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Visualizzazione dei post da febbraio, 2013

Vendite su portali online come attività d’impresa

In relazione al numero e alla frequenza delle transazioni, l’Agenzia (con giurisprudenza concorde) potrebbe ricostruire il reddito d’impresa Ogni soggetto può avvalersi dei servizi offerti dai portali web per mezzo dei quali è possibile acquistare e vendere prodotti online . La diffusione di tali pratiche non è passata indifferente all’Agenzia delle Entrate in considerazione della semplicità delle procedure di scambio e dell’elevato numero di transazioni che è possibile concludere. Premesso , in linea generale , che i proventi di tali vendite online sono rilevanti ai fini fiscali , gli stessi possono essere considerati dal punto di vista reddituale come redditi d’impresa o redditi diversi . Di seguito si delineano i tratti principali di tali tipologie reddituali.   In linea generale, ai sensi dell’art. 55 del TUIR, sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali , per tale intendendosi l’esercizio per professione abituale , ancorché

Auto aziendali 2013

Cambiano ancora una volta le regole inerenti la deducibilità delle spese relative alle auto aziendali. Dopo che già la Riforma del Lavoro aveva imposto una riduzione della quota deducibile dal 40% al 27,5%, la Legge di Stabilità ha previsto una ulteriore riduzione della deducibilità al 20% . Quali sono le principali novità? Riepiloghiamole in uno schema riassuntivo. Si tratta di novità che influiscono sulla gestione del parco auto aziendale, poiché coinvolgono tutte le spese che ruotano intorno alle quattro ruote: carburanti e lubrificanti, costi di manutenzione e riparazione, assicurazione, bollo auto, ecc. I riflessi, nemmeno a dirlo, incidono in modo negativo e pesante sui conti delle imprese e dei professionisti, aggravandone il carico fiscale. La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di Stabilità) riduce infatti dal 40% al 20% la percentuale di deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, delle spese e degli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli utilizz

Cessione di terreno agricolo

Se vendo un piccolo terreno agricolo del valore di circa 6.000 euro, il ricavo fa cumulo con gli altri redditi? Oppure come viene tassato?   Le cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli posseduti al di fuori dell’ambito dell’attività d’impresa, di arti o professioni, generano plusvalenze imponibili se acquistati da non più di cinque anni (fanno eccezione le plusvalenze derivanti dalla cessione di terreni non edificabili acquisiti per successione, che sono escluse dalla tassazione indipendentemente dalla data di acquisizione). Tali plusvalenze sono determinate come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo di acquisto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene, e concorrono a formare il reddito complessivo del cedente nell’anno in cui è percepito il corrispettivo. In alternativa, è possibile optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 20%, rendendo a tal fine un’espressa richiesta al notaio, che andrà riportata nell’atto di compravendita. ris

730 e UNICO: Detrazione per spese scolastiche e di istruzione in dichiarazione dei redditi

La detrazione delle spese o rette scolastiche, universitarie , di istruzione e corsi di specializzazione , asili nido, scuole materne, canoni di locazione per studenti fuori sede nella dichiarazione dei redditi del modello 730 o nel modello Unico. Quali spese? Spese per Asili nido Sono deducibili le spese sostenuti per la frequentazione ed il pagamento delle rette mensili degli asili nido sia pubblici sia privati ma nel limite di 632 euro annue per figlio. L’importo detraibile è pari al 19% di 632 quindi 120 euro massimo, per mezzo della copia delle spese effettuate o tramite bonifico o tramite ricevuta fiscale dell’asilo. Scuola secondaria ed universitaria Secondo l' agenzia delle entrate le spese di istruzione che godono della detrazione sono quelle dirette all’istruzione secondaria e universitaria oltre che eventuali scuole di specializzazione post universitaria o perfezionamento o corso di formazione avanzata e anche i master (part time e full time, ma a patto che s

Inerenza dei costi e delle spese: se non a prima vista spetta al contribuente provarla

Quando si tratta di spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito d’impresa, nessuna dimostrazione è dovuta SINTESI : In applicazione del principio desumibile dall'articolo 2697 c.c., spetta al contribuente dare la prova dell'inerenza dei costi e della loro riconducibilità all'ordinario esercizio dell'attività d'impresa, dovendosi ritenere inerente ciò che - sul piano dei costi e delle spese - appartiene alla sfera dell'impresa , in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto, (cfr. Cassazione n. 26851/09 e n. 18930/11). Il concetto di inerenza è, invero, nozione di origine economica, legata all'idea del reddito come entità calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione, che, nel campo fiscale, si traduce in un risparmio di imposta e in relazione alla cui sussistenza, ove si abbia riguardo a spese intrinsecamente necessarie alla produzione del reddito

Il giudice condanna il redditometro

Sentenza ordina all'Agenzia delle entrate di non usarlo. «Decreto del ministero Economia nullo e incostituzionale» MILANO - Appena nato alla vigilia di Natale, il redditometro rischia già di morire in culla: giudiziaria. Perché determina «la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire autonomamente il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto all'invadenza del potere esecutivo, senza dover dare spiegazioni e subire intrusioni su aspetti anche delicatissimi della propria vita privata, quali la spesa farmaceutica, l'educazione e mantenimento della prole, la propria vita sessuale». [ continua]

IVA al 10% o al 4%? Ristrutturazione, manutenzione o costruzione

Per chi sta per iniziare lavori di ristrutturazione edilizia su immobili residenziali, oltre alla detrazione in vigore, esiste anche l’IVA agevolata del 4% e del 10%, vediamo di capire insieme quando si può usufruire della prima o della seconda.  Nelle fatturazioni per le prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria su immobili residenziali, è previsto il regime agevolato dell’Iva ridotta al 10% . Attenzione, però, non si può applicare l’Iva agevolata al 10% ai beni e materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, o a quelli acquistati direttamente dal proprietario della casa (committente). In questo caso si dovrà applicare l’Iva ordinaria. I beni e i materiali, infatti, hanno aliquota Iva ridotta solo nel caso in cui la fornitura dei materiali sia all’interno del contratto d’appalto, ma nel caso l’impresa fornisca beni di valore significativo (individuati dal decreto 29/12/1999, vale a dire ascensori e

L’Iva sugli interventi di riqualificazione energetica

Per un intervento di riqualificazione energetica nella mia abitazione, quale aliquota Iva deve essere applicata? Per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, che danno diritto alla detrazione del 55% , non sono previste particolari disposizioni in merito all’aliquota Iva da applicare. Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere per la loro realizzazione scontano l’imposta Iva in base alle aliquote previste per gli interventi di recupero del patrimonio immobiliare. Dal momento che i lavori finalizzati al risparmio energetico costituiscono manutenzione straordinaria , gli stessi usufruiscono dell’aliquota agevolata del 10% sull’intera prestazione, a meno che nell’ambito dell’intervento vengano forniti “beni significativi” (ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza) il cui valore supera il

Modifica aliquote 2013 della Gestione Separata INPS

Con la Circolare n. 27 l’INPS ha comunicato la variazione delle aliquote contributive per il 2013. Per i contribuenti iscritti alla Gestione separata che sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, l’aliquota contributiva della Gestione Separata INPS per l’anno 2013 è aumentata al 20%. Per gli altri iscritti alla gestione che sono privi di altra tutela previdenziale obbligatoria l’aliquota rimane fissata al 27% . A questa percentuale si deve aggiungere lo 0,72 per cento di aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale. I professionisti iscritti alla Gestione Separata sono tenuti a versare interamente i contributi alle stesse scadenze per il pagamento delle imposte sui redditi (con il meccanismo degli acconti e dei saldi). Per i collaboratori

Addio IMU! E' incostituzionale!?

L’IMU potrebbe essere dichiarata incostituzionale . È questa una tra le notizie di maggior interesse per i contribuenti italiani e che è circolata negli ultimi giorni.  (Quale imposta prenderà il suo posto? Come si chiamerà e cosa tasserà?) Il prof. Tremonti, in merito, ha manifestato le sue perplessità circa l’incostituzionalità dell’IMU poiché alimenta la disuguaglianza tra i cittadini e viola il principio costituzionalmente garantito della capacità contributiv a . Ha infine dichiarato che l’IMU “non è un’imposta sulla proprietà, ma contro la proprietà”. In altri termini, sotto il profilo strettamente giuridico, le norme giuridiche infrante sarebbero tre: • articolo 3 ( principio di  uguaglianza ) • articolo 47 ( tutela del risparmio ) • articolo 53 ( principio di  capacità contributiva ). In base a quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione, l’IMU è incostituzionale poiché “colpisce la titolarità dei beni immobili, in modo erratico e casuale, senza consider

Comunicazione per il 55% entro il 2 aprile

Se i lavori non sono terminati al 31 dicembre 2012, vanno trasmesse le spese sostenute nel 2012 per interventi di riqualificazione energetica I contribuenti che intendono fruire delle detrazioni IRPEF/IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti , di cui all’art. 1, commi 344-347, della Finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), devono comunicare entro il 2 aprile 2013 (in quanto il 31 marzo è domenica ed il 1° aprile è un giorno festivo “Lunedì di Pasqua”) le spese sostenute nel 2012 se i lavori non sono terminati entro il 31 dicembre 2012. L’adempimento, introdotto dall’art. 29, comma 6, del DL n. 185/2008 (conv. L. n. 2/2009), è necessario a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, cioè rispetto alle spese sostenute dal 2009) e soltanto se le spese oggetto di comunicazione riguardano un intervento che si protrae nel periodo d’impos

Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (MINIMI)

Dal 1 gennaio 2012 sono cambiate le regole dei c.d. contribuenti minimi. Con il nuovo regime, denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 c. 1° 2 del D.L. 98/2011”, e ferme restando tutte le regole stabilite dall’art.1, c.96 del D.L. 244/2007, i soggetti beneficiari rientrano nel nuovo regime agevolato solamente in presenza di determinati requisiti. Vediamo quali sono. Il Decreto Legge 98 del 6 luglio 2011 apporta modifiche sostanziali al vecchio regime dei contribuenti minimi , a partire al 1 gennaio 2012. Ferma restando l’applicazione del regime agevolato secondo i criteri dettati dalla Legge 244/2007, devono essere rispettate tutta una serie di nuove imposizioni , i cui dettagli sono elencati ai commi 1 e 2 del suddetto articolo. Trattasi sempre di un regime “naturale”, cioè di un regime che trova applicazione nei confronti dei contribuenti che ne rispettano i requisiti; è sempre comunque valida l’opzio

Contributi per i trasferimenti d’azienda ai giovani

Dalle ore 10 del 20 febbraio 2013 è possibile presentare la domanda di contributi finalizzati al sostegno, sull’intero territorio nazionale, della creazione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda o quote di essa, da imprenditori con età superiore ai 55 anni a giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 35 anni non compiuti. Scopriamo quindi quali sono i contributi previsti e le modalità di presentazione della domanda. Il Programma è realizzato con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “ Governance e azioni di sistema”. Con l’obiettivo di favorire il rinnovo del tessuto dell’imprenditoria in settori tradizionali, l’avviso pubblico del 21 dicembre 2012 emesso da Italia Lavoro – ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e soggetto ideatore e attuatore del programma AMVA – Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale, offre l’opportunità di ottenere un cont

Professioni non regolamentate al via

Entrata ieri in vigore la legge per i senz’albo. Per le associazioni è obbligatoria la trasparenza Professioni sullo stesso piano - Il comparto dei professionisti italiani si arricchisce di un’altra riforma, che prevede la regolamentazione per i cosiddetti “ senz’albo ”. La norma è operativa da ieri 11 febbraio e interesserà un bacino di circa 3,5 milioni di professionisti occupati in proprio o subordinati per i quali non è previsto un albo a tutela della propria attività. Con l’entrata in vigore della norma (la n. 4 del 14 gennaio 2013, pubblicata sulla G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013) per tutti gli interessati, scatterà l’obbligo di indicare su ogni documento i parametri di riferimento inseriti nel nuovo testo di legge per il ramo lavorativo specifico , e per la tutela dei consumatori, farà fede anche l’elenco pubblicato sul sito del Ministero delloSviluppo Economico , che conterrà l’elenco completo di tutte le associazioni riconosciute le quali, a loro volta, saranno tenute