La Legge di Bilancio
2023 (Legge n. 197/2022), recante "Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, ha
stabilito importanti novità in materia di riscossione.
La disposizione
normativa prevede, tra le altre, la definizione agevolata dei carichi
affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022,
anche se ricompresi in precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per
mancati pagamenti, e lo “stralcio” dei debiti di importo residuo fino
a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31
dicembre 2015.
Lo
“stralcio” dei debiti fino a 1.000 euro
È previsto l’annullamento
automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del
contribuente, dei singoli debiti affidati all’agente della riscossione dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici
previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino
a mille euro.
L’importo viene
calcolato dalla data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2023) ed è
comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
La norma stabilisce
che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
·
lo
“stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi
di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le
procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente
dovuti;
·
per
quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni
amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per
violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti
previdenziali), lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque
denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso
delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Gli enti creditori
diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti
pubblici previdenziali, possono stabilire di non applicare lo “stralcio” (cd. annullamento
parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto[1].
Dalla data di entrata
in vigore della legge (1° gennaio 2023) e fino alla data dell’effettivo
annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione
dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli
iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle
agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
La misura relativa allo
“stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie
di carichi affidati all’agente della riscossione:
·
recupero
degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
·
crediti
derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
·
multe,
ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali
di condanna;
·
debiti
relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta
sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Ricordiamo che
accedendo alla propria Area Riservata del sito internet https://servizi.agenziaentrateriscossione.gov.it/
è possibile verificare la situazione debitoria a partire dall’anno 2000, i
versamenti già effettuati o da effettuare, le rateizzazioni e le procedure in corso,
nonché delegare un intermediario a gestire la propria situazione.
La Rottamazione-quater
La legge n. 197/2022 ha
previsto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in
riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in
precedenti “rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
La definizione
agevolata consente di versare il solo importo del debito residuo senza
corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe
stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque
denominati, e dell’aggio.
L’importo dovuto per la
definizione agevolata potrà essere versato in un’unica soluzione oppure
dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di
importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31
luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni,
andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun
anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1°
agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
È stato attivato il
servizio on line dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione per presentare la
domanda di adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/).
I contribuenti
interessati devono presentare la richiesta di adesione alla definizione
agevolata, senza la necessità di inserire credenziali di accesso.
Si hanno a disposizione
due modalità alternative per presentare la domanda di adesione:
1.
On-line
in area riservata, compilando il form e indicando le cartelle/avvisi che si
intende inserire nella domanda di adesione direttamente dall’area riservata con
le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi;
2.
On-line
in area pubblica, compilando il form, allegando la documentazione di riconoscimento
e specificando l’indirizzo e-mail per avere la ricevuta della domanda di
adesione (R-DA-2023).
Se si presenta la
domanda in area riservata, si riceverà una e-mail di presa in carico con
allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).
Se si presenta la
domanda in area pubblica:
·
si
riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da
convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link
non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata;
·
dopo
la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la
presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei
dati inseriti;
·
infine,
se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una terza e-mail
con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione
(R-DA-2023).
A coloro che presenteranno
la richiesta di definizione agevolata, Agenzia delle Entrate-Riscossione
invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda,
l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di
pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
Con le stesse modalità,
il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile
2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi,
saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli
stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate
sostitutive della precedente. È possibile presentare la richiesta di adesione
anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione-ter”
indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il
mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate.
L'Agenzia Entrate-Riscossione
ha chiarito che in caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento,
superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è
stato dilazionato il pagamento, la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)
risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di
acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Nel caso in cui si
aderisca alla definizione per debiti per i quali fosse già in corso una
rateazione, la legge prevede che, una volta presentata la domanda di
adesione alla definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) siano sospesi, fino
alla scadenza della prima o unica rata (31 luglio 2023) delle somme dovute a
titolo di definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da
precedenti rateizzazioni. Alla stessa data (31 luglio 2023), le
rateizzazioni in corso relative a debiti per i quali è stata accolta la
“Rottamazione-quater” sono automaticamente revocate. In caso di mancato
accoglimento della domanda di adesione, potrà essere invece ripreso il
pagamento delle rate del piano di rateizzazione.
Si tratta quindi di una
importante e favorevole occasione per definire le pendenze più critiche, che
possono rappresentare un ostacolo ad una corretta gestione della propria
attività. La procedura richiede attenzione e, per quanto sia possibile per
ciascun contribuente di attivarsi direttamente, vi consigliamo di esaminare il
tutto con un professionista di fiducia.
Siamo a
disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e per assistervi nella
definizione agevolata.
[1] Si consiglia di
consultare il sito internet o prendere contatti con lo specifico ente di
interesse, se non si tratta di amministrazioni statali, agenzie fiscali e enti
pubblici previdenziali, per verificare se abbiano acconsentito a tale
possibilità.
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