Il D.L. fiscale collegato al D.d.L. di bilancio 2024 entrambi approvati dal Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre rivede le regole di versamento del 2° acconto delle imposte in scadenza al 30 novembre 2023.
In particolare, il decreto prevede solo per il 2023 per le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, il versamento in proroga del secondo acconto delle imposte sui redditi, con esclusione dei contributi previdenziali, entro il 16 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, senza interessi.
Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese, con applicazione, in tal caso, degli interessi, a partire dalla seconda rata.
Cosa | Versamento del 2° acconto delle imposte entro il 16 gennaio 2024 |
Opzione versamento rateale | Il versamento può essere dilazionato fino a 5 rate mensili, da gennaio a maggio, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese. |
Soggetti interessati | Persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro |
Soggetti esclusi |
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Variabile ISA | Applicazione a prescindere dalle eventuali cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA. |
Imposte oggetto di intervento |
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Contribuzione previdenziale | Esclusa dalla proroga. L’esclusione riguarda anche i versamenti oltre il minimale reddituale dovuti da artigiani e commercianti. |
Dovrebbero rimanere esclusi dalla proroga coloro i quali versano l’acconto in unica soluzione entro il 30 novembre in quanto l’importo totale dovuto a titolo di acconto non supera 206 euro. Il decreto fiscale sembrerebbe fare riferimento alla 2° rata di acconto.
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