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Legge di Bilancio 2024: premio di risultato tassato al 5%

 


Sarà una Manovra seria, responsabile e realista. È quanto ha dichiarato il Governo nel corso degli ultimi mesi, già in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento al DEF 2023 (NaDef 2023) e ribadito ora che si appresta a varare la Legge di Bilancio 2024 nel Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023, con i suoi decreti collegati.

Nel pacchetto delle misure per il lavoro vi è anche la conferma di una misura agevolativa introdotta nel 2023 e che, stando all’ultimo monitoraggio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (report sull'andamento dei premi di produttività del 15 settembre 2023), piace molto alle imprese (alla data del 15 settembre 2023 sono stati depositati 88.733 contratti, redatti secondo l’articolo 5 del DM 25 marzo 2016).

L’agevolazione in questione consiste nel dimezzamento (dal 10% al 5%), ad oggi valida solo per il 2023, della tassazione (imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali) prevista per i premi di risultato.

La legge di Bilancio per il 2024 che sta per essere varata dal Consiglio dei Ministri dovrebbe prorogare tale misura anche per il 2024 a condizioni invariate in quanto non sembrerebbe, allo stato, esserci spazio per un eventuale allargamento del suo raggio di azione.

Vale allora la pena di soffermarsi sull’agevolazione oggetto di proroga.

Premio di risultato e regime fiscale agevolato

Il premio di risultato è una erogazione riconosciuta ai dipendenti al raggiungimento di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione.

Per queste erogazioni la legge di Stabilità 2016 (articolo 1, commi 182-190, legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto, dal 1° gennaio 2016, un regime di tassazione agevolata consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, esclusivamente per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme, a 80.000 euro.

La legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 63, legge 29 dicembre 2022, n. 197), ha ridotto dal 10% al 5% l’imposta sostitutiva per i premi e le somme erogati nell'anno 2023.

Il regime fiscale agevolato è riconosciuto:

  • per i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili;
  • per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.  

Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva in parola,

- per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (articolo 2, decreto interministeriale 25 marzo 2016, che ne definisce anche i criteri di misurazione)

- per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’articolo 2102 del codice civile (articolo 3, decreto interministeriale 25 marzo 2016)


L’agevolazione fiscale si applica salva espressa rinuncia scritta del lavoratore prestatore di lavoro.

Ai fini della determinazione dei premi di produttività è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.

Un ruolo cruciale per il riconoscimento dell’agevolazione lo giocano i contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015, vale a dire i contratti collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che devono essere depositati telematicamente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato il 25 marzo 2016.

Criteri e modalità di riconoscimento sono contenuti nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 marzo 2016, decreto che prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali.

Regime contributivo

Vale la pena sottolineare che sui premi va versata la contribuzione ordinaria fatta salva l’ipotesi in cui il lavoratore decida di convertirli in welfare o nel caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

La legge di Stabilità 2016 riconosce infatti, per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, anche un interessante sgravio contributivo, consistente nella riduzione di 20 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota delle erogazioni a titolo di premio di risultato non superiore a 800 euro. Inoltre, sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore ma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (articolo 4, decreto 25 marzo 2016).

Novità della legge di Bilancio 2024

La legge di Bilancio per il 2024 al vaglio del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 2023 dovrebbe prorogare, per il 2024, il regime fiscale agevolato previsto per il 2023, lasciando inalterato l’impianto generale dell'agevolazione.

Pertanto per il 2024, salvo novità dell'ultima ora, dovrebbe essere confermata la tassazione al 5% per somme fino a 3.000 euro e per i lavoratori fino a 80.000 euro di reddito.

Cosa cambia: prospetto

Fino al 31 dicembre 2022

Per il 2023

Per il 2024

Ambito di applicazione: settore privato

Ambito di applicazione: settore privato

Ambito di applicazione: settore privato

Reddito lavoro dipendente fino a 80.000 euro (anno precedente)

Reddito lavoro dipendente fino a 80.000 euro, anno precedente

Reddito lavoro dipendente fino a 80.000 euro (anno precedente)

Importo massimo agevolabile 3.000 euro

Importo massimo agevolabile 3.000 euro

Importo massimo agevolabile 3.000 euro

Aliquota dell’imposta sostitutiva 10%

Aliquota dell’imposta sostitutiva 5%

Aliquota imposta sostitutiva 5%

 

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