Con riguardo agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari il superbonus del 110% spetta sulle spese sostenute entro il 30.6.2022 a prescindere dal soddisfacimento della condizione del completamento di almeno il 30% dei lavori entro il 30.9.2022, mentre per le spese sostenute tra l’1.7.2022 e il 30.9.2023 relativamente a interventi avviati anche dopo il 30.6.2022, purché completati almeno per il 30% alla data del 30.9.2022 . Dal 1° ottobre 2023 si passa, invece, alle agevolazioni edilizie “ordinarie” salvo proroghe al momento soltanto allo studio del MEF. La disciplina in argomento è stata oggetto di numerosi interventi da parte del legislatore. Ante D.L. n. 176/2022 , si ricorda che il comma 8-bis dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 stabiliva che “ Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9 , lett. b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute