Le istruzioni di Unioncamere per individuare il Titolare effettivo nelle imprese con personalità giuridica, nelle persone giuridiche private nei TRUST.
Pubblicato in GU n 236 del 9 ottobre il Decreto MIMIT 29 settembre che rende definitivamente operativo il Registro dei titolari effettivi.
La comunicazioni dati relativa deve essere pertanto inviata entro 60 giorni dal 9 ottobre e nel dettaglio entro il giorno 8 dicembre che essendo festivo fa slittare la scadenza all'11 dicembre 2023.
In particolar modo per i TRUST e gli istituti giuridici affini l'art. 1 comma 2 lett. q) del Decreto rinvia all'articolo 22, comma 5, primo periodo del decreto antiriciclaggio.
Tale disposizione prevede che le notizie sulla titolarità effettiva sono “…relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi”.
Occorre identificare le persone fisiche o persone giuridiche che possiedono oppure controllano il trust o, meglio, ne risultino beneficiari.
Per prima occorre verificare chi, in ultima istanza, risulta beneficiario effettivo di almeno il 25% del patrimonio del trust. Questo è semplice quando il trust ha beneficiari identificati, mentre risulta più difficile quando non sono identificati.
In quest'ultimo caso sarà bene identificare i potenziali beneficiari che ha voluto coinvolgere l'atto istitutivo di trust. In secondo luogo si dovrà individuare chi ha il controllo del trust, nella maggior parte dei casi il trustee, senza escludere eventuali poteri che possono coinvolgere il guardiano ed alcune volte anche il disponente del trust.
Tanto che in alcuni il titolare effettivo può variare notevolmente a seconda della struttura giuridica del trust, potendo in alcuni casi essere il trustee, in altri il guardiano e in altri ancora persino il disponente.
Anche in questo caso, la titolarità effettiva è individuata in via cumulativa : se oltre al costituente (o settlor) e al fiduciario (trustee) sono presenti altri soggetti tra quelli indicati, tutti devono essere comunicati quali titolari effettivi del trust affinché siano iscritti nella ‘sezione speciale’ del registro delle imprese.
Il ‘mandato fiduciario’ è un istituto giuridico affine al trust in quanto determina “…effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine”.
I trust e gli istituti giuridici affini, compilando il modello digitale TE, sono iscritti nell’apposita ‘sezione speciale’ e comunicano contestualmente il ‘titolare effettivo’.
Il DM 12 aprile 2023 – che ha approvato il modello digitale TE per la comunicazione dei titolari effettivi - ha dato seguito, tra l'altro, alle disposizioni contenute nel Decreto 16 gennaio 1995 del Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato (oggi Ministro delle Imprese e del Made in Italy), circoscrivendo ai soli mandati fiduciari stipulati con società fiduciarie l’obbligo della comunicazione della titolarità effettiva.
La comunicazione deve essere inviata dalle società fiduciarie all’ufficio del registro delle imprese in cui le stesse hanno sede.
Nel caso di mandato fiduciario, non è possibile indicare il fiduciario quale titolare effettivo e deve essere indicato almeno il costituente (ovverosia il fiduciante) e il beneficiario.
E’ previsto l’inoltro di una pratica diversa per ogni mandato fiduciario stipulato dalla società fiduciaria.
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