Via libera alla fruizione dei bonus sulle assunzioni agevolate di giovani under 36, effettuate dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre. Dal mese di luglio, infatti, i datori di lavoro possono beneficiare di uno sconto dei contributi che vale, mensilmente, fino a 500 euro per i rapporti instaurati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 e fino a 667 euro per le assunzioni del corrente anno.
Per gli sconti arretrati (dall'assunzione al mese di giugno 2023) si ha tempo fino ad ottobre per il recupero. Il via libera è arrivato dall'Inps con circolare 57/23 , dopo l'ok della commissione Ue a due incentivi bloccati il 30 giugno 2022 (si veda ItaliaOggi del 21 giugno).
Chi ne può beneficiare. Il bonus è destinato a tutti i datori di lavoro del settore privato, compreso il settore agricolo, a prescindere dalla circostanza che siano o meno imprenditori (anche professionisti). Tenuto conto delle condizioni previste dall'Ue (dal Temporary crisis and transition framework), sono escluse:
- le imprese operanti nel settore finanziario e domestico;
- le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Ue, tra cui, ma non solo:
- persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
- imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Ue; oppure
- imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'Ue in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni.
Le assunzioni agevolate. L'incentivo è destinato alle assunzioni effettuate a tempo indeterminato e alle trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel triennio 2021/2023, di soggetto che, alla data dell'assunzione o trasformazione del proprio rapporto di lavoro, non ha ancora compiuto 36 anni d'età e non è stato mai occupato prima a tempo indeterminato, né con lo stesso né con altro datore di lavoro. Il requisito dell'età è rispettato se il giovane, alla data dell'assunzione, ha un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
Qualora un giovane, assunto nel corso del periodo agevolato e per il quale il datore di lavoro ha anche iniziato a fruire del bonus, dovesse cessare anticipatamente il rapporto ed essere successivamente riassunto da parte dello stesso o di altro datore di lavoro, il bonus non è perso: spetterà anche se il successivo rapporto venga instaurato in data successiva al 31 dicembre 2023. Il bonus è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato instaurate in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (legge n. 142/2001).
Considerata, inoltre, la sostanziale equiparazione, ai fini del diritto agli incentivi all'occupazione, dell'assunzione a scopo di somministrazione ai rapporti di lavoro subordinato, l'Inps ritiene che il bonus spetti pure sulle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa venga resa a favore di uno o più utilizzatori in forma di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dal bonus, invece, le assunzioni con apprendistato e quelle di lavoro domestico (già sono previste aliquote di contribuzione in misura ridotta); l'assunzione con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, anche se stipulato a tempo indeterminato; le assunzioni di personale con qualifica dirigenziale.
L'incentivo. L'incentivo, che consiste dello sgravio totale (100%) del versamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, nel concreto si sostanzia di due misure, in relazione a due periodi agevolati: fino a 6.000 euro annui per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2022; fino a 8.000 euro annui per quelle effettuate nell'anno 2023.
In ogni caso, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, che significa che non ci sono conseguenze negative a danno delle pensioni dei lavoratori. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Quanto dura l'incentivo. L'incentivo spetta per un periodo massimo di 36 mesi dall'evento incentivato (assunzione o trasformazione del rapporto a termine). La durata è elevata a 48 mesi ai datori di lavoro che fanno assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Il periodo di fruizione dell'incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.
A bonus si aggiunge bonus. Nei casi in cui il bonus assunzioni venga applicato a una trasformazione di rapporto a termine entro sei mesi dalla scadenza, oltre al bonus, il datore di lavoro beneficia anche dell'incentivo c.d. della "restituzione del contributo addizionale dell'1,40% pagata sul contratto a termine”, in base a quanto previsto dall'art. 2, comma 30, della legge 92/2012 che disciplina i casi di restituzione, nel limite massimo di 6 mesi, del contributo addizionale base (1,4%).
I tempi di fruizione. L'Inps ha fissato la fruizione con tempistiche diverse:
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, il recupero del bonus può esserci esclusivamente sugli UniEmens (denunce contributive) di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, il recupero è possibile a partire “dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione della circolare” dell'Inps, che vuole dire a partire dall'UniEmens di competenza del mese di luglio 2023;
- per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio 2023, il recupero degli arretrati, cioè relativo ai mesi pregressi (da gennaio fino al mese precedente l'esposizione del bonus corrente, cosa possibile non prima del mese di luglio 203) può avvenire esclusivamente con gli UniEmens di competenza dei mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2023.
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