Sarà una
Manovra seria, responsabile e realista. È quanto ha dichiarato il Governo
nel corso degli ultimi mesi, già in occasione della presentazione della Nota di
aggiornamento al DEF 2023 (NaDef 2023) e ribadito ora che si appresta a
varare la Legge di Bilancio 2024 nel Consiglio dei Ministri
del 16 ottobre 2023, con i suoi decreti collegati.
Nel pacchetto
delle misure per il lavoro vi è anche la conferma di una
misura agevolativa introdotta nel 2023 e che, stando all’ultimo monitoraggio
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (report sull'andamento dei
premi di produttività del 15 settembre 2023), piace molto alle imprese (alla
data del 15 settembre 2023 sono stati depositati 88.733 contratti, redatti
secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016).
L’agevolazione
in questione consiste nel dimezzamento (dal 10% al 5%),
ad oggi valida solo per il 2023, della tassazione (imposta sostitutiva
dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) prevista per i premi
di risultato.
La legge di Bilancio per il 2024 che sta per essere varata dal
Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare tale misura anche per il 2024 a condizioni
invariate in quanto non sembrerebbe, allo stato, esserci spazio per un
eventuale allargamento del suo raggio di azione.
Vale allora la
pena di soffermarsi sull’agevolazione oggetto di proroga.
Premio di risultato e regime
fiscale agevolato
Il premio di
risultato è una erogazione riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.
Per queste
erogazioni la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-190, legge 28
dicembre 2015, n. 208) ha previsto, dal 1° gennaio 2016, un regime di
tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta
sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro
il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi,
esclusivamente per il settore privato e con riferimento ai
titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.
La legge di
Bilancio 2023 (articolo 1, comma 63, legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha ridotto
dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva per i premi e le somme
erogati nell'anno 2023.
Il regime
fiscale agevolato è riconosciuto:
- per
i premi di risultato di ammontare variabile la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
- per le
somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell'impresa.
Ai fini dell’applicazione
dell’imposta sostitutiva in parola,
- per premi di risultato si
intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata di
incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione
(articolo 2, decreto interministeriale 25 marzo 2016, che ne definisce anche i
criteri di misurazione)
- per somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai
sensi dell’articolo 2102 del codice civile (articolo 3, decreto
interministeriale 25 marzo 2016)
Ai fini della
determinazione dei premi di produttività è computato il periodo
obbligatorio di congedo di maternità.
Un ruolo
cruciale per il riconoscimento dell’agevolazione lo giocano i contratti
collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs.
81/2015, vale a dire i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, che devono essere depositati
telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla
dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del
Lavoro, di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo
2016.
Criteri e
modalità di riconoscimento sono contenuti nel decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, 25 marzo 2016, decreto che prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.
Regime contributivo
Vale la pena
sottolineare che sui premi va versata la contribuzione ordinaria fatta salva
l’ipotesi in cui il lavoratore decida di convertirli in welfare o
nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori
nell'organizzazione del lavoro.
La legge di
Stabilità 2016 riconosce infatti, per le aziende che coinvolgono
pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, anche un
interessante sgravio contributivo, consistente nella riduzione di 20 punti
percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una
quota delle erogazioni a titolo di premio di risultato non superiore a 800
euro. Inoltre, sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico
del lavoratore ma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di
computo ai fini pensionistici (articolo 4, decreto 25 marzo 2016).
Novità della legge di Bilancio 2024
La legge di
Bilancio per il 2024 al vaglio del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023
dovrebbe prorogare, per il 2024, il regime fiscale agevolato previsto per il
2023, lasciando inalterato l’impianto generale dell'agevolazione.
Pertanto per il 2024, salvo novità dell'ultima ora, dovrebbe essere
confermata la tassazione al 5% per somme fino a 3.000 euro e per i lavoratori
fino a 80.000 euro di reddito.
Cosa cambia: prospetto
Fino al 31 dicembre 2022 |
Per il 2023 |
Per il 2024 |
Ambito di applicazione: settore privato |
Ambito di applicazione: settore privato |
Ambito di applicazione: settore privato |
Reddito lavoro dipendente fino a 80.000 euro (anno
precedente) |
Reddito lavoro dipendente fino a 80.000 euro, anno
precedente |
Reddito lavoro dipendente fino a 80.000 euro (anno
precedente) |
Importo massimo agevolabile 3.000 euro |
Importo massimo agevolabile 3.000 euro |
Importo massimo agevolabile 3.000 euro |
Aliquota dell’imposta sostitutiva 10% |
Aliquota dell’imposta sostitutiva 5% |
Aliquota imposta sostitutiva 5% |
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