Con Risposta n. 372/2023 del 7 luglio 2023 , l’Agenzia ha chiarito che le rate della definizione agevolata non sono compensabili orizzontalmente con i crediti tributari disponibili.
L’art. 1 della Legge n. 197/2022, ai commi dal 231 al 252, disciplina la definizione agevolata dei carichi fiscali affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (cd. rottamazione-quater). In base al comma 231, i debiti scaturenti possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive e le somme maturate a titolo di aggio, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.
Il successivo comma 232 prevede che il pagamento delle somme è effettuato in unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.
Con riferimento alle modalità di versamento, il comma 242 stabilisce che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
- mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione;
- mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione ;
- presso gli sportelli dell’agente della riscossione.
Quindi, chiarisce l’Agenzia, ai fini del valido perfezionamento della definizione, il pagamento va eseguito esclusivamente con le modalità enucleate, che non contemplano il versamento e la compensazione tramite Modello F24. In tal senso si è espressa anche la circolare 20 agosto 2020, n. 25/E.
In conclusione, l’istante dell’Interpello non potrà utilizzare il proprio credito IVA, né i crediti ‘‘commerciali’’ di cui eventualmente dispone, per pagare gli importi dovuti per il valido perfezionamento della c.d. rottamazione-quater di cui intende avvalersi.
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