Passa ai contenuti principali

Maxi-deduzione del costo del personale di nuova assunzione a tempo indeterminato

La L. 111/2023 (Legge delega di riforma fiscale) prevede una revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti nell’ambito della quale i decreti di attuazione, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. a), L. 111/2023, dovranno prevedere una “[…] riduzione dell’aliquota dell’IRES nel caso in cui sia impiegata in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d’imposta successivi alla sua produzione”. Al contempo, l’articolo 9, comma 1, lett. g), L. 111/2023, prevede che debba essere attuata una revisione e una razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese e i meccanismi di determinazione e fruizione degli stessi, tenendo altresì conto della direttiva sulla cd. “Global minimum tax”.



In parziale attuazione dei predetti principi e criteri direttivi, lo “Schema di decreto legislativo recante attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” (licenziato dal Consiglio dei Ministri e sottoposto a parere parlamentare nel termine di 60 giorni) prevede, da un lato, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di determinate nuove assunzioni e, dall’altro, l’abrogazione dell’Ace. In particolare, l’articolo 4, comma 1, dello schema di decreto prevede che, “Per il [Ndr, solo] periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, in attesa della completa attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera a) della legge 14 agosto 2023, n. 111 e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioniil costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi del comma 3 e nel rispetto delle ulteriori disposizioni di cui al presente articolo. L’agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni. L’agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa”.

Un primo aspetto interessante riguarda il perimetro di applicazione dell’agevolazione; benché, infatti, la delega abbia previsto l’introduzione di tale misura, nell’ambito della revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti, la norma prevedrebbe la sua applicazione, più in generale, a tutti i titolari di reddito d’impresa (società di capitali, ma anche società di persone e imprese individuali), nonché agli esercenti arti e professioni.

Quanto alla determinazione del costo riferibile all’incremento occupazionale sul quale applicare la maggiorazione, l’articolo 4, comma 3, dello schema di decreto prevede che lo stesso […] è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9), del codice civile rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023”.

Vi sono, poi, una serie di altre condizioni da rispettare, al fine di poter fruire della maggiorazione:

  • gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente;
  • nessun costo è agevolabile, quale incremento occupazionale, nel caso in cui, alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023.

Occorre, in altri termini, che si registri anche un incremento del numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato (rispetto al periodo d’imposta precedente) e che tale circostanza non determini una diminuzione complessiva del numero di lavoratori, compresi quelli assunti a tempo determinato. Non sarà maggiorata, quindi, la deduzione dell’incremento dei costi imputati nella voce B9) del conto economico per effetto dell’aumento degli stipendi, qualora questo non sia anche accompagnato da un incremento (per “teste”) della complessiva forza lavoro. Inoltre, con evidenti finalità anti-elusione, viene previsto che “L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto”. In altre parole, l’incremento della forza lavoro non potrà derivare da “passaggi” di lavoratori intervenuti infragruppo.

Per alcune categorie di lavoratori (meritevoli di maggiore tutela), come definiti nell’allegato 1 dello schema di decreto, saranno previsti, inoltre, coefficienti di maggiorazione del costo riferibile all’incremento occupazionale sul quale applicare la “maxi-deduzione”.

Occorre rilevare che, oltre a essere stata rinviata la previsione di una riduzione dell’aliquota Ires, l’introduzione della maxi-deduzione risulta attualmente prevista (verosimilmente per ragioni di coperture finanziarie) per il solo periodo d’imposta 2024, a fronte, però, di una “definitiva” abrogazione dell’Ace, con l’effetto che, chi non riuscisse a godere del beneficio per i nuovi assunti a tempo indeterminato (anche in ragione delle stringenti condizioni da rispettare) sarebbe comunque gravato da un incremento di prelievo commisurato al venir meno dell’agevolazione Ace. Inoltre, non essendo state adottate misure per contrastare il cd. “effetto annuncio”, potrebbe anche accadere che taluni, al fine di massimizzare l’eventuale futura fruizione dell’agevolazione, decidano di rimandare assunzioni già programmate, quantomeno sino a quando il quadro normativo non fosse pienamente chiaro e definito. In casi analoghi, per esempio, nell’ambito del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, proprio per contrastare il cd. “effetto annuncio” era stato indicato, quale termine a decorrere dal quale avrebbero esplicato effetto le nuove percentuali e i nuovi massimali, quello di diffusione del disegno di legge di bilancio contenente le modifiche, a prescindere dall’entrata in vigore della norma agevolativa.

Commenti

Post popolari in questo blog

Elenco codice destinatario univoco per la Fatturazione elettronica SDI

  Provider Codice Destinatario Aruba KRRH6B9 Wolters Kluwer  Fattura Smart WKI W7YVJK9 Fattura PA  by  Passepartout 5RUO82D Fatture in Cloud  by  TeamSystem M5UXCR1 Zucchetti SUBM70N Register PZIJH2V Agyo KUPCRMI ARXivar A4707H7 WebClient T04ZHR3 Sistemi USAL8PV Buffetti BA6ET11 CGN  by  RDV Network SU9YNJA Bluenext X2PH38J SEAC P62QHVQ FatturaOnClick.it WY7PJ6K ARCHIVIA.ONLINE WP7SE2Q Datev Koinos T9K4ZHO Var Group M5ITOJA Credemtel  (gruppo Banca Credem) MZO2A0U Infocert XL13LG4 SataNet SA0PL6Q Fattura24 SZLUBAI FattureGB QULXG4S FtPA 6EWHWLT Digithera URSWIEX Ksg TRS3OH9 DocEasy J6URRTW Metodo W4KYJ8V QuickMastro KJSRCTG Fattura Elettronica APP N92GLON Archivium srl 3ZJY534 IDOCTORS NKNH5UQ Extreme software E2VWRNU Arthur   Informatica G4AI1U8 Danisoft G1XGCBG MySond H348Q01 OLSA Informatica XIT6IP5 Unimatica E06UCUD Mustweb Srl P4IUPYH Mustweb srl 2LCMINU Coldiretti 5W4A8J1 Tech Edge 0G6TBBX Cia 6RB0OU9 Consorzio CIAT AU7YEU4 Alto Trevigiano Servizi C1QQYZR EdiSoftware Srl EH1R83N

SCHEDA CARBURANTE E MODELLO PDF

SCHEDA CARBURANTI MODELLO DA UTILIZZARE PER I RIFORNIMENTI DEGLI AUTOMEZZI AZIENDALI E PROFESSIONALI Modello in PDF Come si sa, la scheda carburante , regolamentata dall’art. 1 del D.P.R. 444/1977,  è nata quale documento fiscale sostitutivo della fattura e deve essere completa di alcuni dati obbligatori per legge, necessari per usufruire della detraibilità dell’IVA e della deducibilità del costo. La scheda carburante deve essere utilizzata per gli acquisti di carburanti per autotrazione, effettuati in impianti stradali di distribuzione da parte dei soggetti IVA nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non può essere utilizzata in caso di acquisti  effettuati al di fuori degli impianti stradali di distribuzione o in caso di acquisto di carburante non destinato all’autotrazione e per le vendite di carburante effettuate dagli esercenti degli impianti stradali a Stato, Enti pubblici, Enti ospedalieri, Enti di assistenza, Università: in questi casi è obbligato

Aprire un'attività di RISTORAZIONE AMBULANTE

Somministrazione in forma itinerante Chi decide di aprire un ristorante mobile il vantaggio è quello di poter soddisfare al momento l'appetito del cliente, posizionandosi nelle zone di grande passaggio agli orari giusti : vicino a uffici, scuole, centri sportivi, luoghi di attrazione turistica e in occasione di manifestazioni. Il mercato della ristorazione veloce è in piena espansione e scegliendo di acquistare un autonegozio usato si può ridurre l'investimento iniziale . La somministrazione in forma itinerante è esercitata con autorizzazione comunale per il commercio su aree pubbliche di alimentari. INDICAZIONI NORMATIVA R.E.A. NAZIONALE: Documentazione che dimostra l'esercizio dell'attività ai fini della denuncia/domanda REA/Registro imprese:  Ente competente per l'istruttoria:  Autorizzazione all'esercizio di vendita sulle aree pubb