Contributi scontati a chi assume donne. Uno sgravio del 100%, infatti, è riconosciuto ai datori di lavoro che, dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2023, hanno assunto o assumeranno “lavoratrici svantaggiate”. L'incentivo spetta sulle assunzioni a tempo indeterminato e anche a termine, nonché in caso di trasformazione di rapporti (da termine) a tempo indeterminato.
Beneficiari. Possono accedere al bonus tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, a prescindere che siano imprenditori (dunque, anche professionisti ad esempio). Tenuto conto delle condizioni dell'UE (dal Temporary Crisis and Transition Framework), sono escluse:
- le imprese operanti nel settore finanziario e nel settore domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, ma non solo:
- persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea; oppure
- imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
Lavoratrici agevolate. La disciplina dell'incentivo è in parte mutuata da quella dell'esonero della legge 92/2012 (la riforma Fornero). Pertanto, ha spiegato l'Inps, dal punto di vista soggettivo, l'incentivo spetta con riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate”, secondo la disciplina della citata legge 92/2012, in base alla quale sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” le seguenti categorie:
- donne con almeno 50 anni di età e “disoccupate da oltre 12 mesi”;
- “donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In merito, l'Inps ha precisato che, ai fini del rispetto del requisito, è necessario che la lavoratrice risulti residente in una delle aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022-31 dicembre 2027), approvata dall'Ue. Invece non sono previsti vincoli temporali riguardanti la permanenza del requisito della residenza nelle aree svantaggiate appositamente previste nella suddetta Carta e che il rapporto di lavoro può svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. Tali settori e professioni di cui all'art. 2, punto 4, lett. f), del Regolamento (Ue) n. 651/2014 , sono, come previsto nel decreto del ministro del lavoro 16 aprile 2013 e ribadito nella circolare 34/2013 , “annualmente individuati con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze”, sulla base delle risultanze acquisite dall'lstat. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la donna priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi deve essere assunta o in un settore o in una professione comprese nell'elencazione del citato decreto;
donne di qualsiasi età, ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”. L'Inps ha precisato che occorre considerare il periodo di 24 mesi antecedente la data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice considerata non abbia svolto un'attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno 6 mesi o un'attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro di cui all'art. 50, comma 1, lett. c-bis, dpr 917/1986, c.d. Tuir) la cui remunerazione annua sia superiore a 8.174 euro o, ancora, attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 5.500 euro. Pertanto, ai fini del riconoscimento dei benefici in trattazione è richiesto o uno stato di disoccupazione di lunga durata (oltre 12 mesi) per le lavoratrici di almeno 50 anni d'età o il rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego regolarmente retribuito”.
Assunzioni agevolate. L'incentivo spetta nelle seguenti ipotesi: assunzioni a tempo determinato; assunzioni a tempo indeterminato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato; trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.
L'incentivo spetta pure in caso di part-time, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro e per le assunzioni a scopo di somministrazione. In particolare, l'incentivo è accordati all'agenzia per il lavoro sia per le assunzioni a tempo indeterminato che a quelle a tempo determinato. In virtù della specialità della disciplina, invece, l'incentivo non spetta per i rapporti di lavoro intermittente e neppure nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale (ex voucher). Infine, restano esclusi dal beneficio i rapporti di apprendistato e di lavoro domestico, perché la normativa già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.
Durata degli incentivi. Con riferimento alla durata del periodo agevolato, l'incentivo: spetta fino a 12 mesi, in caso di assunzione a termine; spetta per 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato; spetta per complessivi 18 mesi dalla data di assunzione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato; spetta per complessivi 18 mesi dalla data di trasformazione, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato.
L'incentivo spetta pure in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi. Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con il differimento temporale del periodo di godimento.
Quanto vale l'incentivo. L'incentivo previsto dalla legge bilancio 2021, che vale sulle assunzioni/trasformazioni dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando l'aliquota di computo ai fini pensionistici, è pari all'esonero dal versamento (100%) dei contributi a carico dei datori di lavoro, fino al limite di 6.000 euro annui. L'incentivo previsto dalla legge bilancio 2023 vale per le sole assunzioni/trasformazioni dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 ed è pari, ferma restando l'aliquota di computo ai fini pensionistici, all'esonero dal versamento del 100% dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo d'importo pari a 8.000 euro annui. In entrambi i casi, nelle ipotesi di rapporti a tempo parziale, i massimali sono ridotti in misura proporzionale.
I tempi di fruizione. L'Inps ha fissato la fruizione con tempistiche diverse:
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, il recupero del bonus può esserci esclusivamente sugli UniEmens (denunce contributive) di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, il recupero è possibile a partire “dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare” dell'Inps, che vuole dire a partire dall'UniEmens di competenza del mese di luglio 2023;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, il recupero degli arretrati, cioè relativo ai mesi pregressi (da gennaio fino al mese precedente l'esposizione del bonus corrente, cosa possibile non prima del mese di luglio 203) può avvenire solo con gli UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
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