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In arrivo la Legge sulla montagna

 
Il CdM dello scorso 23.10.2023 ha licenziato la prima versione del D.D.L. disciplinante il riconoscimento e la promozione delle zone montane, espressamente previsto dall’articolo 44, comma 2, Costituzione, ai sensi del quale “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.



 
L’obiettivo è quello di promuovere le zone montane per una loro crescita (in ragione dell’importanza strategica), ai fini della tutela e della valorizzazione, tra l’altro, dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali e del turismo.
 
Ancora di prima di verificare quali saranno le agevolazioni previste, è necessario comprendere come sarà delimitato il perimetro territoriale; in altri termini, occorre capire quali sono i criteri con cui un Comune viene considerato montano.
 
A tal fine, soccorre l’articolo 2 del D.D.L. in commento che demanda a un D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, l’individuazione dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che costituiscono le zone montane, il tutto in ragione di parametri altimetrico e della pendenza. Con un ulteriore D.P.C.M. saranno definiti i criteri per l’individuazione, nel perimetro dei Comuni definiti montani, ai sensi del precedente D.P.C.M., dei Comuni che potranno fruire delle misure di sostegno previste dai capi III, IV e V.
 
Importante è evidenziare come la norma precisa che tale classificazione non ha alcun impatto e rilevanza ai fini rispettivamente delle misure previste nell’ambito della Pac e dell’esenzione Imu per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani prevista ai sensi dell’articolo 1, comma 758, lettera d), L. 160/2019, che continueranno a essere regolate dalle rispettive discipline di settore.
 
Venendo alle agevolazioni previste, la prima è introdotta con l’articolo 6, rubricato “Sanità di montagna”, che, con il preciso obiettivo di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un Comune montano, riconosce, a chi presterà servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna o svolgerà la funzione di medico di base, un credito d’imposta:
  • in caso di locazione un immobile a uso abitativo per fini di servizio nel medesimo Comune o in uno limitrofo, con cadenza annuale, pari al minor importo tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro;
  • in caso di acquisto di un immobile, sempre nel medesimo Comune o in uno limitrofo, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare annuale del finanziamento e 2.500 euro.
 
Tale credito, per espressa previsione, è riconosciuto a decorrere dal 2024 e fino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi inerenti il riordino dei crediti di imposta, come previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), L. 111/2023.
 
Attualmente per il credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione dei redditi, sono stanziati euro 20.000.000 annui.
 
Il credito, inoltre, non è cumulabile con l’ulteriore detrazione prevista per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni previste rispettivamente:
  1. dall’articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, con cui è prevista la possibilità di detrarre un importo pari al 19% degli oneri sostenuti per interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nel limite massimo di 4.000 euro;
  1. dall’articolo 16, Tuir che riconosce ai titolari di contratti di locazione per unità immobiliari utilizzate come abitazione principale una detrazione in misura “forfetaria”, in ragione del reddito complessivo. La detrazione, si ricorda concerne i contratti:
  • canone libero;
  • canone convenzionale;
  • stipulati dai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
  • stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro;
  • dall’articolo 18, D.D.L. montagna, ai sensi del quale, in alternativa alla detrazione prevista dal Tuir per gli interessi passivi assolti sui mutui, prevede, per il periodo d’imposta in cui è effettuato l’acquisto e per i 4 periodi d’imposta successivi, una detrazione pari:
a) al 100% degli interessi passivi, con un tetto massimo pari a 500 euro;
b) all’80% sulla quota che eccede il limite di 500 euro fino a 1.125 euro.
 
In questo caso, tuttavia, la detrazione è concessa a chi non ha ancora compiuto i 41anni nell’anno di stipulata dell’atto di acquisto e di accensione del mutuo; inoltre, il credito compete solo in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Identiche detrazioni sono previste, anche a favore di coloro che andranno a insegnare nelle c.d. scuole di montagna che l’articolo 7, comma 1, D.D.L. montagna definisce come quelle dell’infanzia, primaria, secondaria, di prima e secondo grado, ubicate nei Comuni considerati montani, ai sensi del Decreto di cui all’articolo 2. Si considerano tali anche quelle che hanno almeno un plesso in uno dei Comuni di cui sopra. Resta inteso che, in questo caso, fruiscono delle agevolazioni i soli insegnanti che eserciteranno in tale plesso.
 
Lo scorso 23.10.2023 il CdM ha licenziato la prima versione del DDL Montagna avente l’obiettivo di introdurre strumenti idonei, nel solco del dettato costituzionale di cui all’articolo 44, alla tutela e promozione delle zone montane.
 
A tal fine, il DDL demanda a un prossimo DPCM l’individuazione di tali zone, elencazione che, per espressa previsione normativa, non avrà alcun impatto sulle misure previste nell’ambito della PAC e per l’esenzione Imu per i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, di cui all’articolo 1, comma 758, lettera d), L. 160/2019, che continueranno a essere regolate dalle rispettive norme di settore.
 
Il Capo V è dedicato allo sviluppo economico, prevedendo l’introduzione del concetto di professioni della montagna con l’obiettivo di riconoscerle quali presidi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio sia materiale che immateriale.
Con l’articolo 16 viene prevista l’introduzione di un contributo sotto forma di credito di imposta, fino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi con cui, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 1), L. 111/2023 (c.d. legge delega per la riforma fiscale), verranno riordinati i crediti di imposta.
 
Il credito sarà riconosciuto alle piccole e microimprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, il cui titolare (o almeno uno degli esercenti) non abbia compiuto 41 anni alla data di entrata in vigore della legge e che, dopo il 1.1.2024, abbia intrapreso una nuova attività nei Comuni montani come individuati dall’articolo 2, comma 2, DDL in rassegna.
 
Il creditoutilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, viene riconosciuto in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%.
 
Il credito viene riconosciuto per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i 2 periodi d’imposta successivi.
 
Con un Decreto Mimit verranno determinati i criteri e le modalità di concessione del credito di imposta, nonché le modalità di controllo ed eventuale recupero del beneficio indebitamente fruito.
Anche dal punto di vista previdenziale viene introdotta un’agevolazione, con il preciso obiettivo di contrastare lo spopolamento e, al contempo, favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente.
 
Infatti, alle imprese che promuovono il lavoro agile, quale modalità ordinaria di esecuzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto:
  • per i primi 2 esercizi successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, che svolga stabilmente la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla L. 81/2017, in un Comune montano e stabilisca la propria abitazione principale e domicilio stabile nel medesimo Comune;
  • per il terzo e il quarto esercizio successivo, l’esonero contributivo è ridotto al 50% e;
  • per il quinto esercizio, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali si riduce al 20%.
Dall’esonero in parola sono espressamente esclusi premi e i contributi dovuti all’Inail e resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
 
Limitatamente agli agricoltori e ai silvicoltori, singoli e associati, nonché ai consorzi forestali e alle associazioni fondiarie, l’articolo 12 del DDL montagna, riconosce, infine, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% del valore degli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2026, nel caso in cui tali soggetti:
  • esercitino la propria attività nei Comuni montani ed;
  • effettuino investimenti tesi all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per l’ambiente e il clima (da determinarsi con un successivo Decreto Masaf), in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente.
Il credito d’imposta in rassegna non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap (se dovuta), e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir; inoltre, ne è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Infine, è previsto che non si rendono applicabili i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000.
 
Viene, infine, stabilito che i Comuni montani potranno assegnare i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a coltivatori diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all’articolo 230-bis cod. civ., nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà sempreché tali lavori siano di importo inferiore a quello previsto ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei contratti pubblici), a prescindere dalla circostanza che l’impresa sia iscritta in uno degli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali, di cui all’articolo 10, comma 2, D.Lgs. 34/2018.
 

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