Il lavoratore ha diritto di chiedere un' anticipazione del trattamento di fine rapporto (Tfr) in presenza delle condizioni previste dall'art. 2120 del codice civile: - deve avere un'anzianità di servizio di almeno 8 anni; - l'importo richiesto non può superare il 70% del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della domanda. - La richiesta deve essere poi giustificata da una delle seguenti causali: acquisto della prima casa per sè o per i figli e per spese sanitarie . La legge 53/2000 all'art. 7 c. 8 prevede nuove ipotesi di ammissibilità all'anticipazione del Tfr per i lavoratori subordinati del settore privato. Tale anticipo può essere concesso anche ai fini delle spese che il richiedente deve sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e formativi introdotti e disciplinati dalla legge. Si ricorda, inoltre, l’importante sentenza della Corte Costituzionale 1