Seppure con impatto più modesto rispetto all'esonero giovani, anche il cd. Incentivo donne svantaggiate ha contribuito negli ultimi anni alla crescita dell'occupazione.
Sulla base delle risultanze dell'ultimo “Focus sulle agevolazioni contributive per le assunzioni e le variazioni contrattuali”, pubblicato lo scorso 22 dicembre, nel 2021 il numero dei rapporti agevolati con l’Incentivo donne rispetto al 2020 è aumentato del 65%. Crescita peraltro confermata nel 2022, ma in termini percentuali più modesti.
Cosa è l'Incentivo donne? Quali misure agevolative sono operative nel 2023 e con quali novità? Di seguito tutte le risposte.
Incentivo donne: sgravio strutturale
L'Incentivo donne opera, in via strutturale, da 10 anni.
L'agevolazione infatti è stata introdotta dal 1° gennaio 2013 dall'articolo 4, commi da 8 a 11, della legge Fornero (Legge n. 92/2012) per promuovere l'occupazione femminile e prevede una riduzione del 50% della contribuzione complessivamente dovuta dai datori di lavoro, ivi compresi i premi assicurativi e i contributi dovuti all'INAIL.
L'incentivo è concesso ai datori di lavoro che assumono a tempo determinato, indeterminato nonchè in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato di “donne lavoratrici svantaggiate”. Rientrano nella nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie di donne:
- lavoratrici (e lavoratori) over 50 disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea in data 16 settembre 2014 e successivamente modificata con decisione della medesima Commissione C (2016) final del 23 settembre 2016;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere, individuati ogni anno con apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (per il 2023, si veda il decreto interministeriale n. 327 del 16 novembre 2022);
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
La durata massima dell'incentivo varia in base alla tipologia del rapporto agevolato instaurato ed è stabilita nel seguente modo:
- 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, ivi comprese le eventuali proroghe effettuate in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato;
- 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato;
- 18 mesi complessivi (decorrenti dalla data di assunzione) per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato a termine.
ATTENZIONE: La riduzione in parola non è soggetta ad alcun limite massimo di sgravio concedibile.
Il beneficio costituisce aiuto di Stato e rientra nella sfera degli aiuti “de minimis”.
Incentivo donne: esonero contributivo per il 2023
La legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 16-19, L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha esteso, modificandola, la misura agevolativa di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012, prevedendo, per le sole annualità 2021 e 2022:
- un esonero totale dal pagamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati (per i premi dovuti all'INAIL si veda infra);
- un limite massimo di importo di sgravio concedibile pari a 6.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile;
- la necessità che le assunzioni determino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo va ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale deve essere considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto;
- la preventiva autorizzazione della Commissione europea (il beneficio è stato autorizzato per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2022).
NOVITA': La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 298 e 299, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023) ha esteso l'operatività delle disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 alle nuove assunzioni di donne svantaggiate effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, elevando a 8.000 euro annui, da riparametrare e applicare su base mensile, il massimale di agevolazione e confermando la necessità di una preventiva autorizzazione UE per l'operatività dell'esonero.
ATTENZIONE: La legge di Bilancio 2023 non proroga espressamente anche il comma 17 dell'articolo 1, legge di Bilancio 2021 che fissa i criteri di determinazione dell'incremento occupazionale netto. Al riguardo si rinvia pertanto a specifiche istruzioni da parte dell'INPS.
Si fornisce di seguito la scheda dell'Incentivo donne operativo, in via transitoria nel 2023, a modifica della normativa vigente a regime, relativamente ai contributi previdenziali.
| Incentivo donne 2023 (*) |
Datori di lavoro che possono accedere al beneficio | Datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori), ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo e con esclusione delle imprese del settore finanziario fatta salva una diversa determinazione della Commissione europea in fase di autorizzazione della misura |
Lavoratrici svantaggiate per le quali spetta l’incentivo |
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Rapporti di lavoro incentivati
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L’incentivo spetta anche in caso di part-time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro. |
Rapporti di lavoro non incentivati | Non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai rapporti di apprendistato, all'assunzione con contratto di lavoro intermittente, alle prestazioni di lavoro occasionale. |
Misura e durata massima dell’incentivo
| Esonero dal versamento del 100% della contribuzione previdenziale datoriale sgravabile per un periodo massimo di:
Limite massimo di 8.000 euro annui. |
Condizioni di spettanza
| Principi generali in materia di incentivi all’assunzione. Per la condizione specifica dell'incremento occupazionale si attendono le istruzioni INPS. |
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato | E' subordinato all’autorizzazione della Commissione europea |
(*) Con riferimento all'esonero dei contributi INPS, la scheda tiene conto dei chiarimenti forniti dall'Istituto per il biennio 2022-2022. Si attendono, subordinatamente all'autorizzazione UE, le istruzioni aggiornate per conferme e novità.
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