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La comunicazione del titolare effettivo

 


Gli obblighi di adeguata verifica, prescritti dal D.Lgs n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017 (normativa antiriciclaggio), impongono già da anni a commercialisti, notai, avvocati, associazioni di categoria, patronati, CAF e altri soggetti obbligati ex art. 3, di procedere all'identificazione del cliente o del titolare effettivo inteso come la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse la prestazione professionale è resa o l’operazione è effettuata.

 

In aggiunta a questo obbligo, l’art. 21 del D.Lgs. n. 231/2007, nel testo aggiornato dal D.Lgs. n. 125/2019, prevede:

  • che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, inclusi i trust, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese comunichino a quest’ultimo le informazioni relative ai titolari effettivi in via telematica, in esenzione da imposta di bollo, da inserirsi in una apposita sezione del Registro delle imprese;
  • che le informazioni contenute nella predetta sezione possono essere consultate gratuitamente da autorità preposte al sistema antiriciclaggio, nell’ambito di investigazioni e anche per il contrasto all’evasione fiscale, mentre possono essere consultate dietro pagamento di diritti di segreteria da parte di qualsiasi soggetto.

Il titolare effettivo si comunica al Registro delle imprese, da parte delle imprese stesse, solo per via telematica. L’istanza deve essere firmata digitalmente e inviata:

·         da almeno un amministratore dell’impresa, senza possibilità di deleghe o procure;

  • dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l’amministrazione delle persone giuridiche private;
  • dal fiduciario, nel caso dei trust.

Il comma 5 del sopra richiamato arti. 21 prevede che le modalità per la comunicazione dei dati relativi al titolare effettivo siano contenute in un decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze da emanarsi di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, le società in accomandita per azioni, le società cooperative e di mutuo soccorso, nonché le varie tipologie di società consortili.

Con decreto MiMIT del 12 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva, il tutto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023.

Per il completamento dell’iter, si rimane in attesa delle pubblicazioni del Decreto interministeriale sui diritti di segreteria (a firma congiunta di MEF e MiMIT) e del Decreto dei Certificati (a firma MiMIT), per le quali – ad oggi – non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche. Una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale anche questi ultimi decreti, mancherà solo la pubblicazione del Provvedimento che sancirà l’operatività dei sistemi per l’avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

 

Per non farsi trovare impreparati vi ricordiamo che la pratica dovrà essere depositata esclusivamente con firma digitale del legale rappresentante della società oggetto della comunicazione. Non sarà consentita la firma digitale dell’istanza né col sistema “Procura” né con la firma digitale del Professionista incaricato.

 

La definizione di titolare effettivo

Secondo il D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 e parte della normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica che realizza un’operazione o un’attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica, in ultima istanza, la possiede o controlla o ne è beneficiaria.

 

Il titolare effettivo di società è la persona fisica (o le persone fisiche) che detiene almeno una delle seguenti condizioni:

  • la proprietà diretta, con la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale;
  • la proprietà indiretta, se la stessa titolarità è detenuta tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona.

In assenza di queste condizioni, il titolare effettivo è individuato considerando nell’ordine questi requisiti:

·         il controllo di un numero maggioritario o comunque dominante di voti nell’assemblea ordinaria dei soci;

  • l’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentono di esercitare un’influenza dominante.

Se anche con questi criteri l’attribuzione non è possibile, il titolare effettivo è la persona fisica (o le persone fisiche) con poteri di amministrazione o direzione.

 

Il titolare effettivo di persone giuridiche private è la persona fisica (o le persone fisiche) che ricopre almeno uno dei seguenti ruoli:

·         fondatore, se in vita;

  • beneficiario;
  • titolare di funzioni di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

 

Il titolare effettivo di trust e istituti giuridici affini è la persona fisica che ricopre uno dei seguenti ruoli:

  • costituente;
  • fiduciario;
  • guardiano;
  • beneficiario;
  • soggetto che controlla il trust o i beni conferiti nel trust con proprietà diretta o indiretta o altri mezzi.

 

La comunicazione al Registro delle imprese

Per comunicare i dati del titolare effettivo è possibile utilizzare il nuovo applicativo DIRE, oppure le altre soluzioni di mercato, aggiornate con la modulistica ministeriale per la compilazione e l'invio delle istanze. Occorre aver sottoscritto un contratto per l'utilizzo del servizio Telemaco, disporre di un dispositivo di Firma Digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), per ricevere le comunicazioni da parte della Camera di Commercio.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall'obbligato, deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso, oppure un intermediario abilitato.

 

Ad oggi non ci sono indicazioni rispetto alle tempistiche in quanto manca la pubblicazione del Provvedimento che sancisce l'operatività dei sistemi per l'avvio della campagna di comunicazione della titolarità effettiva.

Il nostro Studio Vi aggiornerà in merito all’avanzamento dell’iter operativo e sarà a disposizione per la predisposizione della pratica.

 

Titolare effettivo da indicare anche in Dichiarazione dei Redditi per i soggetti IRES beneficiari di crediti d’imposta

Cogliamo l’occasione per segnalare che nel rispetto delle disposizioni previste dall’art. 22 del Regolamento UE 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, il Modello Redditi 2023 per le società di capitali richiede, per la prima volta, per i soggetti che hanno beneficiato di crediti d’imposta, l’indicazione (nei righi RU150 e RU151) di informazioni volte ad accertare rispettivamente:

  • la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi;
  • e il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Le informazioni sono richieste per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022.

In particolare, nel rigo RU150 i beneficiari del credito d’imposta saranno tenuti ad indicare i dati relativi ai titolari effettivi indicando, per ogni titolare effettivo persona fisica:

  • i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
  • il codice fiscale; i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita;
  • il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato ove diverso dalla residenza anagrafica;
  • i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all’estero e/o al domicilio anagrafico all’estero.

Inoltre, al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento, il beneficiario del credito che ha usufruito di un’ulteriore sovvenzione con riferimento ai medesimi costi che hanno concorso alla determinazione del credito, dovrà indicare:

  • il codice del credito d’imposta;
  • l’anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
  • la descrizione dell’ulteriore sovvenzione fruita.

 

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.



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