Il CdM dello scorso 23.10.2023 ha licenziato la prima versione del
D.D.L. disciplinante il riconoscimento e la promozione delle
zone montane, espressamente previsto dall’articolo 44, comma 2, Costituzione, ai sensi
del quale “La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
L’obiettivo è quello di promuovere le zone montane per una
loro crescita (in ragione dell’importanza strategica), ai fini della tutela
e della valorizzazione, tra l’altro, dell’ambiente, della
biodiversità, degli ecosistemi, delle risorse naturali e del turismo.
Ancora di prima di verificare quali saranno le agevolazioni previste, è
necessario comprendere come sarà delimitato il perimetro territoriale;
in altri termini, occorre capire quali sono i criteri con cui un Comune
viene considerato montano.
A tal fine, soccorre l’articolo 2 del D.D.L. in commento che demanda a un
D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge, l’individuazione
dei criteri per la classificazione dei Comuni montani che
costituiscono le zone montane, il tutto in ragione di parametri
altimetrico e della pendenza. Con un ulteriore D.P.C.M. saranno definiti i
criteri per l’individuazione, nel perimetro dei Comuni definiti montani, ai
sensi del precedente D.P.C.M., dei Comuni che potranno fruire delle
misure di sostegno previste dai capi III, IV e V.
Importante è evidenziare come la norma precisa che tale
classificazione non ha alcun impatto e rilevanza ai fini rispettivamente
delle misure previste nell’ambito della Pac e dell’esenzione Imu per i terreni
agricoli ubicati nei comuni montani prevista ai sensi dell’articolo 1,
comma 758, lettera d), L. 160/2019, che continueranno a essere regolate dalle
rispettive discipline di settore.
Venendo alle agevolazioni previste, la prima è introdotta con l’articolo 6,
rubricato “Sanità di montagna”, che, con il preciso obiettivo di
contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in un Comune
montano, riconosce, a chi presterà servizio in strutture
sanitarie e socio-sanitarie di montagna o svolgerà la funzione di
medico di base, un credito d’imposta:- in caso
di locazione un immobile a uso abitativo per fini di
servizio nel medesimo Comune o in uno limitrofo, con cadenza annuale, pari
al minor importo tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro;
- in caso
di acquisto di un immobile, sempre nel medesimo Comune o in uno limitrofo,
con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario,
sempre in misura pari al minor importo tra il 60% dell’ammontare
annuale del finanziamento e 2.500 euro.
Tale credito, per espressa previsione, è riconosciuto a decorrere dal 2024
e fino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi inerenti il
riordino dei crediti di imposta, come previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), n. 1), L. 111/2023.
Attualmente per il credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione dei
redditi, sono stanziati euro 20.000.000 annui.
Il credito, inoltre, non è cumulabile con l’ulteriore detrazione
prevista per l’acquisto e la ristrutturazione di abitazioni previste
rispettivamente:- dall’articolo 15, comma 1, lettera b), Tuir, con cui è prevista la possibilità
di detrarre un importo pari al 19% degli oneri sostenuti per interessi
passivi, e relativi oneri accessori, nonché quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione pagati in dipendenza di
mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, nel limite
massimo di 4.000 euro;
- dall’articolo 16, Tuir che riconosce ai titolari di contratti di locazione per unità
immobiliari utilizzate come abitazione principale una
detrazione in misura “forfetaria”, in ragione del reddito
complessivo. La detrazione, si ricorda concerne i contratti:
- stipulati
dai giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni;
- stipulati
dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti
per motivi di lavoro;
- dall’articolo
18, D.D.L. montagna, ai sensi del quale, in alternativa alla detrazione
prevista dal Tuir per gli interessi passivi assolti sui mutui, prevede,
per il periodo d’imposta in cui è effettuato l’acquisto e per i 4 periodi
d’imposta successivi, una detrazione pari:
a) al 100% degli interessi passivi, con un tetto massimo pari a 500
euro;
b) all’80% sulla quota che eccede il limite di 500 euro fino a
1.125 euro.
In questo caso, tuttavia, la detrazione è concessa a chi non ha
ancora compiuto i 41anni nell’anno di stipulata dell’atto di acquisto e
di accensione del mutuo; inoltre, il credito compete solo in caso di
acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9.
Identiche detrazioni sono previste, anche a favore di coloro che andranno
a insegnare nelle c.d. scuole di montagna che l’articolo 7, comma 1,
D.D.L. montagna definisce come quelle dell’infanzia, primaria, secondaria, di
prima e secondo grado, ubicate nei Comuni considerati montani, ai
sensi del Decreto di cui all’articolo 2. Si considerano tali anche quelle che
hanno almeno un plesso in uno dei Comuni di cui sopra. Resta inteso che, in
questo caso, fruiscono delle agevolazioni i soli insegnanti che eserciteranno
in tale plesso.
Lo scorso 23.10.2023 il CdM ha
licenziato la prima versione del DDL Montagna avente l’obiettivo
di introdurre strumenti idonei, nel solco del dettato costituzionale di cui
all’articolo 44, alla tutela e promozione delle zone montane.
A tal fine, il DDL demanda a un prossimo DPCM l’individuazione di
tali zone,
elencazione che, per espressa previsione normativa, non avrà
alcun impatto sulle
misure previste nell’ambito della PAC e per l’esenzione Imu per
i terreni agricoli ubicati nei comuni montani, di cui all’articolo 1,
comma 758, lettera d), L. 160/2019, che
continueranno a essere regolate dalle rispettive norme di settore.
Il Capo V è dedicato allo sviluppo economico,
prevedendo l’introduzione del concetto di professioni della montagna con
l’obiettivo di riconoscerle quali presidi per la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio sia materiale che immateriale.
Con l’articolo 16 viene prevista
l’introduzione di un contributo sotto forma di credito di imposta,
fino all’entrata in vigore dei Decreti Legislativi con cui, in ossequio a
quanto previsto dall’articolo 5,
comma 1, lettera a), n. 1), L. 111/2023 (c.d.
legge delega per la riforma fiscale), verranno riordinati i crediti di imposta.
Il credito sarà riconosciuto alle piccole e microimprese,
come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE, il cui titolare (o
almeno uno degli esercenti) non abbia compiuto 41 anni alla
data di entrata in vigore della legge e che, dopo il 1.1.2024, abbia intrapreso
una nuova
attività nei Comuni montani come individuati dall’articolo
2, comma 2, DDL in rassegna.
Il credito, utilizzabile esclusivamente
in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17,
D.Lgs. 241/1997, viene riconosciuto in misura pari
alla differenza tra
l’imposta calcolata
applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività nei Comuni montani, determinato nei modi ordinari e fino
a concorrenza dell’importo di 100.000 euro, e l’imposta calcolata applicando al medesimo reddito l’aliquota del 15%.
Il credito viene riconosciuto per il
periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e
per i
2 periodi d’imposta successivi.
Con un Decreto Mimit verranno
determinati i criteri e le modalità di concessione del
credito di imposta, nonché le modalità di controllo ed eventuale recupero del
beneficio indebitamente fruito.
Anche dal punto di vista previdenziale viene
introdotta un’agevolazione, con il preciso obiettivo di contrastare
lo spopolamento e,
al contempo, favorire l’integrazione economica e
sociale della popolazione residente.
Infatti, alle imprese che
promuovono il lavoro agile, quale modalità ordinaria di
esecuzione della prestazione lavorativa, è riconosciuto:- per
i primi 2
esercizi successivi a quello in corso alla data di
entrata in vigore della legge, l’esonero totale dal
versamento dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro per ogni lavoratore con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato,
o a tempo determinato di
durata non
inferiore a 12 mesi, che svolga stabilmente la prestazione
lavorativa in modalità di lavoro agile di cui alla L. 81/2017, in un
Comune montano e stabilisca la propria abitazione principale e domicilio
stabile nel medesimo Comune;
- per
il terzo e
il quarto
esercizio successivo, l’esonero contributivo è
ridotto al 50% e;
- per
il quinto esercizio,
l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali si riduce al 20%.
Dall’esonero in parola sono
espressamente esclusi i premi e i contributi dovuti
all’Inail e
resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Limitatamente agli agricoltori e
ai silvicoltori,
singoli e associati, nonché ai consorzi forestali e alle associazioni
fondiarie, l’articolo
12 del DDL montagna, riconosce, infine, un contributo,
sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 10% del valore
degli investimenti effettuati dall’1.1.2024 al 31.12.2026, nel caso in cui tali
soggetti:- esercitino
la propria attività nei Comuni montani ed;
- effettuino investimenti tesi
all’ottenimento di servizi ecosistemici e ambientali benefici per
l’ambiente e il clima (da determinarsi con un successivo Decreto Masaf),
in coerenza con la normativa nazionale ed europea vigente.
Il credito d’imposta in rassegna non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e Irap (se dovuta), e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir; inoltre, ne è prevista la cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile solo in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Infine, è previsto che non si rendono applicabili i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e di cui all’articolo 34, L. 388/2000.
Viene, infine, stabilito che i Comuni montani potranno assegnare i lavori pubblici di sistemazione e
di manutenzione del territorio montano, inclusa la rete sentieristica,
di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle
avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, a coltivatori
diretti, singoli o associati, consorzi forestali e associazioni
fondiarie, che conducono aziende agricole e gestori di rifugi con impiego esclusivo del lavoro proprio e
dei familiari di
cui all’articolo 230-bis
cod. civ., nonché di macchine e
attrezzature di loro proprietà sempreché tali lavori siano
di importo
inferiore a quello previsto ai sensi dell’articolo 14,
D.Lgs. 36/2023 (c.d. Codice dei
contratti pubblici), a prescindere dalla circostanza che
l’impresa sia iscritta in uno degli albi regionali delle imprese che
eseguono lavori o forniscono servizi forestali, di cui all’articolo 10,
comma 2, D.Lgs. 34/2018.
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