rilievo, come peraltro si evince anche dall'ultimo “Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali” del 22 dicembre 2022 dell'INPS.
La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023) non sfugge a tale logica pur presentando qualche sorpresa in tema di apprendistato.
Forniamo di seguito il quadro degli incentivi contributivi fruibili dai datori di lavoro privati che intendono assumere giovani o apprendisti.
Esonero giovanile under 36
L'articolo 1, comma 297 della legge di Bilancio 2023, proroga di un anno l'operatività dell'esonero giovanile under 36 di cui al comma 10 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178).
Tale norma prevede, per il solo biennio 2021-2022, che l’esonero giovanile strutturale di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, legge di Bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205):
- possa essere applicato per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con riferimento a soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto 36 anni di età e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione);
- consista in uno sgravio contributivo totale da riconoscere ai datori di lavoro privati per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.
Con la proroga disposta dalla legge di Bilancio 2023 i datori di lavoro privati, pertanto, potranno fruire dell'esonero giovanile under 36 anche per le nuove assunzioni a tempo indeterminato (e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato) effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
NOVITA': Per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2023 il limite massimo di importo dello sgravio concedibile sale da 6.000 a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile.
Lo sgravio si applica sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea.
L’esonero è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati (a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore), compresi i datori di lavoro del settore agricolo, a condizione che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’incentivo non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario (al riguardo però è fatta salva una diversa determinazione della Commissione europea in fase di autorizzazione della misura).
Esonero giovanile e prosecuzione di apprendistato under 30
L'esonero giovanile under 36 è una misura ulteriore e aggiuntiva (INPS, circolare n. 56 del 12 aprile 2021) rispetto all'incentivo contributivo strutturale previsto dalla legge di Bilancio 2018 (articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e circolare INPS 2 marzo 2018 n. 40).
L'incentivo spetta a tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro (eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione).
L'esonero contributivo spetta, per una durata massima di 36 mesi, nella misura del 50% sui complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L'esonero non rientra tra gli aiuti di Stato e non è pertanto subordinato ad autorizzazione UE.
Inoltre, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all'assunzione agevolata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio fruito.
L'esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, nei casi di prosecuzione di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, a condizione che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni di età alla data della prosecuzione. In tal caso, l'esonero è applicato a decorrere dal primo mese successivo a quello di scadenza del beneficio contributivo di cui all'articolo 47, comma 7, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Pertanto, nelle ipotesi di mantenimento in servizio al termine del periodo formativo, il datore di lavoro potrà fruire dei benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale per un ulteriore anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, e, alla scadenza del periodo agevolato, in presenza del requisito anagrafico dei 30 anni di età in capo al lavoratore al momento del mantenimento in servizio, potrà fruire dell’esonero giovanile, nel limite massimo di 3.000 euro, per un periodo massimo di 12 mesi.
Mettiamo a confronto l'esonero giovanile under 36 e l'esonero giovanile under 30 nella tabella che segue.
| Esonero giovanile under 36 (*) | Esonero giovanile under 30 |
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio | Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione delle imprese del settore finanziario | Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo |
Rapporti di lavoro incentivati
| Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel 2023, di soggetti con qualifica di operai, impiegati o quadri e che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto 36 anni e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. L’esonero contributivo è anche applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. | Nuove assunzioni a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione) e trasformazioni di precedenti rapporti a termine di soggetti con qualifica di operai, impiegati o quadri che non abbiano compiuto 30 anni di età alla data della nuova assunzione o della conversione a tempo indeterminato e che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Mantenimento in servizio del lavoratore al termine del periodo di apprendistato se, alla data del mantenimento in servizio, il giovane non abbia compiuto 30 anni di età. L’esonero contributivo è anche applicabile ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro . |
Rapporti di lavoro non incentivati | Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, alle prestazioni di lavoro occasionale. | Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, alle prestazioni di lavoro occasionale. |
Misura e durata massima dell’incentivo
| Esonero dal versamento del 100% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, per un periodo massimo di 36 mesi (48 mesi per le assunzioni effettuate in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) e nel limite massimo (per le nuove assunzioni 2023) di 8.000 euro annui. | Esonero dal versamento del 50% della contribuzione datoriale sgravabile, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui:
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Condizioni di spettanza | Principi generali in materia di incentivi all’assunzione e le seguenti condizioni specifiche:
| Principi generali in materia di incentivi all’assunzione e le seguenti condizioni specifiche:
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Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato | E' subordinato all’autorizzazione della Commissione europea | Non è aiuto di Stato e non è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea |
(*) Lo schema che si fornisce tiene conto dei chiarimenti forniti dall'INPS per il biennio 2022-2022. Si attendono, subordinatamente all'autorizzazione UE, le istruzioni aggiornate per conferme e novità.
Studenti e apprendisti di primo e terzo livello under 30
L’esonero di cui alla legge di Bilancio 2018 è elevato (articolo 1, comma 108 della legge 27 dicembre 2017, n. 205) nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei 6 mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro:
- attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza (articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107), ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi IeFP (capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226), ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi ITS (capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008), ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari e, in mancanza del monte ore, pari almeno al 30% del numero dei crediti formativi;
- periodi di apprendistato cd. di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore;
- periodi di apprendistato cd. di terzo livello, di alta formazione e ricerca. In questo caso, l’assunzione a tempo indeterminato, deve avvenire, presso il medesimo datore di lavoro, entro 6 mesi dal completamento del progetto di ricerca, laddove non sia previsto il conseguimento di un titolo di studio.
L’esonero contributivo è concesso per la durata massima di 36 mesi a partire dalla data di assunzione e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
L’assunzione può essere agevolata solo se riguarda soggetti che non abbiano compiuto 30 anni di età e che non abbiano avuto in precedenza altri rapporti di lavoro a tempo indeterminato, fatta salva l'ipotesi di periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
ATTENZIONE: Apprendisti di primo livello Per i contratti di apprendistato cd. di primo livello, per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2023 non è più riconosciuto, ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti, lo sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione datoriale per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto (art. 1, comma 645 della legge di Bilancio 2022, legge 30 dicembre 2021, n. 234). Pertanto alle aziende con massimo 9 addetti si applicherà la contribuzione datoriale di regola prevista nella misura dell'1,50% (+1,61) per il primo anno, del 3% (+1,61) per il secondo e del 10% (+1,61) per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo. L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione e per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015). |
Giovani diplomati
Da ultimo si ricorda che è riconosciuto l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a carico di datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10 mila euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato (articolo 49-bis del decreto Crescita, Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni in Legge 28 giugno 2019, n. 58)
L’esonero parziale è concesso per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione.
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