AGGIORNATO
ALL'AUTORIZZAZIONE UE DEL 31 OTTOBRE 2023.
Analizziamo nel dettaglio quali sono gli incentivi all'assunzione per i datori di lavoro che assumono percettori di NASpI e reddito di cittadinanza.
Assunzione di percettori della
NASpI
La legge
Fornero prevede stabilmente (articolo 2, comma 10-bis, della legge n. 92 del
2012, come modificato dal D.Lgs. n. 150 del 2015) un beneficio
economico per i datori di lavoro che assumono a, tempo pieno e indeterminato,
soggetti privi di occupazione e beneficiari della NASpI.
Cosa è la NASpI e a chi spetta La Nuova
Assicurazione Sociale per l'Impiego o NASpI è una
indennità mensile di disoccupazione, erogata su domanda del lavoratore
interessato da eventi di disoccupazione involontaria (salvo specifiche
eccezioni). L'indennità è erogata ai
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso
involontariamente l'occupazione, compresi gli apprendisti, i soci lavoratori
di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le stesse cooperative,
il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a
tempo determinato delle pubbliche amministrazioni e, dal 1° gennaio 2022,
anche gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative
e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti
agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui
alla legge n. 240 del 1984. |
L'assunzione
può essere agevolata se:
1) riguarda
soggetti che già percepiscono la NASpI oppure soggetti che non l’abbiano ancora
percepita ma ne hanno titolo e hanno presentato domanda di concessione della
prestazione all'INPS;
2)
interessa lavoratori che non siano stati licenziati, nei 6 mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o diverso settore di
attività che, al momento del licenziamento, presenta assetti
proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume,
ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'assenza di tale condizione ostativa deve essere dichiarata dall'impresa che
assume, sotto la propria responsabilità, all'atto della richiesta di
avviamento;
3) se
si assume, non essendovi obbligati, il soggetto a tempo pieno e
indeterminato o se viene trasformato a tempo pieno e indeterminato un rapporto
a termine già instaurato con un lavoratore titolare di NASpI la cui
corresponsione è sospesa d'ufficio in conseguenza della occupazione a tempo
determinato (articolo 2, c. 15 della legge n. 92/2012).
NOTA BENE: Possono accedere all'agevolazione tutti i datori di lavoro,
comprese le cooperative che instaurano con soci lavoratori un rapporto
di lavoro in forma subordinata, nonché le imprese di somministrazione
di lavoro con riferimento ai lavoratori assunti a scopo di
somministrazione.
Al datore di
lavoro è riconosciuto un contributo economico mensile pari al 50%
dell'importo dell'indennità NASpI residua spettante al lavoratore se
non fosse stato assunto.
Il contributo spetta solamente per
i periodi di effettiva erogazione della retribuzione al lavoratore. Sono
considerate retribuite anche le giornate con emolumenti ridotti.
Il contributo
mensile è riconosciuto in misura intera se il lavoratore è stato retribuito per
tutto il mese.
ATTENZIONE: L'INPS ha chiarito che, in caso di giornate non retribuite (per
eventi quali, ad es., astensione dal lavoro per sciopero, malattia, maternità,
ecc.), il contributo mensile va diviso per i giorni di calendario del mese da
considerare e il quoziente così ottenuto, moltiplicato per il numero di
giornate non retribuite, dovrà essere detratto dal contributo riferito allo
stesso mese.
L’importo
spettante al datore di lavoro sotto forma di contributo:
- non potrà
comunque essere superiore all'importo della retribuzione erogata al
lavoratore interessato nel corrispondente mese dell'anno, considerando
anche le eventuali competenze ultramensili calcolate pro quota;
- non può
comunque superare la durata dell'indennità NASpI che sarebbe ancora
spettata al lavoratore che viene assunto;
- cessa in
ogni caso dalla data in cui il lavoratore raggiunge i requisiti per il
pensionamento di vecchiaia o anticipato.
La concessione
del beneficio è subordinata alla disciplina comunitaria degli aiuti de
minimis anche in caso di accesso all’incentivo per trasformazione a
tempo pieno e indeterminato di un precedente rapporto a termine già instaurato
con un soggetto titolare di indennità NASpI e nelle ipotesi di
somministrazione. In quest'ultimo caso i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de
minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore.
Il beneficio è
concesso nel rispetto dei principi generali in materia di agevolazioni
stabiliti dalla legge n. 92/2012 nonché alle condizioni di regolarità
contributiva e delle altre condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175
della legge n. 296/2006.
Assunzione di beneficiari del
reddito di cittadinanza
Un'altra
strada percorribile interessa le aziende e i professionisti che
assumono beneficiari del
reddito di cittadinanza. Solo, per il 2023, la scelta spazia
tra due incentivi contributivi:
- uno strutturale (con
i limiti temporali di cui si dirà in seguito), previsto dall'articolo 8
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dalla legge di Bilancio
2022 (articolo 1, comma 74, lettera g), legge 30 dicembre 2021, n. 234);
- l'altro sperimentale, valido
solo per le nuove assunzioni effettuate nel 2023 e introdotto
dall'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 29
dicembre 2022, n. 197, commi 294, 295, 296 e 299).
Esonero contributivo strutturale
Il datore di
lavoro privato che opta per l'incentivo contributivo strutturale:
- è tenuto
ad assumere a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato
o mediante contratto di apprendistato, soggetti beneficiari di Rdc (l'assunzione
è consentita anche a scopo di somministrazione);
- può
ottenere il riconoscimento dell'esonero al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali sgravabili a proprio carico e a carico del
lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL;
- ha
diritto ad un esonero contributivo calcolato dall'INPS secondo specifici
criteri e su domanda da presentare con modulo di richiesta online “SRDC –
Sgravio Reddito di Cittadinanza”, disponibile sul Portale delle
agevolazioni (ex DiResCo);
- deve
conseguire un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti a tempo
indeterminato secondo i criteri fissati dall’articolo 31, comma 1, lettera
f), del D.lgs. n. 150/2015. Tale incremento deve realizzarsi al momento
dell’assunzione e deve essere mantenuto per ogni singolo mese di fruizione
dell’agevolazione;
- è tenuto
a rispettare gli altri principi generali di fruizione degli incentivi
stabiliti dall’articolo 31 del D.lgs. n. 150/2015, essere in regola con
gli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC) e con le altre
condizioni fissate dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
- essere in
regola con gli obblighi di assunzione di disabili previsti dall’articolo 3
della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l’ipotesi di assunzione di
beneficiario di Rdc iscritto alle apposite liste;
- può
fruire dell’agevolazione nei limiti degli importi de minimis.
L’esonero è
riconosciuto anche in favore delle agenzie per il lavoro.
L'esonero spetta a tutti i datori di lavoro privati (ivi compresi gli enti
pubblici economici e gli altri enti indicati dall'INPS nella circolare n. 104
del 19 luglio 2019), imprenditori e non
imprenditori (associazioni culturali, politiche o sindacali,
associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.), compresi i datori di lavoro del settore agricolo ed
esclusi i datori di lavoro domestico.
Come viene calcolata
l'agevolazione spettante Importo dell'incentivo In relazione alla normativa
nazionale, la misura dell'agevolazione spettante al datore di lavoro viene
calcolata dall'INPS nel limite dell’importo mensile del Reddito di
cittadinanza spettante al lavoratore all’atto dell’assunzione e nel rispetto
del massimale mensile di 780 euro. Tale ammontare va decurtato
del 20%, da riconoscere all’agenzia per il lavoro, nelle ipotesi in cui
un lavoratore venga assunto a seguito dell'attività di intermediazione delle
agenzie per il lavoro, autorizzate dall’ANPAL. Se l'assunzione del beneficiario
del Rdc riguarda un’attività lavorativa coerente con il percorso formativo
svolto presso un ente di formazione accreditato, il datore di lavoro potrà
fruire dell'agevolazione nel rispetto del tetto mensile di 390 euro (all'ente
di formazione accreditato sarà attribuita, sempre in forma di sgravio
contributivo, l'altra metà dell'incentivo). In caso di assunzione di
più componenti del medesimo nucleo familiare beneficiario del reddito di
cittadinanza, è possibile riconoscere lo sgravio purché, a seguito della
prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc. In relazione alla normativa
comunitaria, l’INPS provvede al riconoscimento dell’intero importo
dell’agevolazione eventualmente spettante solo dopo aver accertato che il
datore di lavoro non abbia superato i limiti di aiuti previsti
dalle normative europee. L’importo dell’incentivo
riconosciuto costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà
essere fruita nelle denunce contributive. Spetta al datore di lavoro,
eventualmente, riparametrare l’incentivo spettante in base ai contributi
effettivamente dovuti. Durata dell'incentivo La durata dell’incentivo varia in
funzione del periodo di fruizione del Rdc già goduto dal lavoratore assunto
ed è pari alla differenza il periodo massimo di erogazione del Rdc (18
mensilità fino al 31 dicembre 2022 e 7 mensilità per il 2023) e le mensilità
già godute dal beneficiario del Rdc, con un minimo pari a 5
mensilità. Se il Rdc deriva dal rinnovo
della misura, la durata dell’incentivo è stabilita nella misura fissa di 5
mensilità. Se l'assunzione consegue ad un percorso formativo, svolto a cura
di un ente accreditato, la durata minima dell'incentivo è pari a 6 mensilità. Considerando le novità della
legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 313 a 321, legge 29 dicembre
2022, n. 197), al riguardo si attendono aggiornamenti dall'INPS. |
Da ultimo occorre evidenziare che la legge di Bilancio ha disposto
l'abrogazione delle norme istitutive del reddito di cittadinanza e
dell'incentivo in parola dal 1° gennaio 2024 .
Esonero contributivo alternativo
per il 2023
Alternativamente
all'esonero strutturale, il datore di lavoro privato può scegliere di
fruire di un nuovo incentivo contributivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 294, 295, 296 e
299, legge 29 dicembre 2022, n. 197) per le assunzioni effettuate dal 1°
gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.
L'esonero
contributivo:
- è
riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato o che trasformano contratti a
termine in contratti a tempo indeterminato;
- comporta
lo sgravio totale dal versamento dei complessivi contributi
previdenziali sgravabili a carico dei datori di lavoro, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL nonchè dei contributi
previdenziali a carico del lavoratore.
L'esonero non
si applica ai rapporti di lavoro domestico.
La durata dello sgravio è di
massimo 12 mesi e l'importo massino riconoscibile è pari a 8.000 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile.
ATTENZIONE: L'incentivo è fruibile su autorizzazione della
Commissione europea, pervenuta il 31 ottobre 2023 con la decisione
C(2023) 7480 final (comunicato stampa del Ministero del Lavoro del 3 novembre
2023). Gli aiuti non devono superare i 250.000 euro per azienda nel settore
agricolo, i 300.000 euro per azienda nei settori della pesca e
dell'acquacoltura e i 2 milioni di euro per azienda in tutti gli altri settori
e deve essere concesso entro il 31 dicembre 2023. Si attendono ora
le istruzioni dell'INPS.
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