Con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari il superbonus del 110% spetta sulle spese sostenute entro il 30.6.2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.9.2022, mentre per le spese sostenute tra l’1.7.2022 e il 30.9.2023 relativamente a interventi avviati anche dopo il 30.6.2022, purché completati almeno per il 30% alla data del 30.9.2022. Dal 1° ottobre 2023 si passa, invece, alle agevolazioni edilizie “ordinarie” salvo proroghe al momento soltanto allo studio del MEF.
La disciplina in argomento è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore. Ante D.L. n. 176/2022, si ricorda che il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 stabiliva che “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”.
Con l’art. 9 del citato Decreto è stata spostata la scadenza dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Termine ulteriormente “posticipato” al 30 settembre 2023 con l’art. 01 , introdotto in sede di conversione in Legge n. 38/2023 del D.L. n. 11/2023.
In sostanza, la normativa è stata modificata a favore dei soggetti che avevano già iniziato i lavori nel 2022, raggiungendo, appunto, il predetto 30% al 30 settembre 2022, ma non erano riusciti a finirli entro il 31 dicembre 2022 (scadenza prevista prima del D.L. n. 176/2022), con il rischio di perdere parte della detrazione o di non poter cedere il credito corrispondente alla detrazione. Per questi soggetti è stata quindi disposta una proroga al prossimo 30 settembre.
Oltre tale data, salve ulteriori proroghe, si dovrà però ripiegare su altre agevolazioni “minori” andando molto verosimilmente sull’ordinario bonus ristrutturazioni del 50%. Attenzione però che la scadenza in argomento non riguarda le villette site nei Comuni colpiti dagli ultimi eventi alluvionali.
Il comma 10 dell'art. 1 del D.L. n. 61/2023 (c.d. Decreto “Alluvioni”) ha infatti già previsto la proroga del Superbonus 110% alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 con riferimento agli interventi edilizi di cui al comma 8-bis, secondo periodo, dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dall’alluvione ed individuati dall’allegato al D.L. n. 61/2023.
Gli ulteriori tre mesi di tempo sono concessi a tutti gli immobili ubicati nei predetti territori, mentre non è necessario che l’immobile:
- sia stato direttamente colpito dall’evento alluvionale;
sia stato danneggiato oltre una certa misura.
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