Con Circolare 29 aprile2014, n. 72265 (e allegato ), il MISE ha fornito chiarimenti in merito ai poteri di accertamento e poteri sanzionatori in caso di omessa convocazione, nei termini previsti, dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio (art. 2631 c.c.). In particolare è stato precisato che il potere di irrogare la relativa sanzione pecuniaria (da euro 1.032,00 a euro 6.197,00) applicabile agli amministratori e ai sindaci delle società, è attribuito alle Camere di commercio . Il caso invece di mancata predisposizione del progetto di bilancio non consente di convocare l’assemblea per provvedere all’approvazione di un documento di fatto inesistente. Tale situazione viene contemplata dall’art. 2631 c.c., che sanziona in via amministrativa al comma 1: “Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti …” punendoli “… con la sanzione